Art. 18 bis ((Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023)) ((1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel territorio del comune di Umbertide» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 560, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, Supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge: «Omissis. 560. I fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilita' intervengano prima del 31 dicembre 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024. Omissis.».