Art. 14 ter 
 
((Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.
  243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,
  n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario  unico
  per la realizzazione degli interventi in materia  di  acque  reflue
  urbane)) 
 
  ((1. Al fine di accelerare la realizzazione  delle  opere  e  degli
interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari  per  il  superamento
delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo  2  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      «11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni  disposizione
di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al  primo  periodo
del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni
dei commi 2-ter, 4, 5 e  6  dell'articolo  10  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»; 
    b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
      «11-bis. Ove siano necessari provvedimenti  di  valutazione  di
impatto ambientale o di verifica di assoggettabilita'  e'  competente
la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.   Ai   relativi
procedimenti  si  applicano  le  disposizioni  di  semplificazione  e
accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006
per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis. 
      11-ter. Ove gli interventi e le opere  rientrino  in  siti  che
costituiscono la rete Natura 2000, la  valutazione  di  incidenza  e'
conclusa entro trenta giorni dalla  richiesta.  In  caso  di  mancata
conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al
primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,  sentito  il
Ministro delle imprese e del made  in  Italy,  assegna  all'autorita'
competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.
In caso  di  perdurante  inerzia,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentita l'autorita' competente, il  Consiglio
dei ministri nomina un commissario ad acta al quale  attribuisce,  in
via sostitutiva, il potere di adottare gli  atti  e  i  provvedimenti
necessari, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Puo' essere nominato commissario  ad  acta  il  Commissario
unico di cui  al  comma  1.  Al  commissario  ad  acta  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
      11-quater. Nel caso di conclusione negativa  delle  valutazioni
di incidenza, alle opere e agli interventi di cui  al  comma  2  puo'
applicarsi, in quanto rispondenti a finalita' imperative di rilevante
interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4,
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992». 
  2. Il comma 1 dell'articolo 99 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Con regolamento adottato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della  salute,  con
il Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e con il Ministro delle imprese e del made in  Italy,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
stabiliti i criteri, le modalita' e le condizioni per  il  riutilizzo
delle acque reflue».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5,   del
          decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 «Misure
          urgenti per  il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla
          direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
          termine  di  cui  all'articolo  48,  commi  11  e  13,  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13  dicembre
          2019: 
                «Art. 5 (Ulteriori disposizioni per  fronteggiare  le
          procedure d'infrazione in  materia  ambientale).  -  1.  Il
          Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma
          2-bis, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  per  la
          realizzazione degli interventi attuativi della sentenza  di
          condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2
          dicembre  2014,  relativa  alla  procedura  di   infrazione
          europea  n.  2003/2077,  puo'  avvalersi,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, nei limiti  della  normativa  europea
          vigente,  di  societa'  in  house   delle   amministrazioni
          centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica, nell'ambito delle aree di  intervento  utilizzando
          le risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Al personale di  cui  il  Commissario  si
          avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di
          cui  al  comma  3  eccetto  i  subcommissari  eventualmente
          individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis,
          puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi  per
          prestazioni  di  lavoro  straordinario  nei  limiti   delle
          risorse finanziarie disponibili, per un massimo di  70  ore
          mensili  pro  capite.  Gli  oneri  di  cui  alle   predette
          convenzioni sono posti a carico dei quadri economici  degli
          interventi da realizzare. 
                1-bis. Le funzioni e  le  attivita'  del  Commissario
          unico di cui al comma 1  sono  estese  su  richiesta  delle
          singole regioni agli interventi  di  bonifica  o  messa  in
          sicurezza  delle  discariche  e  dei  siti  contaminati  di
          competenza regionale, nonche' su  richiesta  del  Ministero
          della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei
          siti contaminati di interesse nazionale,  limitatamente  ai
          soli interventi  per  i  quali  sono  stati  gia'  previsti
          finanziamenti  a  legislazione  vigente   con   contestuale
          trasferimento delle relative risorse da  parte  degli  enti
          richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo  3
          del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  viene
          predisposto un elenco dei siti con priorita' di  intervento
          che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario
          unico. 
