Art. 15 
 
Disposizioni urgenti per l'attivita' di ricostruzione  dei  territori
  colpiti dagli eventi alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°
  maggio 2023 
 
  1. All'articolo 20-sexies, comma 3, lettera c),  del  decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ((le parole:)) «in corso di maturazione» sono sostituite dalle
seguenti: «gia' raccolti  e  in  corso  di  stagionatura/affinamento,
maturazione nel caso del vino»; 
    b) dopo ((le parole:)) «agricoli e alimentari» sono  inserite  le
seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre  2013,  e  8  del
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del  17  ottobre
2018,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20-sexies, comma 3,
          lettera c),  del  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,
          n.  100,  recante  «Interventi  urgenti  per   fronteggiare
          l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi
          a partire dal 1 maggio 2023  nonche'  disposizioni  urgenti
          per la ricostruzione nei  territori  colpiti  dai  medesimi
          eventi», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°  giugno
          2023, n. 127, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - (omissis). 
                3.   Con   i   provvedimenti   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  20-septies,  comma  4,  in  coerenza  con  i
          criteri  stabiliti  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
          sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle  spese
          occorrenti e comunque nei limiti delle risorse  disponibili
          sulla   contabilita'   speciale   di    cui    all'articolo
          20-quinquies, per far fronte  alle  seguenti  tipologie  di
          intervento e di danno direttamente conseguenti agli  eventi
          alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui
          al medesimo articolo 20-bis: 
                  a) riparazione, ripristino  o  ricostruzione  degli
          immobili di edilizia abitativa e a  uso  produttivo  e  per
          servizi pubblici e  privati,  delle  infrastrutture,  delle
          dotazioni  territoriali  e  delle  attrezzature   pubbliche
          distrutti   o   danneggiati,   in   relazione   al    danno
          effettivamente subito; 
                  b) gravi danni a scorte e beni  mobili  strumentali
          alle   attivita'   produttive,    industriali,    agricole,
          zootecniche,    commerciali,    artigianali,    turistiche,
          professionali, ivi comprese quelle relative agli  enti  non
          commerciali, ai soggetti pubblici  e  alle  organizzazioni,
          fondazioni o associazioni con esclusivo fine  solidaristico
          o sindacale, e di  servizi,  compresi  i  servizi  sociali,
          socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di  perizia
          asseverata; 
                  c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti
          e in corso  di  stagionatura/affinamento,  maturazione  nel
          caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
          (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  21  novembre  2012,  relativo  alla  protezione  delle
          indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
          prodotti agricoli e alimentari e  degli  articoli  104  del
          regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  17  dicembre  2013,  e  8  del  regolamento
          delegato (UE) 2019/33 della  Commissione,  del  17  ottobre
          2018, previa presentazione di perizia asseverata; 
                (omissis).». 
              - Il Regolamento (CE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 17  dicembre  2013,  n.  1308/2013,  recante
          «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007  del  Consiglio»,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              - Il Regolamento (UE) n. 2019/33 della Commissione, del
          17 ottobre  2018,  «Regolamento  delegato  che  integra  il
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto  riguarda  le  domande  di  protezione
          delle   denominazioni   di   origine,   delle   indicazioni
          geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel  settore
          vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  restrizioni
          dell'uso, le modifiche del disciplinare di  produzione,  la
          cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la
          presentazione», e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  11  gennaio
          2019, n. L 9.