Art. 14 
 
Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di  tutela
  dei clienti domestici 
 
  1. Al  fine  di  prevenire  ingiustificati  aumenti  dei  prezzi  e
alterazioni delle condizioni di fornitura  di  energia  elettrica  in
esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2,
del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   nonche'
assicurare un'adeguata informazione dei  clienti  domestici,  inclusi
quelli qualificabili come  vulnerabili  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,  in  ordine
alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio  di  maggior
tutela e dall'avvio del servizio  a  tutele  graduali,  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((fermo restando quanto))
previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, promuove per il  tramite  ((della  societa'  Acquirente
unico Spa,)) e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche
campagne informative. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per l'anno 2024.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e
delle azioni a tutela  dei  consumatori  energetici  e  del  servizio
idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il  fondo  di  cui
all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  14  marzo  2005,   n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, ((n. 80,))
e' trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente  e
della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-bis del
decreto-legge n. 35 del 2005,  le  parole  «Ministro  dello  sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente  e
della sicurezza  energetica».  La  disposizione  di  cui  al  secondo
periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. A decorrere  dalla  data  di  cessazione  del  servizio  di
maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4  agosto
2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a
essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito  del  servizio  di
vulnerabilita' di  cui  al  presente  comma,  secondo  le  condizioni
disciplinate dall'Autorita' di regolazione ((per  energia,  reti))  e
ambiente (ARERA) e a un prezzo che  riflette  il  costo  dell'energia
elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attivita'
di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla  base
di criteri di mercato. ((La societa' Acquirente unico  Spa))  svolge,
secondo  modalita'  stabilite  dall'ARERA  e  basate  su  criteri  di
mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia
elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli  esercenti  il
servizio di vulnerabilita'. Il servizio di vulnerabilita' e' esercito
da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita
di energia elettrica al dettaglio di  cui  al  decreto  del  Ministro
della transizione ecologica 25 agosto 2022,  n.  164,  e  individuati
mediante procedure competitive  svolte  ((dalla  societa'  Acquirente
unico Spa)) ai sensi  del  comma  2-bis,  lettera  b),  del  presente
articolo.»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Per le finalita' di cui  al  comma  2,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
l'ARERA disciplina il  servizio  di  vulnerabilita',  prevedendo,  in
particolare: 
        a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia
elettrica; 
        b) l'assegnazione del servizio, per una durata non  superiore
a quattro anni,  mediante  procedure  competitive  relative  ad  aree
territoriali omogenee  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
pubblicita', massima partecipazione e non discriminazione; 
        c) l'entita' del corrispettivo massimo  di  assegnazione  del
servizio, ((tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis))); 
        d) l'obbligo per ciascun fornitore  di  svolgere  l'attivita'
relativa al servizio di vulnerabilita' in maniera separata rispetto a
ogni altra attivita'; 
        e) il divieto per il fornitore di utilizzare: 
          1)  il  canale  di  commercializzazione  del  servizio   di
vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato; 
          2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del
servizio  di  vulnerabilita'  per  attivita'  diverse  da  quella  di
commercializzazione del servizio stesso; 
          3) per  l'esercizio  del  servizio  di  vulnerabilita',  lo
stesso marchio con cui svolge attivita'  al  di  fuori  del  servizio
medesimo; 
        ((e-bis) che al momento della presentazione  dell'istanza  di
partecipazione alla procedura  competitiva,  i  soggetti  interessati
possano manifestare la volonta' di avvalersi dell'azienda o del  ramo
d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto-legge  18  giugno   2007,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  125,  ovvero   di
subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono  titolari
al momento della cessazione del  servizio  medesimo,  correlati  allo
stesso servizio, sulla base delle informazioni relative  all'azienda,
al ramo  di  azienda  e  ai  relativi  rapporti  giuridici,  messe  a
disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo  anticipo
rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b)  del
presente  comma,  secondo  modalita',   anche   in   relazione   alla
rappresentazione  di  dette  informazioni,  stabilite  dall'ARERA  in
coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  14,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181; 
        e-ter)   che   ai   fini   dell'individuazione   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna  area,  sulla  base  di
criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto  della  manifestazione
di volonta' di cui alla lettera  e-bis)  del  presente  comma  e  del
conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere  agli  esercenti
il servizio di cui all'articolo 1,  comma  2,  del  decreto-legge  18
giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 125; 
        e-quater) che i soggetti che esprimono la  manifestazione  di
volonta' prevista dalla lettera  e-bis)  siano  tenuti  a  presentare
offerte per  un  insieme  minimo  di  aree  non  inferiore  a  quello
stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto  della  manifestazione
stessa.)) 
