Art. 12 bis 
 
((Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei  pannelli
                           fotovoltaici)) 
 
  ((1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 10-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, ovvero una quota  almeno  pari  all'1  per  cento
degli impianti incentivati installati in potenza rispetto  al  totale
garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
1»; 
    b) all'articolo 24-bis, comma 1,  dopo  il  quarto  periodo  sono
inseriti i seguenti: «La documentazione di cui al quarto periodo deve
comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli  fotovoltaici
installati nell'impianto. Il GSE  aggiorna  l'elenco  dei  numeri  di
matricola  registrati  nella  propria  banca  di  dati   con   quello
presentato  dal  soggetto  responsabile  e  comunicato   al   sistema
collettivo prescelto. In caso  di  non  completa  corrispondenza  dei
citati numeri di matricola non  si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  fermo
restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al  GSE
gli interventi di manutenzione che  comportano  la  sostituzione  dei
moduli fotovoltaici». 
  2. Al fine di consentire una  razionale  e  ordinata  gestione  dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio,
ciascun sistema  collettivo  di  gestione  si  iscrive  nel  Registro
nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
25 settembre 2007, n. 185,  con  le  modalita'  di  cui  al  medesimo
regolamento e comunica l'indicazione dei  soggetti  responsabili  che
hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno  dei  sistemi
collettivi riconosciuti di cui  all'articolo  24-bis,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1
del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al
Comitato di vigilanza e di  controllo  di  cui  all'articolo  35  del
medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per  conto  di  tutti  i
produttori ad essi aderenti e dei  soggetti  responsabili  che  hanno
prestato  la  garanzia  finanziaria  nel  trust,  i   dati   di   cui
all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  n.
185  del  2007,  unitamente  al  valore  in  potenza  degli  impianti
fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  10-bis,
          del decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49  «Attuazione
          della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti  di  apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)»,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  marzo  2014,  n.  73,  Supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (I sistemi collettivi). - (omissis). 
                10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare
          una quota di mercato di AEE, immessa  complessivamente  sul
          mercato nell'anno solare precedente dai produttori  che  lo
          costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in  almeno
          un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante
          dalla   somma   delle   percentuali   in    ogni    singolo
          raggruppamento ovvero una quota almeno pari all'1 per cento
          degli impianti incentivati installati in  potenza  rispetto
          al  totale  garantito  dai  sistemi  collettivi  ai   sensi
          dell'articolo 24-bis, comma 1. 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  24-bis,  comma  1,
          del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24-bis  (Razionalizzazione  delle  disposizioni
          per i RAEE da fotovoltaico). - 1.  Il  finanziamento  della
          gestione dei RAEE derivanti da AEE  di  fotovoltaico  e'  a
          carico  dei  produttori  indipendentemente  dalla  data  di
          immissione  sul  mercato   di   dette   apparecchiature   e
          dall'origine domestica o  professionale,  fatti  salvi  gli
          strumenti di garanzia finanziaria attivati  dai  produttori
          per la gestione del fine  vita  dei  pannelli  fotovoltaici
          incentivati posti in essere prima della entrata  in  vigore
          del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da
          AEE   di    fotovoltaico,    incentivate    e    installate
          precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, ai sensi del  decreto  del  Ministro
          delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei  decreti
          del Ministro dello sviluppo  economico  19  febbraio  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del  23  febbraio
          2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          97 del 24 agosto 2010,  5  maggio  2011,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011,  e  5  luglio
          2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n.  159  del  10  luglio  2012,  e'  previsto  il
          trattenimento delle quote a garanzia secondo le  previsioni
          di cui all'articolo 40, comma 3, del presente  decreto.  In
          alternativa,  i  soggetti   responsabili   degli   impianti
          fotovoltaici possono prestare la garanzia  finanziaria  nel
          trust di uno dei sistemi collettivi  riconosciuti  in  base
          agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
          (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario,
          i citati sistemi collettivi. Per gli impianti  fotovoltaici
          di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW  entrati  in
          esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali e'  gia'
          stato avviato il processo di trattenimento  delle  quote  a
          garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili
          possono comunicare la scelta di partecipare  a  un  sistema
          collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo  nonche'
          inviare  a  quest'ultimo  la  relativa  documentazione   di
          adesione e' fissato al 30 giugno 2024. La documentazione di
          cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei  numeri
          di   matricola   dei   moduli    fotovoltaici    installati
          nell'impianto. Il  GSE  aggiorna  l'elenco  dei  numeri  di
          matricola registrati nella propria banca di dati con quello
          presentato  dal  soggetto  responsabile  e  comunicato   al
          sistema collettivo  prescelto.  In  caso  di  non  completa
          corrispondenza  dei  citati  numeri  di  matricola  non  si
          applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo  restando  l'obbligo
          per il soggetto  responsabile  di  comunicare  al  GSE  gli
          interventi di manutenzione che comportano  la  sostituzione
          dei moduli  fotovoltaici.  I  soggetti  responsabili  degli
          impianti  incentivati  ai  sensi  dei  citati  decreti  del
          Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5  luglio
          2012 adeguano  la  garanzia  finanziaria  per  la  completa
          gestione a fine vita dei  moduli  fotovoltaici  all'importo
          della  trattenuta   stabilita   dal   GSE   in   attuazione
          dell'articolo 40, comma 3, del  presente  decreto.  Il  GSE
          definisce le  modalita'  operative  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          ed e' autorizzato a  richiedere  agli  stessi  responsabili
          degli impianti fotovoltaici idonea documentazione,  inoltre
          con proprie istruzioni operative  provvede  alle  eventuali
          variazioni che si  rendessero  necessarie  dall'adeguamento
          delle presenti disposizioni  per  le  AEE  di  fotovoltaico
          incentivate.  Nei  casi   di   ammodernamento   tecnologico
          (revamping)   degli   impianti   fotovoltaici   incentivati
          esistenti, il GSE provvede in ogni  caso  al  trattenimento
          della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3,
          dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti  salvi
          i casi in cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato
          la garanzia  finanziaria  nel  trust  di  uno  dei  sistemi
          collettivi  riconosciuti.  Gli  importi   trattenuti   sono
          restituiti ai soggetti  responsabili  degli  impianti  solo
          dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti
          la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei  pannelli
          fotovoltaici sostituiti o dismessi. 
