Art. 12 ter 
 
((Individuazione della societa' Sogesid Spa quale societa'  in  house
            delle amministrazioni centrali dello Stato)) 
 
  ((1. La societa' Sogesid Spa, costituita con decreto  del  Ministro
del tesoro 27 gennaio 1994 ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' individuata  quale  societa'  in
house  delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  al  fine   di
garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione  degli
interventi  pubblici  per  la  piena  attuazione  della   transizione
ecologica, finanziati con le risorse a vario  titolo  assentite,  ivi
compresi gli interventi previsti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza. La societa' Sogesid  Spa,  fermo  restando  il  carattere
prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  puo'  stipulare   convenzioni   con   le   pubbliche
amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attivita'
tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi  di  realizzazione
degli interventi di cui sono titolari. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni  competenti
vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 3  aprile  1993,  n.  96  «Trasferimento  delle
          competenze dei soppressi Dipartimento  per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia  per  la  promozione
          dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art.  3  della
          L. 19 dicembre 1992, n.  488»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79: 
                «Art.  10  (Gestione  delle  acque).  -  1.  Per  gli
          interventi riguardanti opere  infrastrutturali  idriche  di
          adduzione, distribuzione, depurazione e di  fognature  gia'
          in gestione diretta da parte della  cessata  Cassa  per  il
          Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986,
          n. 64 , e le opere comprese nei piani annuali di attuazione
          per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le
          relative convenzioni con i  soggetti  attuatori  e  per  il
          completamento  delle   opere   stesse,   nonche'   per   la
          realizzazione delle altre  opere  che  dovessero  ritenersi
          necessarie, il commissario liquidatore, nominato  ai  sensi
          dell'art. 19, e' autorizzato a costituire una societa'  per
          azioni cui e' affidata in regime di concessione la gestione
          degli impianti idrici, dandone preventiva  informazione  al
          Ministro del bilancio e della programmazione economica, che
          ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari. 
                2. Alla societa' per azioni di  cui  al  comma  1  si
          applicano  le  disposizioni  contenute  nei  commi  4  e  5
          dell'articolo 15 e dell'articolo 19  del  decreto-legge  11
          luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 1992,  n.  359.  Le  azioni  della  predetta
          societa'  sono  attribuite  al  Ministero  del  tesoro.  Il
          Ministro  del  tesoro  esercita  i  diritti  dell'azionista
          previa  intesa  con  il  Ministro  del  bilancio  e   della
          programmazione  economica  e  del   Ministro   dei   lavori
          pubblici. 
                3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19,
          comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla
          costituzione del capitale sociale della predetta  societa',
          nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere  sulle
          disponibilita' di tesoreria derivanti dalle  autorizzazioni
          di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64. 
                4.  Al  capitale  sociale  della  predetta   societa'
          possono partecipare, nei limiti  stabiliti  dall'azionista,
          imprese ed altri soggetti economici, nonche' enti locali ed
          acquedottistici. 
                5. Il Ministero  dei  lavori  pubblici  procede  alla
          ricognizione delle opere gia' in gestione diretta da  parte
          della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5
          della legge 1° marzo 1986, n.  64  ,  nonche'  delle  opere
          comprese  nei  piani  annuali  di  attuazione.  Lo   stesso
          Ministero, di  concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente,
          adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
          c), della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e
          di coordinamento, nonche'  a  promuovere  il  completamento
          delle opere infrastrutturali sottoponendo  i  programmi  di
          utilizzazione dei  finanziamenti  ordinari  pluriennali  di
          settore all'approvazione del CIPE. 
                6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono
          trasferite le competenze in materia  di  acque  irrigue  ed
          invasi strettamente  finalizzati  all'agricoltura,  per  il
          successivo affidamento della gestione  e  manutenzione  dei
          relativi impianti ai consorzi di bonifica.».