      2-ter. In  caso  di  mancata  aggiudicazione  del  servizio  di
vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive disciplinate  ai
sensi del comma 2-bis, ((la societa' Acquirente unico Spa))  provvede
a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla  conclusione  della
precedente.». 
  4. Al fine di assicurare il regolare  svolgimento  delle  procedure
competitive di cui all'articolo 16 -ter, comma 2, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233,  nonche'  evitare  incrementi  dei  costi  per
l'utenza, all'articolo 36 -ter del decreto-legge 4  maggio  2023,  n.
48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.  85,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei  servizi  di
contact center prestati da  soggetti  terzi  con  salvaguardia  degli
stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione  delle  procedure
di  individuazione  dei  fornitori  del  servizio  di  vulnerabilita'
secondo le ((modalita' di cui)) all'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 8 novembre 2021,  n.  210,  ferma  restando  la  scadenza
naturale  dei  contratti   che   disciplinano   detti   servizi,   se
anteriore.». 
  ((4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei
clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio  a  tutele
graduali e, successivamente, entro tre  mesi  dal  trasferimento  dei
punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di
cui al  comma  2-bis  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  8
novembre  2021,  n.  210,  introdotto  dal  presente  articolo,   gli
esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione
che indica  i  costi  sostenuti  a  decorrere  dal  1°  aprile  2023,
direttamente imputabili al  servizio  medesimo  e  non  recuperabili.
L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  disciplina  i  termini  e  le  modalita'  per  la
presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di
cui al primo periodo sono  compresi  quelli  relativi  al  personale,
anche non dipendente, impiegato in  via  esclusiva  per  la  gestione
commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo  1,  comma  2,
del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche  oggetto
di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva
apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n.  124,  in
modo da tenere conto degli  esiti  delle  procedure  competitive  per
l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente  comma
e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni.  I  costi  di  cui  al
primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla
presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti  del
sistema elettrico.)) 
  5. Al fine di garantire la continuita' della  fornitura  elettrica,
l'emissione  con  cadenza  bimestrale  delle  fatture  relative  alla
fornitura di energica elettrica da parte dell'esercente il servizio a
tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive  di
cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, ((o da parte dell'esercente il servizio))  di  vulnerabilita'
di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n.  210  del
2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo,  nonche'  la
regolarita' dei  relativi  pagamenti,  l'autorizzazione  all'addebito
diretto ((sui  conti  di  pagamento  o  su  strumenti  di  pagamento,
rilasciata dal cliente domestico)) per il pagamento delle fatture per
la fornitura di energia elettrica nell'ambito  del  servizio  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,  si
intende automaticamente ((rinnovata)), fatta  salva  la  facolta'  di
revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo,  anche  per
il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele
graduali  o  dall'esercente  il  servizio  di  vulnerabilita'.  Entro
sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di  cui
all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n.  152  del
2021 e, comunque,  non  oltre  il  31  maggio  2024,  l'Autorita'  di
regolazione ((per energia, reti)) e ambiente  (ARERA)  definisce  con
proprio provvedimento, adottato d'intesa  con  la  Banca  d'Italia  e
sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  le
condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui  al
primo periodo. 
  ((5-bis. Al  fine  di  assicurare  il  rinnovo  dell'autorizzazione
all'addebito di cui al comma 5 e  nel  rispetto  della  normativa  in
materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il  servizio
di  maggior  tutela  sono  tenuti  a  mettere  a  disposizione  degli
esercenti il servizio a tutele graduali  ovvero  degli  esercenti  il
servizio di vulnerabilita' ogni informazione necessaria per procedere
all'addebito diretto sul conto di  pagamento  o  sullo  strumento  di
pagamento del cliente domestico di  cui  al  predetto  comma  5.  Gli
esercenti il servizio a  tutele  graduali  ovvero  gli  esercenti  il
servizio di vulnerabilita' informano i rispettivi clienti  in  merito
al  subentro  nella  posizione  di  soggetto  creditore   autorizzato
all'addebito diretto in  anticipo  rispetto  all'effettuazione  della
prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto  di
revoca   da   parte   del   cliente   domestico   dell'autorizzazione
all'addebito diretto di cui al predetto comma 5, trovano applicazione
le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.)) 
