Art. 16 
 
Deroga ai requisiti minimi  di  efficienza  per  la  ricostruzione  a
                        seguito di alluvione 
 
  1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad  eccezione  del
caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  19
agosto 2005,  n.  192,  ove  essi  richiedano  interventi  aggiuntivi
rispetto alle attivita' di ripristino e riparazione dei danni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20-sexies  del
          decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  recante
          «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza  provocata
          dagli eventi alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°
          maggio   2023   nonche'   disposizioni   urgenti   per   la
          ricostruzione nei territori colpiti dai  medesimi  eventi»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2023, n. 127: 
                «Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini
          del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori
          di  cui  all'articolo  20-bis,  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie  assegnate  e  disponibili  sulla  contabilita'
          speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7,  lettera  e),
          il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai
          sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, provvede a: 
                  a)  individuare  i  contenuti   del   processo   di
          ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo: 
                    1) interventi di  immediata  riparazione  per  il
          rafforzamento   locale   degli   edifici   residenziali   e
          produttivi, ivi compresi quelli in cui si  erogano  servizi
          di cura e  assistenza  alla  persona  e  le  infrastrutture
          sportive, che presentano danni lievi; 
                    2) interventi di ripristino  o  di  ricostruzione
          puntuale  degli  edifici  residenziali  e  produttivi,  ivi
          compresi quelli  in  cui  si  erogano  servizi  di  cura  e
          assistenza alla persona, che presentano danni gravi; 
                    3)  interventi  di  ricostruzione  integrata  dei
          centri e nuclei storici o urbani gravemente  danneggiati  o
          distrutti; 
                  b)   definire   criteri   di   indirizzo   per   la
          pianificazione, la progettazione e la  realizzazione  degli
          interventi di ricostruzione degli edifici  distrutti  e  di
          riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo
          da rendere compatibili gli interventi  strutturali  con  la
          tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici
          e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
          ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza
          energetica.  Tali  criteri  sono  vincolanti  per  tutti  i
          soggetti pubblici  e  privati  coinvolti  nel  processo  di
          ricostruzione; 
                  c)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il
          livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
          lettera b) sono utilizzabili per  interventi  immediati  di
          riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita'
          di attuazione; 
                  d)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il
          livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
          lettera  b)  sono  utilizzabili  per  gli   interventi   di
          ripristino  o  di  ricostruzione  puntuale  degli   edifici
          destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti  o
          che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi
          e le modalita' di attuazione; 
                  e) definire i criteri in base ai quali  le  regioni
          interessate, su proposta  dei  comuni,  perimetrano,  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni  commissariali,   i   centri   e   nuclei   di
          particolare interesse,  o  parti  di  essi,  che  risultano
          maggiormente  colpiti  e  nei  quali  gli  interventi  sono
          eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi; 
                  f) stabilire gli eventuali parametri  attuativi  da
          adottare per la determinazione del costo degli interventi e
          dei costi parametrici. 
                2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione  e
          di ripristino di cui al presente articolo sono  subordinati
          al rilascio  dell'autorizzazione  statica  o  sismica,  ove
          richiesta. 
