Art. 18 
 
Disposizioni in favore dei territori della  Regione  Toscana  colpiti
  dagli eventi alluvionali verificatisi a partire  dal  ((29  ottobre
  2023)) 
 
  1. Nei territori di cui alla delibera del  Consiglio  dei  Ministri
del 3 novembre 2023, pubblicata ((nella Gazzetta)) Ufficiale  n.  265
del 13 novembre 2023, ((e alla delibera del  Consiglio  dei  Ministri
del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  295  del
19  dicembre  2023)),  al  fine   di   assicurare   il   mantenimento
dell'occupazione e l'integrale recupero della  capacita'  produttiva,
si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1°aprile  1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, limitatamente a quanto disciplinato  dal  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 24 marzo  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,  del  13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis». Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero
delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la regione  Toscana
un apposito accordo di programma, ai  sensi  dell'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Alle finalita' di cui al  comma  1  sono  destinate  le  risorse
disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  23  aprile  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree
di crisi industriale non complessa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 1° aprile 1989, n.  120,  convertito
          con modificazioni  dalla  legge  15  maggio  1989,  n.  181
          «Misure  di  sostegno   e   di   reindustrializzazione   in
          attuazione del piano di risanamento della  siderurgia»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77. 
              - Il Regolamento (CE) 17  giugno  2014  n.  651/2014/UE
          «Regolamento  della   Commissione   che   dichiara   alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  (Testo
          rilevante ai fini del SEE)» e' pubblicato nella G.U.U.E. 26
          giugno 2014, n. L 187. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  del  13  dicembre  2023,   n.
          2023/2831/UE  «Regolamento   della   Commissione   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          (Testo rilevante ai fini  del  SEE)»  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 15 dicembre 2023, Serie L. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192: 
                «Art. 15 (Accordi fra pubbliche  amministrazioni).  -
          1. Anche al di fuori delle ipotesi  previste  dall'articolo
          14, le amministrazioni pubbliche possono sempre  concludere
          tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
                2.  Per  detti  accordi  si  osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
                2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.».