  6. L'ARERA provvede  ad  adottare  i  provvedimenti  di  competenza
necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure  competitive
di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del  decreto-legge  n.  152  del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  233  del  2021,
coerente con le disposizioni di cui ai  commi  4  e  5  del  presente
articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre
il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli
operatori economici, al fine di  garantire  un'adeguata  informazione
preventiva  dell'utenza  domestica,  anche   mediante   le   campagne
informative di cui al comma 1, nonche' la piu'  ampia  partecipazione
degli operatori economici alle predette procedure. 
  7. Per le finalita' di cui al comma 1, per assicurare  un  efficace
coordinamento delle politiche e delle azioni  a  tutela  dei  clienti
domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonche'  per  garantire
la tempestiva  adozione  delle  occorrenti  misure  correttive,  ((la
societa' Acquirente unico Spa)) effettua, secondo criteri e modalita'
definiti  dall'ARERA,  sentite  le   associazioni   dei   consumatori
maggiormente  rappresentative,  nei  limiti  delle  risorse  umane  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche  attivita'
di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia
elettrica   praticate   nei   confronti   dei    clienti    domestici
successivamente alla conclusione delle procedure competitive  di  cui
((agli articoli)) 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233  del  2021,  e  11,
comma 2, del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  201,  nonche'
alla corretta applicazione delle condizioni  del  servizio  da  parte
degli  aggiudicatari  individuati  mediante  le  predette   procedure
competitive. Gli esiti delle attivita' di cui al primo  periodo  sono
contenuti in una  relazione  trasmessa  dall'ARERA  alle  Commissioni
parlamentari, competenti per materia,  entro  il  31  marzo  2025  e,
successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data. 
  ((7-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di
assicurare  maggiore  tempestivita'  nell'adozione   di   misure   di
salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla
cessazione del servizio  di  maggior  tutela  nel  mercato  del  gas,
all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto  2017,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:   «sono   tenuti   a
trasmettere» e' inserita la seguente: «tempestivamente»; 
    b)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:   «Presso
l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni
di confronto e  raccordo  delle  istanze  dei  diversi  portatori  di
interesse,  concernenti  le  problematiche  di  mercato  emerse  e  i
contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico»; 
    c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:  «Il  comitato
e' convocato senza indugio  dall'Autorita'  su  istanza  motivata  di
almeno uno dei suoi componenti».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   16-ter   del
          decreto-legge 6  novembre  2021,  n.  152,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  29  dicembre  2021,   n.   233
          «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni mafiose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          6 novembre 2021, n. 265: 
                «Art. 16-ter (Disposizioni in materia di contratti di
          fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili,  in
          condizioni di poverta' energetica e clienti  domestici).  -
          1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo  1,  comma
          60, della legge 4 agosto 2017, n. 124,  per  la  cessazione
          del servizio di maggior tutela per i clienti domestici,  in
          via  transitoria  e  nelle  more  dello  svolgimento  delle
          procedure concorsuali per l'assegnazione  del  servizio  di
          vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a
          essere riforniti  di  energia  elettrica  dal  servizio  di
          tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18
          giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti
          con decreto del Ministro della transizione ecologica. 
                2. L'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e
          ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124,  disposizioni  per  assicurare
          l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti
          domestici, mediante procedure  competitive  da  concludersi
          entro il 10 gennaio 2024, garantendo la  continuita'  della
          fornitura di energia elettrica. 
                3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo  1,
          comma 60, della legge 4 agosto  2017,  n.  124,  non  siano
          state adottate le misure previste dall'articolo  11,  comma
          2, del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  210,  nei
          confronti  dei  clienti  vulnerabili  e  in  condizioni  di
          poverta' energetica continua ad applicarsi il  servizio  di
          tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18
          giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti
          con il decreto del Ministro della transizione ecologica  di
          cui al comma 1 del presente articolo. 
