Art. 17 
 
Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per  le  imprese  agricole
  che hanno subito danni a causa  delle  avversita'  atmosferiche  di
  eccezionale intensita'  verificatesi  nei  mesi  di  ottobre  e  di
  novembre 2023 
 
  1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo  periodo,  del  decreto
legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  le  imprese  agricole  di  cui
all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative  che
svolgono l'attivita' di produzione agricola, ubicate nella  ((regione
Toscana,)) che hanno subito danni alle produzioni e  alle  strutture,
in conseguenza degli eventi atmosferici  di  eccezionale  intensita',
verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere
agli interventi  previsti  per  favorire  la  ripresa  dell'attivita'
economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n.  102,  anche  se  non  hanno  sottoscritto  polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a
valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su  precedenti
assegnazione, ((nel limite)) di 6 milioni di euro. 
  2. La ((regione Toscana,)) anche in  deroga  ai  termini  stabiliti
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
102, puo' deliberare la proposta di  declaratoria  di  eccezionalita'
degli eventi atmosferici, entro il  termine  perentorio  di  sessanta
giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  4,  del
          decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
          2004, n. 95: 
                «Art.  5  (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva). - (omissis). 
                4.  Sono  esclusi  dalle  agevolazioni  previste   al
          presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata o per  i  quali  e'
          possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel  calcolo
          della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite
          derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti   dalla   stessa
          azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
          oggetto  di  precedenti  benefici.  La   produzione   lorda
          vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e'
          comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni
          concessi dall'Unione europea. 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2135  del  Codice
          Civile: 
                «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
                Per coltivazione del fondo, per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
                Si  intendono   comunque   connesse   le   attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: 
                «Art. 6 (Procedure di trasferimento alle  regioni  di
          disponibilita' del FSN). -  1.  Al  fine  di  attivare  gli
          interventi di cui all'articolo 5,  le  regioni  competenti,
          attuata  la  procedura  di  delimitazione  del   territorio
          colpito  e   di   accertamento   dei   danni   conseguenti,
          deliberano, entro il termine perentorio di sessanta  giorni
          dalla  cessazione  dell'evento  dannoso,  la  proposta   di
          declaratoria  della  eccezionalita'   dell'evento   stesso,
          nonche', tenendo  conto  della  natura  dell'evento  e  dei
          danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere  fra
          quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta  di
          spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
          presenza di eccezionali e  motivate  difficolta'  accertate
          dalla giunta regionale.».