                (omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   «Attuazione   della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)»,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  marzo  2014,  n.  73,  Supplemento
          ordinario: 
                «Art. 35 (Comitato di vigilanza e di controllo). - 1.
          Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione  dei
          RAEE e  delle  pile,  degli  accumulatori  e  dei  relativi
          rifiuti, gia' istituito presso il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e   del   mare   ai   sensi
          dell'articolo 15,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 2005, n. 151,  e  ridefinito  dall'articolo  19  del
          decreto legislativo 20 novembre  2008,  n.  188,  svolge  i
          seguenti compiti: 
                  a) predispone ed aggiorna il Registro nazionale  di
          cui all'articolo 29, sulla base delle  comunicazioni  delle
          Camere di commercio previste allo stesso articolo 29, comma
          8; 
                  b)    raccoglie,    esclusivamente    in    formato
          elettronico,  i  dati  relativi  ai  prodotti  immessi  sul
          mercato e alle garanzie finanziarie che i  produttori  sono
          tenuti  a  comunicare  al  Registro  nazionale   ai   sensi
          dell'articolo 29, comma 6; 
                  c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera
          b), le rispettive quote di mercato dei produttori; 
                  d) programma e  dispone,  sulla  base  di  apposito
          piano, ispezioni  nei  confronti  dei  produttori  che  non
          effettuano le comunicazioni di cui alla lettera  b)  e,  su
          campione, sulle comunicazioni previste alla stessa  lettera
          b); 
                  e) vigila affinche' le apparecchiature immesse  sul
          mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
          produttore  ed  il  simbolo  di  cui  all'Allegato  IX   ed
          affinche'  i  produttori  che  forniscono   apparecchiature
          elettriche   ed   elettroniche   mediante    tecniche    di
          comunicazione  a  distanza  informino  il  Registro   sulla
          conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 29; 
                  f) assicura  il  monitoraggio  sull'attuazione  del
          presente decreto legislativo; 
                  g)  funge  da   punto   di   riferimento   per   la
          rappresentazione di diverse problematiche  da  parte  degli
          interessati,  e  del  Centro   di   coordinamento   ed   in
          particolare, in mancanza di  una  specifica  valutazione  a
          livello europeo, si esprime circa l'applicabilita'  o  meno
          del presente decreto legislativo a  tipologie  di  AEE  non
          elencate agli Allegati II e IV; 
                  h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a
          garantire  l'uniforme  applicazione  del  presente  decreto
          legislativo  e  dei  suoi  provvedimenti  attuativi,  anche
          sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa
          ai Ministeri competenti; 
                  i) fornisce  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare  le  informazioni  in  suo
          possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione
          delle relazioni di cui all'articolo 31, comma 2. 
                2. Con apposita delibera,  il  Comitato  definisce  i
          criteri di determinazione delle quote  di  mercato  di  cui
          alla lettera c) del comma 1, anche in  considerazione,  ove
          possibile, del diverso  impatto  ambientale  delle  singole
          tipologie di AEE. A tal fine, il Comitato valuta  l'analisi
          del ciclo di vita dei beni che puo' essere facoltativamente
          presentata  da  ciascun  produttore  con  riferimento  alle
          proprie  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche.  Le
          quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito
          www.registroraee.it,   previo   avviso   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione  delle  quote
          di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale  del  Centro
          di coordinamento. 
                3. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato  si
          avvale dell'ISPRA e, in particolare, per  le  ispezioni  di
          cui al comma 1, lettera  d),  il  Comitato  puo'  avvalersi
          anche della collaborazione della Guardia di finanza. 
                4. L'attivita' e il funzionamento del  Comitato  sono
          disciplinati con regolamento interno adottato dal  medesimo
          Comitato, nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          decreto.  La  Segreteria   del   Comitato   e'   assicurata
          dall'ISPRA.».