                3.   Con   i   provvedimenti   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  20-septies,  comma  4,  in  coerenza  con  i
          criteri  stabiliti  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
          sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle  spese
          occorrenti e comunque nei limiti delle risorse  disponibili
          sulla   contabilita'   speciale   di    cui    all'articolo
          20-quinquies, per far fronte  alle  seguenti  tipologie  di
          intervento e di danno direttamente conseguenti agli  eventi
          alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui
          al medesimo articolo 20-bis: 
                  a) riparazione, ripristino  o  ricostruzione  degli
          immobili di edilizia abitativa e a  uso  produttivo  e  per
          servizi pubblici e  privati,  delle  infrastrutture,  delle
          dotazioni  territoriali  e  delle  attrezzature   pubbliche
          distrutti   o   danneggiati,   in   relazione   al    danno
          effettivamente subito; 
                  b) gravi danni a scorte e beni  mobili  strumentali
          alle   attivita'   produttive,    industriali,    agricole,
          zootecniche,    commerciali,    artigianali,    turistiche,
          professionali, ivi comprese quelle relative agli  enti  non
          commerciali, ai soggetti pubblici  e  alle  organizzazioni,
          fondazioni o associazioni con esclusivo fine  solidaristico
          o sindacale, e di  servizi,  compresi  i  servizi  sociali,
          socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di  perizia
          asseverata; 
                  c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti
          e in corso  di  stagionatura/affinamento,  maturazione  nel
          caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
          (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  21  novembre  2012,  relativo  alla  protezione  delle
          indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
          prodotti agricoli e alimentari e  degli  articoli  104  del
          regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  17  dicembre  2013,  e  8  del  regolamento
          delegato (UE) 2019/33 della  Commissione,  del  17  ottobre
          2018, previa presentazione di perizia asseverata; 
                  d)  danni  alle  strutture   private   adibite   ad
          attivita'  sociali,  socio-sanitarie   e   socio-educative,
          sanitarie, ricreative, sportive e religiose; 
                  e)  danni  agli  edifici   privati   di   interesse
          storico-artistico; 
                  f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti  dai
          soggetti che abitano in locali sgomberati dalle  competenti
          autorita', per l'autonoma  sistemazione,  per  traslochi  o
          depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei; 
                  g)  delocalizzazione  temporanea  delle   attivita'
          economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati
          dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine
          di garantirne la continuita'; allo  scopo  di  favorire  la
          ripresa  dell'attivita'  agricola   e   zootecnica   e   di
          ottimizzare l'impiego delle risorse a  cio'  destinate,  la
          delocalizzazione  definitiva  delle  attivita'  agricole  e
          zootecniche  in  strutture  temporanee  che,  per  le  loro
          caratteristiche,   possono   essere   utilizzate   in   via
          definitiva  e'  assentita,  su   richiesta   del   titolare
          dell'impresa, dal competente ufficio regionale; 
                  h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
          soggetti  pubblici,  nella  fase  dell'emergenza,  per   le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; 
                  i) interventi per  far  fronte  a  interruzioni  di
          attivita'  sociali,  sociosanitarie  e  socio-educative  di
          soggetti pubblici, ivi comprese  le  aziende  pubbliche  di
          servizi alla persona, nonche' di  soggetti  privati,  senza
          fine  di  lucro,  direttamente  conseguenti   agli   eventi
          alluvionali di cui all'articolo 20-bis. 
                4. Nei contratti per interventi di ricostruzione,  di
          riparazione o di ripristino di cui agli articoli da  20-bis
          a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio
          l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria,
          che   deve   essere   debitamente   accettata   ai    sensi
          dell'articolo 1341, secondo comma, del codice  civile.  Con
          detta clausola l'appaltatore assume  gli  obblighi  di  cui
          alla  legge   13   agosto   2010,   n.   136.   L'eventuale
          inadempimento  dell'obbligo  di  tracciamento   finanziario
          consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa'
          Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o  in  parte,
          agli operatori economici  incaricati  o  ai  professionisti
          abilitati per gli incarichi di  progettazione  e  direzione
          dei lavori, delle somme percepite a  titolo  di  contributo
          pubblico per la ricostruzione determina la  perdita  totale
          del contributo erogato.  Nel  caso  in  cui  sia  accertato
          l'inadempimento di uno  degli  ulteriori  obblighi  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, della  citata  legge  n.  136  del
          2010, e' disposta la revoca  parziale  del  contributo,  in
          misura   corrispondente   all'importo   della   transazione
          effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui
          al presente comma, il contratto e' risolto di diritto. 
                5.   Al   ricorrere    dei    relativi    presupposti
          giustificativi, i contributi  previsti  dagli  articoli  da
          20-bis   a   20-duodecies   possono   essere   riconosciuti
          nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza  o  per
          la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi. 