                2. Il Commissario unico di cui al comma 1, scelto nei
          ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in
          carica per un triennio ed  e'  collocato  in  posizione  di
          comando, aspettativa o fuori  ruolo  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti. All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo,  in
          aspettativa o in comando e' reso indisponibile,  per  tutta
          la durata del collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in
          comando,  un  numero  di  posti  nella  dotazione  organica
          dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal  punto
          di  vista   finanziario.   Al   predetto   Commissario   e'
          corrisposto   in   aggiunta   al   trattamento    economico
          fondamentale che rimane a  carico  dell'amministrazione  di
          appartenenza,  un  compenso  accessorio  in   ragione   dei
          risultati conseguiti, determinato nella  misura  e  con  le
          modalita'  di  cui  al  comma  3   dell'articolo   15   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere
          sulle  risorse  assegnate  per   la   realizzazione   degli
          interventi. 
                3. Il Commissario unico di cui al comma 1  si  avvale
          altresi' di una struttura di supporto composta da non  piu'
          di quindici unita' di personale in  posizione  di  comando,
          fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto
          dai    rispettivi     ordinamenti     appartenenti     alle
          amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma  2,
          e 3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  scelti  tra  soggetti
          dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche
          e in materia  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  in
          ragione dell'esperienza maturata e dei  compiti  di  tutela
          ambientale  attribuiti   dall'ordinamento.   All'atto   del
          collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile,  per  tutta
          la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di  posti
          nella   dotazione    organica    dell'amministrazione    di
          provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.  La
          struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
          unico. 
                3-bis.  Il  Commissario  unico  puo'   avvalersi   di
          subcommissari, fino al numero massimo di  tre,  individuati
          tra i componenti della struttura  di  supporto  di  cui  al
          comma 3, che  operano  sulla  base  di  specifiche  deleghe
          definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario e'
          riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva  pari  a  30.000
          euro annui. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa nel limite  massimo  di  324.000  euro
          annui. 
                4.  Sulla  base  di  una  specifica  convenzione,  il
          Commissario unico  di  cui  al  comma  1,  unitamente  alla
          struttura di supporto di cui al comma 3,  opera  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                5. Le risorse finanziarie necessarie per le  esigenze
          operative e  per  il  funzionamento  della  struttura,  ivi
          compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di  cui  al
          comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al
          2% annuo, delle  risorse  assegnate  per  la  realizzazione
          degli interventi. 
                6. Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e  la
          realizzazione degli interventi di collettamento,  fognatura
          e depurazione di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  29
          dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni  dalla
          legge 27 febbraio 2017,  n.  18,  nonche'  degli  ulteriori
          interventi previsti all'articolo 4-septies,  comma  1,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
          sud e la coesione territoriale, un  Commissario  unico  che
          subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
          del Commissario unico nominato con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri del 26 aprile  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
          cessa dal proprio incarico alla data di  nomina  del  nuovo
          Commissario. 
                7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016,
          n. 243,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 2017, n. 18,  dopo  il  comma  8  e'  inserito  il
          seguente: 
                  «8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino  a
          un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e
          al  numero  degli  interventi  sostitutivi,  nominati   con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentiti
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del  mare  e  il  Ministro  per  il  Sud  e   la   coesione
          territoriale, che operano sulla base di specifiche  deleghe
          definite dal Commissario unico e per i quali si applica  la
          disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri  a  carico  del
          quadro  economico  degli  interventi.   Con   il   medesimo
          procedimento  di  cui  al   primo   periodo   si   provvede
          all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari».». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          29 dicembre 2016, n. 243,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 «Interventi urgenti per
          la  coesione  sociale  e  territoriale,   con   particolare
          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del
          Mezzogiorno»,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   30
          dicembre 2016,  n.  304,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
          e n. 2009/2034 per la  realizzazione  e  l'adeguamento  dei
          sistemi di collettamento, fognatura e  depurazione).  -  1.
          Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,   sentiti   i   Presidenti   delle   regioni
          interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
          del Governo,  di  seguito  Commissario  unico,  scelto  tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che  non
          siano in una  situazione  di  conflitto  di  interessi.  Il
          Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso  in
          cui si tratti  di  dipendente  pubblico,  e'  collocato  in
          posizione di comando, aspettativa  o  fuori  ruolo  secondo
          l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento  fuori
          ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta  la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. 
                2. Al Commissario unico sono  attribuiti  compiti  di
          coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
          garantire l'adeguamento  nel  minor  tempo  possibile  alle
          sentenze di condanna della Corte di  Giustizia  dell'Unione
          europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
          10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  evitando  l'aggravamento
          delle procedure  di  infrazione  in  essere,  mediante  gli
          interventi  sui  sistemi  di  collettamento,  fognatura   e
          depurazione delle acque reflue necessari in relazione  agli
          agglomerati oggetto  delle  predette  condanne  non  ancora
          dichiarati conformi alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ivi inclusa la  gestione  degli  impianti
          fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente  non  sia
          reso conforme a quanto stabilito dalla Corte  di  giustizia
          dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
          a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche'  il
          trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
          ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n.  152,  o,  in  mancanza  di  questi  ultimi,  alle
          regioni. Il Commissario presenta  annualmente  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  una
          relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
          al  presente  articolo  e  sulle  criticita'  eventualmente
          riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo  Ministro
          alle  Camere   per   la   trasmissione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per  materia.  Per  i  progetti  di
          competenza del Commissario, in caso di  inerzia  regionale,
          ai sensi  dell'articolo  7-bis,  comma  8-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  il  Ministero  della
          transizione ecologica, con il supporto della Commissione di
          cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.  152
          del 2006, effettua la verifica  di  assoggettabilita'  alla
          valutazione  di   impatto   ambientale   regionale   e   la
          valutazione di impatto ambientale regionale. 
                2-bis. Al fine di accelerare la  progettazione  e  la
          realizzazione   degli   interventi   di   competenza    del
          Commissario unico di cui al comma 2, oggetto  di  procedure
          di  infrazione  europee,  gli  interventi   medesimi   sono
          dichiarati di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. 
                2-ter.   In   considerazione   del    carattere    di
          eccezionalita' e di estrema  urgenza  degli  interventi  di
          competenza del Commissario unico  di  cui  al  comma  2,  i
          termini per il rilascio di pareri  e  di  atti  di  assenso
          hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'. 
                2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter,  i
          pareri e gli atti di assenso ivi indicati,  esclusi  quelli
          in materia ambientale  o  relativi  alla  tutela  dei  beni
          culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito
          positivo. Restano ferme le responsabilita' a  carico  degli
          enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri
          e gli atti di assenso entro i  termini  di  cui  al  citato
          comma 2-ter. 
                2-quinquies. Nei procedimenti  espropriativi  avviati
          dal Commissario unico, i termini legislativi  previsti  dal
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
          n. 327, sono ridotti alla meta'. 
                3.   Al   predetto   Commissario    e'    corrisposto
          esclusivamente un compenso determinato nella misura  e  con
          le modalita'  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  15  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  a
          valere sulle risorse assegnate per la  realizzazione  degli
          interventi, composto da una parte  fissa  e  da  una  parte
          variabile in ragione dei risultati conseguiti. 
                4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          1, i Commissari  straordinari  nominati  per  l'adeguamento
          alle  sentenze  di  condanna  della  Corte   di   giustizia
          dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
          C-565/10) e il 10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 7, del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre  2014,  n.  164,  cessano  dal  proprio  incarico.
          Contestualmente, le  risorse  presenti  nelle  contabilita'
          speciali ad essi  intestate  sono  trasferite  ad  apposita
          contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario   unico,
          presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello  Stato  di
          Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,
          n. 367; le risorse destinate  agli  interventi  di  cui  al
          presente articolo in relazione alla delibera  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
          60/2012 del  30  aprile  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 160 dell'11 luglio  2012,  confluiscono  nella
          disponibilita' del Commissario con le modalita' di  cui  ai
          commi  7-bis  e  7-ter   dell'articolo   7   del   predetto
          decreto-legge n. 133 del  2014.  Con  le  stesse  modalita'
          confluiscono altresi' nella disponibilita' del  Commissario
          unico tutte le risorse finanziarie pubbliche  da  destinare
          agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per
          effetto di quanto statuito dal CIPE  con  le  delibere  nn.
