Art. 18 bis 
 
((Disposizioni in favore dei territori della regione  Umbria  colpiti
               dagli eventi sismici del 9 marzo 2023)) 
 
  ((1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023,  n.
213, le  parole:  «nel  territorio  del  comune  di  Umbertide»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «nei  territori  della  regione  Umbria
colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali  e'  stato
dichiarato  lo  stato  di  emergenza  di  rilievo  nazionale  con  le
deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e  del  31
maggio 2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 560, della
          legge 30  dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  2023,   n.   303,
          Supplemento  ordinario,  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                «Omissis. 
                560. I  fabbricati  ad  uso  abitativo,  ubicati  nei
          territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici
          del 9 marzo 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato
          di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni  del
          Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e  del  31  maggio
          2023, colpito  dagli  eventi  sismici  del  9  marzo  2023,
          purche' distrutti od  oggetto  di  ordinanze  sindacali  di
          sgombero, in quanto inagibili  totalmente  o  parzialmente,
          sono  esenti  dall'applicazione   dell'imposta   municipale
          propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2024 ovvero fino
          alla definitiva ricostruzione o agibilita'  dei  fabbricati
          stessi nel caso in  cui  la  ricostruzione  o  l'agibilita'
          intervengano prima del 31 dicembre 2024.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il  30
          aprile 2024, sono stabiliti i criteri per  il  ristoro  del
          minor gettito connesso all'esenzione  di  cui  al  presente
          comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024. 
                Omissis.».