Art. 14 bis 
 
((Incremento  del  Fondo  unico  a  sostegno  del  potenziamento  del
                    movimento sportivo italiano)) 
 
  ((1.  Al  fine  di  compensare  parzialmente  gli  oneri  sostenuti
nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica
ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui
al primo periodo, pari a 5  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del  Fondo
per  gli  interventi  strutturali  di  politica  economica   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono individuati le modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei
contributi,  i  criteri  di  ammissione  nonche'  le   modalita'   di
erogazione.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 369, della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302: 
                «Omissis.  -   369.   Al   fine   di   sostenere   il
          potenziamento del movimento sportivo italiano e'  istituito
          presso  l'Ufficio  per  lo  sport  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato  "Fondo
          unico a sostegno del potenziamento del  movimento  sportivo
          italiano", con una dotazione pari a 12 milioni di euro  per
          l'anno 2018, a 7 milioni di euro per  l'anno  2019,  a  8,2
          milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2021. Tali  risorse  sono  destinate  a
          finanziare  progetti  collegati  a   una   delle   seguenti
          finalita': 
                  a)  incentivare  l'avviamento  all'esercizio  della
          pratica sportiva delle persone disabili mediante  l'uso  di
          ausili per lo sport; 
                  b) sostenere la realizzazione di eventi  calcistici
          di rilevanza internazionale; 
                  c)  sostenere  la  realizzazione  di  altri  eventi
          sportivi di rilevanza internazionale; 
                  d)  sostenere  la  maternita'  delle   atlete   non
          professioniste; 
                e) garantire il diritto all'esercizio  della  pratica
          sportiva quale insopprimibile forma  di  svolgimento  della
          personalita' del minore, anche attraverso la  realizzazione
          di campagne di sensibilizzazione; 
                  f) sostenere la realizzazione  di  eventi  sportivi
          femminili  di   rilevanza   nazionale   e   internazionale.
          L'utilizzo del fondo di cui al presente comma  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con gli altri Ministri interessati. 
                  Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          23 settembre 2022, n. 144, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 novembre  2022,  n.  175  «Ulteriori  misure
          urgenti  in  materia  di  politica  energetica   nazionale,
          produttivita' delle imprese, politiche  sociali  e  per  la
          realizzazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
          (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del  19
          novembre 2022: 
                «Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport). -
          1. Per far fronte alla  crisi  economica  determinatasi  in
          ragione dell'aumento  dei  costi  dell'energia  termica  ed
          elettrica, le risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 369, della Legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
          incrementate di 60 milioni di euro per  il  2022  e  di  35
          milioni   di   euro   per   l'anno   2023,   da   destinare
          all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per   le
          associazioni e societa' sportive dilettantistiche,  per  le
          discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva  e
          per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico,
          che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per  il
          Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  -  CONI,  per   il
          Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport
          e Salute S.p.A.. Una quota delle risorse di  cui  al  primo
          periodo, pari ad almeno 10 milioni di  euro,  e'  destinata
          all'erogazione di contributi a fondo perduto  a  favore  di
          associazioni e  societa'  sportive  iscritte  nel  registro
          nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui
          al  decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  39,  che
          gestiscono in esclusiva impianti  natatori  e  piscine  per
          attivita' di base e sportiva. 
                2. Con decreto dell'Autorita'  politica  delegata  in
          materia di sport, da adottarsi entro  trenta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          individuati le modalita' e i termini di presentazione delle
          richieste  di  erogazione  dei  contributi,  i  criteri  di
          ammissione,  le  modalita'  di   erogazione,   nonche'   le
          procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione. 
                3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 43.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302  del
          27 dicembre 2004: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti   ulteriori
          modifiche: 
                  a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e: "terza rata", sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; 
                  b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:  "30
          giugno  2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve   essere
          integrata entro il", sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
          ottobre 2005"; 
                  c) al comma 37  dell'articolo  32  le  parole:  "30
          giugno 2005" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2005". 
                2. La proroga al 31 maggio 2005 ed  al  30  settembre
          2005   dei   termini   stabiliti   per    il    versamento,
          rispettivamente,  della  seconda   e   della   terza   rata
          dell'anticipazione   degli   oneri   concessori   opera   a
          condizione che le regioni, prima della data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  non  abbiano  dettato  una
          diversa disciplina. 
                3.   Il   comma   2-quater   dell'articolo   5    del
          decreto-legge 12  luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e
          successive modificazioni, e' abrogato. 
                4.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma   1,
          valutate per l'anno 2004 in 2.215,5  milioni  di  euro,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».