          25/2016  e  26/2016  del  10   agosto   2016,   pubblicate,
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e  n.  267
          del 14 e del 15 novembre 2016. 
                5. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e comunque  entro  la  data  di
          cessazione dall'incarico, i Commissari di cui  al  comma  4
          trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
          e al Commissario unico una  relazione  circa  lo  stato  di
          attuazione  degli  interventi   di   competenza,   con   le
          difficolta' riscontrate  nell'esecuzione  dei  medesimi,  e
          degli   impegni   finanziari   assunti    nell'espletamento
          dell'incarico, a valere sulle  contabilita'  speciali  loro
          intestate, e trasferiscono al Commissario  unico  tutta  la
          documentazione progettuale e tecnica in loro possesso. 
                6.  Entro  sessanta  giorni   dalla   richiesta   del
          Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo  7
          del predetto decreto-legge n.  133  del  2014,  le  regioni
          trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli
          interventi di cui al  comma  2  del  presente  articolo  in
          relazione  alla  delibera  del  CIPE   n.   60/2012,   gia'
          trasferite ai bilanci regionali, per le quali  non  risulti
          intervenuta  l'aggiudicazione   provvisoria   dei   lavori,
          dandone informazione al Dipartimento per  le  politiche  di
          coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
          Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al
          periodo   precedente,   fermo    restando    l'accertamento
          dell'eventuale          responsabilita'           derivante
          dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
          in qualita' di  Commissario  ad  acta,  adotta  i  relativi
          necessari provvedimenti. 
                7. Per gli interventi di cui al comma 2  per  la  cui
          realizzazione sia prevista la concorrenza della  tariffa  o
          di  risorse  regionali,  i  gestori  del  servizio   idrico
          integrato, con  le  modalita'  previste  con  deliberazione
          adottata entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema
          idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando
          l'equilibrio economico-finanziario della  gestione,  ovvero
          la regione  per  le  relative  risorse,  trasferiscono  gli
          importi dovuti alla contabilita' speciale del  Commissario,
          assumendo i conseguenti provvedimenti necessari. 
                8. Entro trenta giorni dalla  data  di  adozione  del
          decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,
          ai sensi dei commi 2 e  8  nonche',  ove  applicabile,  del
          comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n.  50,  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,
          strumentali e finanziarie previste ai  sensi  del  presente
          articolo, un sistema di qualificazione  dei  prestatori  di
          servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo  di
          soggetti ai quali affidare incarichi di  progettazione,  di
          importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di
          adeguamento  dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione  degli   agglomerati   urbani   oggetto   delle
          procedure di infrazione n. 2004/2034 e n.  2009/2034.  Tale
          albo   e'   trasmesso,   entro   sessanta   giorni    dalla
          predisposizione, anche per posta  elettronica  certificata,
          all'Autorita'   nazionale   anticorruzione   al   fine   di
          consentire la verifica del rispetto  dei  criteri  previsti
          dal comma 2 dell'articolo 134 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. 
                8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a  un
          massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al
          numero degli interventi sostitutivi, nominati  con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e il Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale,
          che operano sulla base di specifiche deleghe  definite  dal
          Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di
          cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico
          degli interventi. Con il medesimo procedimento  di  cui  al
          primo periodo  si  provvede  all'eventuale  sostituzione  o
          revoca dei subcommissari. 
                9. Il Commissario unico  si  avvale,  sulla  base  di
          apposite  convenzioni,   di   societa'   in   house   delle
          amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica
          competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
          per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
          2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e  periferiche
          dello Stato e degli Enti pubblici che  operano  nell'ambito
          delle aree di intervento nonche' del gestore  del  servizio
          idrico integrato territorialmente  competente,  utilizzando
          le risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Al personale di  cui  il  Commissario  si
          avvale  puo'  essere  riconosciuta  la  corresponsione   di
          compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
          massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
          nel rispetto della  disciplina  in  materia  di  orario  di
          lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66.