                4. All'articolo 11, comma 2, del decreto  legislativo
          8 novembre 2021,  n.  210,  le  parole:  "che  ne  facciano
          richiesta" sono soppresse. 
                5.   Ai   fini   dell'individuazione   dei    clienti
          vulnerabili di cui all'articolo 11, comma  1,  lettera  c),
          del  decreto  legislativo  8   novembre   2021,   n.   210,
          l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,
          con propri provvedimenti, d'intesa con il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, definisce  le  modalita'  di
          acquisizione del  consenso  per  il  trattamento  dei  dati
          sensibili e di trasmissione  delle  informazioni  da  parte
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema
          informativo integrato  gestito  dalla  societa'  Acquirente
          unico Spa.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  1,  del
          decreto legislativo 8  novembre  2021  n.  210  «Attuazione
          della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme  comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva  2012/27/UE,  nonche'  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del   regolamento   UE   943/2019   sul   mercato   interno
          dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019  sulla
          preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
          che  abroga  la  direttiva  2005/89/CE»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2021, n. 294: 
                «Art. 11 (Clienti  vulnerabili  e  in  condizioni  di
          poverta' energetica).  -  1.  Sono  clienti  vulnerabili  i
          clienti civili: 
                  a) che  si  trovano  in  condizioni  economicamente
          svantaggiate o che versano in gravi condizioni  di  salute,
          tali   da   richiedere   l'utilizzo   di    apparecchiature
          medico-terapeutiche  alimentate   dall'energia   elettrica,
          necessarie per il  loro  mantenimento  in  vita,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 75, della legge 4  agosto  2017,  n.
          124; 
                  b) presso i quali sono presenti persone che versano
          in  gravi  condizioni  di  salute,   tali   da   richiedere
          l'utilizzo    di    apparecchiature     medico-terapeutiche
          alimentate dall'energia elettrica, necessarie per  il  loro
          mantenimento in vita; 
                  c) che rientrano tra i soggetti con disabilita'  ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                  d) le cui utenze sono ubicate  nelle  isole  minori
          non interconnesse; 
                  e)  le  cui  utenze  sono  ubicate   in   strutture
          abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; 
                  f) di eta' superiore ai 75 anni. 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  6,  del
          decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164  «Attuazione
          della direttiva n. 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il
          mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41
          della legge 17  maggio  1999,  n.  144»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142: 
                «Art. 22 (Obblighi relativi al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - (omissis). 
                6. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
          anche  avvalendosi  dell'Acquirente  unico  Spa,  ai  sensi
          dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, provvede affinche' siano istituiti sportelli  unici  al
          fine  di  mettere  a  disposizione  dei  clienti  tutte  le
          informazioni necessarie  concernenti  i  loro  diritti,  la
          normativa in vigore e le  modalita'  di  risoluzione  delle
          controversie di cui dispongono. 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, Supplemento ordinario: 
                «Omissis.  -  200.  Nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          Fondo per far  fronte  ad  esigenze  indifferibili  che  si
          manifestano nel corso della gestione, con la  dotazione  di
          27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016.  Il  Fondo  e'  ripartito
          annualmente con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   11-bis   del
          decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35  «Disposizioni  urgenti
          nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo  economico,
          sociale  e  territoriale»,  convertito  con  modificazioni,
          dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 11-bis (Sanzioni  irrogate  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas). - 1. Alle sanzioni  previste
          dall'articolo 2, comma  20,  lettera  c),  della  legge  14
          novembre 1995, n.  481,  non  si  applica  quanto  previsto
          dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          successive  modificazioni.   L'ammontare   riveniente   dal
          pagamento  delle  sanzioni  irrogate   dall'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas e' destinato ad un  fondo  per
          il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di
          energia elettrica e gas e del  servizio  idrico  integrato,
          approvati dal  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica  su  proposta   dell'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas. Tali progetti possono  beneficiare  del
          sostegno  di  altre  istituzioni  pubbliche   nazionali   e
          comunitarie.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  210  «Attuazione  della
          direttiva  UE  2019/944,  del  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme  comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva  2012/27/UE,  nonche'  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del   regolamento   UE   943/2019   sul   mercato   interno
          dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019  sulla
          preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
          che  abroga  la  direttiva  2005/89/CE»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  11  dicembre  2021,   n.   294,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Clienti  vulnerabili  e  in  condizioni  di
          poverta' energetica).  -  1.  Sono  clienti  vulnerabili  i
          clienti civili: 
                  a) che  si  trovano  in  condizioni  economicamente
          svantaggiate o che versano in gravi condizioni  di  salute,
          tali   da   richiedere   l'utilizzo   di    apparecchiature
          medico-terapeutiche  alimentate   dall'energia   elettrica,
          necessarie per il  loro  mantenimento  in  vita,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 75, della legge 4  agosto  2017,  n.
