Art. 18 Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal ((29 ottobre 2023)) 1. Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata ((nella Gazzetta)) Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, ((e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023)), al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacita' produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1°aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la regione Toscana un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Alle finalita' di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Riferimenti normativi - Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77. - Il Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE «Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)» e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. - Il Regolamento (CE) del 13 dicembre 2023, n. 2023/2831/UE «Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Testo rilevante ai fini del SEE)» e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2023, Serie L. - Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».