          Gli oneri di cui alle predette  convenzioni  sono  posti  a
          carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. 
                10. Il Commissario unico si avvale altresi',  per  il
          triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica  composta  da
          non piu' di 6 membri, nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          scelti  tra  soggetti  dotati  di  comprovata   pluriennale
          esperienza tecnico-scientifica nel settore  dell'ingegneria
          idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo  decreto
          e' determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a
          ciascun componente della  Segreteria,  nei  limiti  di  una
          spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della
          Segreteria tecnica non superiore a  300.000,00  euro.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per
          ciascuno  degli  anni  2017-2019   si   provvede   mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.
          228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e' autorizzato ad apportare  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
                11. Il Commissario unico  opera  in  deroga  ad  ogni
          disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
          il rispetto  delle  disposizioni  del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea. Fermo restando quanto previsto  al  primo  periodo
          del presente comma, al Commissario unico  si  applicano  le
          disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116,  e  dei
          commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
                11-bis.  Ove   siano   necessari   provvedimenti   di
          valutazione  di  impatto  ambientale  o  di   verifica   di
          assoggettabilita'  e'  competente  la  Commissione  tecnica
          PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti
          si  applicano  le   disposizioni   di   semplificazione   e
          accelerazione previste dal citato  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo  8,
          comma 2-bis. 
                11-ter. Ove gli interventi e le  opere  rientrino  in
          siti che costituiscono la rete Natura 2000, la  valutazione
          di  incidenza  e'  conclusa  entro  trenta   giorni   dalla
          richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione
          di incidenza entro il termine di cui al primo  periodo,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica,
          sentito il Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy,
          assegna all'autorita' competente un termine non superiore a
          quindici giorni  per  provvedere.  In  caso  di  perdurante
          inerzia, su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentita l'autorita' competente, il Consiglio  dei
          ministri  nomina  un   commissario   ad   acta   al   quale
          attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare  gli
          atti e i provvedimenti necessari, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. Puo' essere nominato
          commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1.
          Al commissario ad acta non spettano  compensi,  gettoni  di
          presenza, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. 
                11-quater. Nel caso  di  conclusione  negativa  delle
          valutazioni di incidenza, alle opere e agli  interventi  di
          cui al comma 2 puo' applicarsi,  in  quanto  rispondenti  a
          finalita' imperative di rilevante  interesse  pubblico,  la
          disciplina  di  cui  all'articolo  6,  paragrafo  4,  della
          direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          «Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116
          «Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti derivanti dalla normativa europea»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014: 
                «Art.  10  (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura). - 1. A decorrere dall'entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  i  Presidenti  della  regioni,  di
          seguito denominati commissari di Governo per  il  contrasto
          del dissesto  idrogeologico,  subentrano  relativamente  al
          territorio di  competenza  nelle  funzioni  dei  commissari
          straordinari delegati per il sollecito  espletamento  delle
          procedure relative alla realizzazione degli  interventi  di
          mitigazione del  rischio  idrogeologico  individuati  negli
          accordi  di  programma  sottoscritti   tra   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
          regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23
          dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita'  delle  relative
          contabilita'   speciali.    I    commissari    straordinari
          attualmente in carica completano le operazioni  finalizzate
          al subentro dei commissari di Governo per il contrasto  del
          dissesto idrogeologico entro quindici  giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto. 
                2. Al commissario di Governo  per  il  contrasto  del
          dissesto idrogeologico non e'  dovuto  alcun  compenso.  In
          caso  di  dimissioni  o   di   impedimento   del   predetto
          commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina
          un commissario ad acta,  fino  all'insediamento  del  nuovo
          Presidente della regione o alla cessazione della  causa  di
          impedimento. 