          124; 
                  b) presso i quali sono presenti persone che versano
          in  gravi  condizioni  di  salute,   tali   da   richiedere
          l'utilizzo    di    apparecchiature     medico-terapeutiche
          alimentate dall'energia elettrica, necessarie per  il  loro
          mantenimento in vita; 
                  c) che rientrano tra i soggetti con disabilita'  ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
                  d) le cui utenze sono ubicate  nelle  isole  minori
          non interconnesse; 
                  e)  le  cui  utenze  sono  ubicate   in   strutture
          abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; 
                  f) di eta' superiore ai 75 anni. 
                2. A decorrere dalla data di cessazione del  servizio
          di maggior tutela di cui all'articolo 1,  comma  60,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili  di  cui
          al comma 1 hanno diritto  a  essere  riforniti  di  energia
          elettrica, nell'ambito del servizio  di  vulnerabilita'  di
          cui al presente comma, secondo le  condizioni  disciplinate
          dall'Autorita' di regolazione per energia reti  e  ambiente
          (ARERA) e a un prezzo che riflette  il  costo  dell'energia
          elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle
          attivita' di  commercializzazione  del  servizio  medesimo,
          determinati sulla base di criteri di mercato.  La  societa'
          Acquirente unico Spa svolge,  secondo  modalita'  stabilite
          dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la  funzione  di
          approvvigionamento  centralizzato  dell'energia   elettrica
          all'ingrosso per la successiva cessione agli  esercenti  il
          servizio di vulnerabilita'. Il servizio  di  vulnerabilita'
          e' esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei  soggetti
          abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di
          cui al decreto del Ministro della transizione ecologica  25
          agosto 2022,  n.  164,  e  individuati  mediante  procedure
          competitive svolte dalla societa' Acquirente unico  Spa  ai
          sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo. 
                2-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, l'ARERA disciplina  il  servizio  di
          vulnerabilita', prevedendo, in particolare: 
                  a) la limitazione del servizio alla sola  fornitura
          di energia elettrica; 
                  b) l'assegnazione del servizio, per una durata  non
          superiore a quattro anni,  mediante  procedure  competitive
          relative ad aree territoriali  omogenee  nel  rispetto  dei
          principi    di    trasparenza,     pubblicita',     massima
          partecipazione e non discriminazione; 
                  c)   l'entita'   del   corrispettivo   massimo   di
          assegnazione del servizio, tenuto conto di quanto  previsto
          dalla lettera e-bis); 
                  d) l'obbligo  per  ciascun  fornitore  di  svolgere
          l'attivita'  relativa  al  servizio  di  vulnerabilita'  in
          maniera separata rispetto a ogni altra attivita'; 
                  e) il divieto per il fornitore di utilizzare: 
                    1) il canale di commercializzazione del  servizio
          di vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato; 
                    2) i  dati  e  le  informazioni  acquisite  nello
          svolgimento del servizio di  vulnerabilita'  per  attivita'
          diverse  da  quella  di  commercializzazione  del  servizio
          stesso; 
                    3)    per    l'esercizio    del    servizio    di
          vulnerabilita', lo stesso marchio con cui svolge  attivita'
          al di fuori del servizio medesimo. 