                6. Per gli interventi di parte  corrente  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di
          euro  per  l'anno  2023.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente  utilizzo  delle   somme   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da  parte   della
          societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo  unico
          giustizia  di  cui   all'articolo   61,   comma   23,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e'
          incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023.  Le
          risorse di  cui  al  primo  periodo  sono  prioritariamente
          destinate  agli  interventi  di  cui   alle   lettere   a),
          limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino  o
          ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e  g)
          del comma 3.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
          b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
          «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica  la
          direttiva   2010/31/UE   sulla    prestazione    energetica
          nell'edilizia e  la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica, della direttiva 2010/31/UE,  sulla  prestazione
          energetica  nell'edilizia,  e  della  direttiva  2002/91/CE
          relativa   al   rendimento    energetico    nell'edilizia»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2005,  n.
          222, Supplemento ordinario: 
                «Art.  4  (Adozione  di  criteri  generali,  di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e,  per  i
          profili di competenza, con il Ministro della salute  e  con
          il  Ministro  della  difesa,  acquisita  l'intesa  con   la
          Conferenza unificata, sono definiti: 
                  omissis; 
                  b)  l'applicazione  di  prescrizioni  e   requisiti
          minimi,  aggiornati  ogni  cinque  anni,  in   materia   di
          prestazioni energetiche degli edifici e unita' immobiliari,
          siano   essi   di    nuova    costruzione,    oggetto    di
          ristrutturazioni   importanti   o    di    riqualificazioni
          energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia
          comparativa  di  cui   all'articolo   5   della   direttiva
          2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 
                    1) i requisiti minimi rispettano  le  valutazioni
          tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
          costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 
                    2)  in   caso   di   nuova   costruzione   e   di
          ristrutturazione importante, i requisiti  sono  determinati
          con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in  funzione
          della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; 
                    3) per le verifiche  necessarie  a  garantire  il
          rispetto  della  qualita'   energetica   prescritta,   sono
          previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini
          di indici di  prestazione  termica  e  di  trasmittanze,  e
          parametri complessivi, in termini di indici di  prestazione
          energetica globale, espressi sia in energia primaria totale
          che in energia primaria non rinnovabile; 
                    3-bis)  in   fase   di   progettazione   per   la
          realizzazione di nuovi edifici o  per  la  ristrutturazione
          importante degli edifici esistenti, si  tiene  conto  della
          fattibilita' tecnica, funzionale, ambientale  ed  economica
          dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili; 
                    3-ter) i nuovi edifici e gli  edifici  esistenti,
          in occasione della sostituzione del generatore  di  calore,
          ove tecnicamente ed economicamente fattibile,  sono  dotati
          di dispositivi autoregolanti che controllino  separatamente
          la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile,  in  una
          determinata  zona  riscaldata  o  raffrescata   dell'unita'
          immobiliare; 
                    3-quater)  nel  caso  di   nuova   installazione,
          sostituzione  o  miglioramento  dei  sistemi  tecnici   per
          l'edilizia, i requisiti minimi  comprendono  il  rendimento
          energetico globale, assicurano la corretta installazione  e
          il corretto dimensionamento e  prevedono  inoltre  adeguati
          sistemi   di   regolazione   e   controllo,   eventualmente
          differenziandoli per i casi  di  installazione  in  edifici
          nuovi o esistenti; 
                    3-quinquies) per i nuovi edifici  e  gli  edifici
          sottoposti  a  ristrutturazioni  importanti,  i   requisiti
          rispettano  i  parametri  del  benessere  termo-igrometrico
          degli ambienti interni, della sicurezza in caso di  incendi
          e dei rischi connessi all'attivita' sismica; 
                    3-sexies)  ove  tecnicamente  ed   economicamente
          fattibile,  entro  il  1°  gennaio  2025  gli  edifici  non
          residenziali,  dotati  di  impianti  termici  con   potenza
          nominale superiore a 290 kW,  sono  dotati  di  sistemi  di
          automazione e controllo di cui all'articolo  14,  paragrafo
          4,  e  all'articolo  15,  paragrafo  4,   della   direttiva
          2010/31/UE, e successive modificazioni. 
                Omissis.».