                2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in
          tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
          dalla carica di  Presidente  della  regione,  questi  cessa
          anche   dalle    funzioni    commissariali    eventualmente
          conferitegli  con  specifici   provvedimenti   legislativi.
          Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
          prevedano apposite modalita' di sostituzione,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  e'  nominato  un   commissario   che
          subentra nell'esercizio delle funzioni  commissariali  fino
          all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni  del
          presente  comma   si   applicano   anche   agli   incarichi
          commissariali,   conferiti   ai    sensi    di    specifici
          provvedimenti legislativi, per i quali e' gia'  intervenuta
          l'anticipata cessazione dalla carica  di  Presidente  della
          regione. 
                2-ter. Per l'espletamento  delle  attivita'  previste
          nel presente articolo, il  Presidente  della  regione  puo'
          delegare apposito soggetto attuatore il quale  opera  sulla
          base di  specifiche  indicazioni  ricevute  dal  Presidente
          della regione con i medesimi poteri e le  deroghe  previsti
          per il commissario. Il soggetto attuatore, se dipendente di
          societa' a totale capitale pubblico  o  di  societa'  dalle
          stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi
          nazionali di lavoro  delle  societa'  di  appartenenza,  e'
          collocato in aspettativa senza assegni, con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
          conferimento  dell'incarico  e  per  tutto  il  periodo  di
          svolgimento dello stesso.  Al  soggetto  attuatore,  scelto
          anche  fra  estranei  alla  pubblica  amministrazione,   e'
          corrisposto un compenso determinato nella misura e  con  le
          modalita'  di  cui  all'  articolo   15,   comma   3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  e'
          posto a carico del quadro economico degli interventi  cosi'
          come risultante dai sistemi  informativi  della  Ragioneria
          generale dello Stato. Il soggetto attuatore,  nel  caso  in
          cui  si  tratti  di   un   dipendente   di   una   pubblica
          amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
          comando, aspettativa  o  altra  analoga  posizione  secondo
          l'ordinamento di appartenenza.  All'atto  del  collocamento
          fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. 
                3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma  111,
          della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  per  i  quali  e'
          fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati
          entro trenta giorni dall'effettivo subentro. 
                4.  Per   le   attivita'   di   progettazione   degli
          interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
          le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere
          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,
          all'affidamento e all'esecuzione dei  lavori,  ivi  inclusi
          servizi  e  forniture,  il  commissario  di  Governo   puo'
          avvalersi,  oltre  che  delle  strutture  e  degli   uffici
          regionali,  degli  uffici  tecnici  e  amministrativi   dei
          comuni,  dei  provveditorati  interregionali   alle   opere
          pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
          di bonifica e delle autorita' di distretto,  nonche'  delle
          strutture commissariali gia' esistenti,  non  oltre  il  30
          giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico  o
          delle societa' dalle stesse controllate. Le relative  spese
          sono  ricomprese  nell'ambito  degli   incentivi   per   la
          progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. 
                5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1,
          il commissario di Governo e' titolare dei  procedimenti  di
          approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale  dei
          poteri di sostituzione e di deroga di cui  all'articolo  17
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.  A  tal
          fine emana gli atti e  i  provvedimenti  e  cura  tutte  le
          attivita' di competenza  delle  amministrazioni  pubbliche,
          necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
          degli  obblighi  internazionali  e  di   quelli   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
                6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  comma  5
          sostituisce tutti i visti, i pareri, le  autorizzazioni,  i
          nulla  osta  e   ogni   altro   provvedimento   abilitativo
          necessario  per  l'esecuzione   dell'intervento,   comporta
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  costituisce,  ove
          occorra,  variante   agli   strumenti   di   pianificazione
          urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
          di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
          dal codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da  rilasciarsi
          entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,  decorso
          inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente   provvede
          comunque alla conclusione del  procedimento,  limitatamente
          agli interventi individuati negli accordi di  programma  di
          cui al comma 1. 
