Art. 14 Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici 1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonche' assicurare un'adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del servizio a tutele graduali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((fermo restando quanto)) previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, promuove per il tramite ((della societa' Acquirente unico Spa,)) e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, ((n. 80,)) e' trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, le parole «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. 3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attivita' di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. ((La societa' Acquirente unico Spa)) svolge, secondo modalita' stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilita'. Il servizio di vulnerabilita' e' esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte ((dalla societa' Acquirente unico Spa)) ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilita', prevedendo, in particolare: a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica; b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', massima partecipazione e non discriminazione; c) l'entita' del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio, ((tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis))); d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attivita' relativa al servizio di vulnerabilita' in maniera separata rispetto a ogni altra attivita'; e) il divieto per il fornitore di utilizzare: 1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato; 2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilita' per attivita' diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso; 3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilita', lo stesso marchio con cui svolge attivita' al di fuori del servizio medesimo; ((e-bis) che al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volonta' di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalita', anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181; e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volonta' di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volonta' prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa.)) 2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, ((la societa' Acquirente unico Spa)) provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.». 4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16 -ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonche' evitare incrementi dei costi per l'utenza, all'articolo 36 -ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilita' secondo le ((modalita' di cui)) all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore.». ((4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalita' per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.)) 5. Al fine di garantire la continuita' della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energica elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ((o da parte dell'esercente il servizio)) di vulnerabilita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonche' la regolarita' dei relativi pagamenti, l'autorizzazione all'addebito diretto ((sui conti di pagamento o su strumenti di pagamento, rilasciata dal cliente domestico)) per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente ((rinnovata)), fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele graduali o dall'esercente il servizio di vulnerabilita'. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorita' di regolazione ((per energia, reti)) e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. ((5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilita' ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilita' informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al predetto comma 5, trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.)) 6. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonche' la piu' ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure. 7. Per le finalita' di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonche' per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ((la societa' Acquirente unico Spa)) effettua, secondo criteri e modalita' definiti dall'ARERA, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attivita' di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui ((agli articoli)) 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonche' alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attivita' di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data. ((7-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestivita' nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, dopo le parole: «sono tenuti a trasmettere» e' inserita la seguente: «tempestivamente»; b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico»; c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Il comitato e' convocato senza indugio dall'Autorita' su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265: «Art. 16-ter (Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di poverta' energetica e clienti domestici). - 1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica. 2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuita' della fornitura di energia elettrica. 3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo. 4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "che ne facciano richiesta" sono soppresse. 5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalita' di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla societa' Acquirente unico Spa.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210 «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294: «Art. 11 (Clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; f) di eta' superiore ai 75 anni. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142: «Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori). - (omissis). 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle controversie di cui dispongono. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, Supplemento ordinario: «Omissis. - 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla presente legge: «Art. 11-bis (Sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). - 1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.». - Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; f) di eta' superiore ai 75 anni. 2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attivita' di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. La societa' Acquirente unico Spa svolge, secondo modalita' stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilita'. Il servizio di vulnerabilita' e' esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla societa' Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo. 2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilita', prevedendo, in particolare: a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica; b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', massima partecipazione e non discriminazione; c) l'entita' del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis); d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attivita' relativa al servizio di vulnerabilita' in maniera separata rispetto a ogni altra attivita'; e) il divieto per il fornitore di utilizzare: 1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato; 2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilita' per attivita' diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso; 3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilita', lo stesso marchio con cui svolge attivita' al di fuori del servizio medesimo. e-bis) che, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volonta' di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalita', anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181; e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volonta' di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volonta' prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa. 2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, la societa' Acquirente unico Spa provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2023, n. 103, come modificato dalla presente legge: «Art. 36-ter (Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center). - 1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilita' secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore.». Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, Supplemento ordinario - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - Omissis. 61. Al fine di garantire la piena confrontabilita' delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalita' open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tempestivamente tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorita', un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Il comitato e' convocato senza indugio dall'Autorita' su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Omissis.».