                  e-bis)  che,   al   momento   della   presentazione
          dell'istanza di partecipazione alla procedura  competitiva,
          i soggetti interessati possano manifestare la  volonta'  di
          avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti
          il  servizio  di  cui  all'articolo   1,   comma   2,   del
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di
          subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono
          titolari al momento della cessazione del servizio medesimo,
          correlati  allo   stesso   servizio,   sulla   base   delle
          informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e  ai
          relativi  rapporti  giuridici,  messe  a  disposizione  dei
          soggetti  interessati  medesimi,   con   congruo   anticipo
          rispetto allo  svolgimento  delle  procedure  di  cui  alla
          lettera b) del presente comma, secondo modalita', anche  in
          relazione  alla  rappresentazione  di  dette  informazioni,
          stabilite  dall'ARERA  in  coerenza  con  quanto   previsto
          dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre
          2023, n. 181; 
                  e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna  area,  sulla
          base di criteri  determinati  dall'ARERA,  si  tenga  conto
          della manifestazione di volonta' di cui alla lettera e-bis)
          del presente comma e del conseguente  minor  reintegro  dei
          costi da riconoscere agli  esercenti  il  servizio  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno  2007,
          n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2007, n. 125; 
                  e-quater)  che  i   soggetti   che   esprimono   la
          manifestazione di volonta' prevista  dalla  lettera  e-bis)
          siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo  di
          aree  non  inferiore  a  quello  stabilito  dall'ARERA   in
          coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa. 
                2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio
          di vulnerabilita'  all'esito  delle  procedure  competitive
          disciplinate  ai  sensi  del  comma  2-bis,   la   societa'
          Acquirente unico Spa provvede a indire una nuova  procedura
          entro sei mesi dalla conclusione della precedente. 
                (omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   36-ter   del
          decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 3  luglio  2023,  n.  85  «Misure
          urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al  mondo  del
          lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2023,
          n. 103, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36-ter (Disposizioni per  l'applicazione  della
          clausola sociale al personale impiegato in contact center).
          - 1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma
          2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data
          di  entrata  in   vigore   della   presente   disposizione,
          continuano ad  avvalersi  dei  servizi  di  contact  center
          prestati da soggetti terzi con  salvaguardia  degli  stessi
          livelli  occupazionali,   sino   alla   conclusione   delle
          procedure di individuazione dei fornitori del  servizio  di
          vulnerabilita' secondo le modalita' di cui all'articolo 11,
          comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  210,
          ferma restando  la  scadenza  naturale  dei  contratti  che
          disciplinano detti servizi, se anteriore.». 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio   2010,   n.   11
          «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
          di pagamento nel mercato interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga  la  direttiva  97/5/CE»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 febbraio  2010,  n.  36,  Supplemento
          ordinario 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 61,  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e
          la concorrenza., pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          agosto 2017, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - Omissis. 
                61. Al fine di garantire  la  piena  confrontabilita'
          delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico  dispone,
          con proprio provvedimento, la realizzazione e la  gestione,
          da parte del gestore del Sistema informatico  integrato  di
          cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010,  n.
          105, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  agosto
          2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  di  un  apposito   portale
          informatico per la raccolta e  pubblicazione  in  modalita'
          open data delle offerte vigenti sul mercato di  vendita  al
          dettaglio di  energia  elettrica  e  gas,  con  particolare
          riferimento alle utenze domestiche, alle  imprese  connesse
          in bassa tensione e alle  imprese  con  consumi  annui  non
          superiori  a  200.000  standard  metri  cubi   (Smc).   Gli
          operatori della vendita di  energia  elettrica  o  gas  sul
          mercato italiano sono tenuti a trasmettere  tempestivamente
          tali offerte per la loro pubblicazione nel portale.  Presso
          l'Autorita' e' costituito un  comitato  tecnico  consultivo
          con funzioni di confronto  e  raccordo  delle  istanze  dei
          diversi   portatori   di    interesse,    concernenti    le
          problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da
          inserire nel  portale  informatico.  Del  comitato  tecnico
          fanno   parte   un   rappresentante   dell'Autorita',    un
          rappresentante del Ministero dello sviluppo  economico,  un
          rappresentante dell'Autorita' garante della  concorrenza  e
          del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra  loro
          dalle  organizzazioni  maggiormente   rappresentative   dei
          consumatori  non  domestici,  un  rappresentante  designato
          d'intesa  tra  loro  dagli  operatori  di  mercato   e   un
          rappresentante del Consiglio nazionale  dei  consumatori  e
          degli  utenti.  Il  comitato  e'  convocato  senza  indugio
          dall'Autorita' su istanza motivata di almeno uno  dei  suoi
          componenti. I  componenti  del  comitato  non  percepiscono
          alcun compenso o rimborso di  spese.  All'attuazione  delle
          disposizioni del presente  comma  si  provvede  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                Omissis.».