                7. Ai fini delle  attivita'  di  coordinamento  delle
          fasi relative  alla  programmazione  e  alla  realizzazione
          degli interventi di cui  al  comma  1,  fermo  restando  il
          numero degli uffici dirigenziali di livello generale e  non
          generale vigenti, l'Ispettorato  di  cui  all'articolo  17,
          comma 2,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 26,  e'  trasformato  in  una  direzione  generale
          individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
          pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente,  al
          citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n.  195  del
          2009 le parole da: "le proprie strutture anche vigilate" a:
          "decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
          140"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "una   direzione
          generale individuata dai regolamenti di organizzazione  del
          Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
          subentra nelle funzioni  gia'  esercitate  dall'Ispettorato
          generale". 
                7-bis.  I  comuni  possono  rivolgersi  ai   soggetti
          conduttori di aziende agricole con fondi  al  di  sopra  di
          1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere  minori
          di pubblica utilita' nelle  aree  attigue  al  fondo,  come
          piccole manutenzioni stradali, servizi di  spalatura  della
          neve  o  regimazione  delle  acque   superficiali,   previa
          apposita convenzione per ciascun intervento  da  pubblicare
          nell'albo  pretorio  comunale  e  a  condizione  che  siano
          utilizzate le attrezzature  private  per  l'esecuzione  dei
          lavori. 
                8. Al fine  di  conseguire  un  risparmio  di  spesa,
          all'articolo 17,  comma  35-octies,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  al  primo  periodo,  dopo  le
          parole: "due supplenti" sono  aggiunte  le  seguenti:  "con
          comprovata esperienza in materia contabile  amministrativa"
          e l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Uno  dei
          componenti   effettivi   e'    designato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del  medesimo
          Ministero". 
                8-bis. Entro venti giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          nominati i nuovi componenti del collegio dei  revisori  dei
          conti  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
          al comma 8. 
                9. Fermo restando il termine del  31  dicembre  2014,
          stabilito  dall'articolo  1,  comma  111,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, gli  interventi  per  i  quali  sono
          trasferite le relative risorse statali o regionali entro il
          30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I
          Presidenti delle regioni  provvedono,  con  cadenza  almeno
          trimestrale, ad aggiornare i dati relativi  allo  stato  di
          avanzamento   degli   interventi   secondo   modalita'   di
          inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo  9
          del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49,  dopo  le
          parole: "di cui all'articolo 7" sono inserite le  seguenti:
          "comma 3, lettera a)". 
                11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse
          destinate al finanziamento degli interventi in  materia  di
          mitigazione del rischio  idrogeologico  sono  definiti  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto,  per   quanto   di
          competenza, con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. A tal  fine  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di  missione,
          alle cui attivita' si fara' fronte con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                11-bis.  All'  articolo  7,  comma  8,  del   decreto
          legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole:  "entro  il
          22 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il
          22 dicembre 2015". 
                12.  Al  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 1, comma 6, le parole: "da svolgere
          entro  i  novanta  giorni  successivi  all'emanazione   del
          decreto  medesimo"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da
          svolgere,  secondo  l'ordine  di  priorita'  definito   nei
          medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
          per i terreni  classificati,  sulla  base  delle  indagini,
          nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i  successivi
          duecentodieci  per  i  restanti  terreni.  Con  i  medesimi
          decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
          delle indagini dirette, il divieto  di  commercializzazione
          dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle  classi
          di  rischio  piu'  elevato,  ai  sensi  del  principio   di
          precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.
          178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti  generali
          della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
          europea per la sicurezza alimentare e fissa  procedure  nel
          campo della sicurezza alimentare."; 
                  b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito  il
          seguente: "6.1. Le indagini di  cui  al  presente  articolo
          possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili
          a legislazione vigente, con direttiva  dei  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          d'intesa con  il  Presidente  della  Regione  Campania,  ai
          terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine  ai
          sensi  del  comma  5,  in   quanto   coperti   da   segreto
          giudiziario,  ovvero  oggetto  di  sversamenti  resi   noti
          successivamente alla chiusura  delle  indagini  di  cui  al
          comma 5. Nelle direttive di  cui  al  presente  comma  sono
          indicati i termini per lo svolgimento  delle  indagini  sui
          terreni di cui al primo periodo e  la  presentazione  delle
          relative  relazioni.  Entro   i   quindici   giorni   dalla
          presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
          al comma 6."; 
                  c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito
          il seguente: "5-ter. Fatto  salvo  quanto  stabilito  dalla
          direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
          del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
          comunitaria in  materia  di  acque,  nella  concessione  di
          contributi   e   finanziamenti   previsti   dai   programmi
          comunitari finanziati con fondi strutturali, e'  attribuita
          priorita'  assoluta  agli  investimenti  in  infrastrutture
          irrigue e di  bonifica  finalizzati  a  privilegiare  l'uso
          collettivo  della  risorsa  idrica,  in  sostituzione   del
          prelievo privato di acque da falde superficiali e  profonde
          nelle province di Napoli e Caserta.". 
                12-bis. All' articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre
          2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto  il
          seguente: 
                  "6-septies. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  e'  disciplinata
          l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
          al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di  contrasto
          alle  attivita'  illecite  di  gestione  dei  rifiuti,  con
          particolare riferimento al territorio campano". 
                13. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b),  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", Genova  e  La
          Spezia" sono soppresse e le parole: "20  milioni  di  euro"
          sono sostituite dalle seguenti: "14 milioni di euro". 
                13-ter.   Per   gli   interventi   di   ricostruzione
          conseguenti   agli   eccezionali    eventi    meteorologici
          verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013,  dal  25
          al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e  dal  16  al  20  gennaio
          2014, nel territorio della regione Liguria, e'  autorizzata
          la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 
                13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma  13-ter,
          pari a 6 milioni di euro per l'anno  2014,  si  provvede  a
          valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7,  commi  7-bis  e
          7-ter  del  decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164 «Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,
          la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del
          12 settembre 2014: 
                «Art. 7 (Norme in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni  di  esondazione  e  alluvione).  -
          (omissis). 
                7-bis. I commissari straordinari di cui al  comma  7,
          che assicurano la realizzazione  degli  interventi  con  le
          risorse destinate  dalla  delibera  CIPE  n.  60/2012  alla
          depurazione delle acque, procedono senza  indugio  al  loro
          impegno con le procedure ad evidenza pubblica,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  prescindendo
          comunque  dall'effettiva   disponibilita'   di   cassa,   e
          dell'esito   delle   stesse   informano    il    competente
          Dipartimento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale. 
                7-ter. Le contabilita' speciali da essi detenute sono
          alimentate  direttamente,  per  la  quota  coperta  con  le
          risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
          al 20 per cento del quadro economico di ciascun  intervento
          su richiesta dei  medesimi  commissari,  e  con  successivi
          trasferimenti per gli stati  avanzamento  lavori,  fino  al
          saldo conclusivo, verificati dal commissario.  Al  fine  di
          dar conto degli interventi  affidati  e  di  verificare  la
          coerenza  delle  dichiarazioni  rese,  i  commissari  hanno
          l'obbligo  di  aggiornare  la  banca  dati   unitaria   del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, di cui  all'articolo
          1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  secondo
          le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18  del  30
          aprile 2015 del medesimo Ministero. 
                (omissis).». 
              - Per il testo dell'articolo 8, comma 2-bis, del citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto, si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 14-quinquies. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  99  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  99   (Riutilizzo   dell'acqua).   -   1.   Con
          regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
          il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura,
          della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  e  con  il
          Ministro delle imprese e del made in Italy,  previa  intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, sono  stabiliti  i  criteri,  le  modalita'  e  le
          condizioni per il riutilizzo delle acque reflue. 
                2.  Le  regioni,  nel  rispetto  dei  principi  della
          legislazione statale, e sentita  l'Autorita'  di  vigilanza
          sulle risorse idriche  e  sui  rifiuti,  adottano  norme  e
          misure  volte  a  favorire  il  riciclo  dell'acqua  e   il
          riutilizzo delle acque reflue depurate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                  (omissis).».