Art. 19 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  5-bis,  le  parole  «,  e   salve   le   ulteriori
specificazioni  tecniche  definite  ai  sensi  del  comma  5-ter  del
presente articolo» sono soppresse; 
    b) il comma 5-ter e' abrogato. 
  2. L'articolo 33-ter del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
abrogato. 
  3. L'articolo 19-ter  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'
abrogato. 
  4. All'articolo 11 del decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6,  il
comma 1-ter e' abrogato. 
  ((4-bis. Il comma 2 dell'articolo  36  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, e' abrogato. 
  4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.
210, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri
per l'applicazione ai clienti finali,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2025, di prezzi zonali definiti in base agli  andamenti  del  mercato
all'ingrosso dell'energia elettrica. Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi'  stabiliti  gli  indirizzi  per  la  definizione,  da  parte
dell'ARERA, di  un  meccanismo  transitorio  di  perequazione  tra  i
clienti finali, che tenga conto del contributo alla  flessibilita'  e
all'efficienza del sistema nonche' delle esigenze di promozione della
concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale
tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME  in
continuita' con il calcolo del prezzo unico nazionale»; 
    b) il comma 2 e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  184-quater  del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   184-quater   (Utilizzo   dei   materiali   di
          dragaggio).  -  1.  I  materiali  dragati   sottoposti   ad
          operazioni di recupero in  casse  di  colmata  o  in  altri
          impianti autorizzati  ai  sensi  della  normativa  vigente,
          cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di
          recupero, che possono consistere  anche  in  operazioni  di
          cernita  e  selezione,   soddisfano   e   sono   utilizzati
          rispettando i seguenti requisiti e condizioni: 
                  a)  non  superano  i  valori  delle  concentrazioni
          soglia di contaminazione di cui alle colonne A  e  B  della
          tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta,
          con riferimento alla destinazione urbanistica del  sito  di
          utilizzo, o, in  caso  di  utilizzo  diretto  in  un  ciclo
          produttivo, rispondono ai requisiti  tecnici  di  cui  alla
          lettera b), secondo periodo; 
                  b)  e'  certo  il  sito  di  destinazione  e   sono
          utilizzati  direttamente,  anche  a  fini   del   riuso   o
          rimodellamento ambientale,  senza  rischi  per  le  matrici
          ambientali interessate e in particolare  senza  determinare
          contaminazione delle acque sotterranee e  superficiali.  In
          caso di utilizzo diretto in un  ciclo  produttivo,  devono,
          invece,  rispettare  i  requisiti  tecnici  per  gli  scopi
          specifici  individuati,  la  normativa   e   gli   standard
          esistenti applicabili ai prodotti e alle materie  prime,  e
          in   particolare   non   devono    determinare    emissioni
          nell'ambiente  superiori  o  diverse  qualitativamente   da
          quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime
          per  i   quali   e'   stata   rilasciata   l'autorizzazione
          all'esercizio dell'impianto. 
                2. Al fine  di  escludere  rischi  di  contaminazione
          delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati
          all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test  di
          cessione  secondo  le  metodiche  e   i   limiti   di   cui
          all'Allegato 3 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16   aprile   1998.
          L'autorita' competente puo'  derogare  alle  concentrazioni
          limite di cloruri e  di  solfati  qualora  i  materiali  di
          dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e
          siano compatibili con i livelli di salinita'  del  suolo  e
          della falda. 
                3. Il produttore o  il  detentore  predispongono  una
          dichiarazione di conformita' da  cui  risultino,  oltre  ai
          dati del produttore, o del detentore  e  dell'utilizzatore,
          la tipologia  e  la  quantita'  dei  materiali  oggetto  di
          utilizzo, le attivita' di recupero effettuate, il  sito  di
          destinazione e le altre modalita'  di  impiego  previste  e
          l'attestazione che sono rispettati  i  criteri  di  cui  al
          presente  articolo.  La  dichiarazione  di  conformita'  e'
          presentata all'autorita' competente per il procedimento  di
          recupero e all'ARPA nel cui territorio  e'  localizzato  il
          sito di destinazione o il  ciclo  produttivo  di  utilizzo,
          trenta  giorni  prima  dell'inizio  delle   operazioni   di
          conferimento.  Tutti  i  soggetti  che   intervengono   nel
          procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui
          al   presente   articolo   conservano   una   copia   della
          dichiarazione per almeno un anno dalla data  del  rilascio,
          mettendola a disposizione delle autorita' competenti che la
          richiedano. 
                4. Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  della
          dichiarazione di cui al comma 3, l'autorita' competente per
          il  procedimento  di  recupero  verifica  il  rispetto  dei
          requisiti  e  delle  procedure  disciplinate  dal  presente
          articolo e qualora rilevi difformita'  o  violazioni  degli
          stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali  di  cui
          al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti. 
                5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi
          dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati
          dalla comunicazione di cui al comma 3 e  dal  documento  di
          trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto  in
          forma scritta o dalla  scheda  di  trasporto  di  cui  agli
          articoli 6 e 7-bis  del  decreto  legislativo  21  novembre
          2005, n. 286. 
                5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di
          progetti di economia circolare, di  favorire  l'innovazione
          tecnologica e  di  garantire  la  sicurezza  del  trasporto
          marittimo,   le    amministrazioni    competenti    possono
          autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente  anche
          per  singole  frazioni   granulometriche,   dei   materiali
          derivanti  dall'escavo  di  fondali  di  aree  portuali   e
          marino-costiere condotta secondo la disciplina  vigente  in
          materia, di cui all'  articolo  109  del  presente  decreto
          legislativo e all'articolo 5-bis  della  legge  28  gennaio
          1994, n.  84,  il  riutilizzo  dei  predetti  materiali  in
          ambienti terrestri  e  marino-costieri  anche  per  singola
          frazione granulometrica ottenuta a seguito  di  separazione
          con metodi fisici. 
                5-ter. Abrogato.». 
              - L'articolo 33-ter del decreto-legge 31  maggio  2021,
          n.  77  «Governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
          resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
          luglio 2021, n. 108, abrogato dalla presente legge,  recava
          «Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di
          sistema.». 
              - L'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
          17  «Misure  urgenti  per   il   contenimento   dei   costi
          dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo  sviluppo
          delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
          industriali» convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          aprile 2022, n. 34, abrogato dalla presente legge,  recava:
          «Disposizioni  in  materia  di  incremento  dell'efficienza
          energetica degli impianti di illuminazione pubblica.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 «Misure  urgenti  di
          sostegno nel settore energetico  e  di  finanza  pubblica»,
          convertito con modificazioni dalla legge 13  gennaio  2023,
          n. 6, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11  (Disposizioni  concernenti  la  Commissione
          tecnica PNRR-PNIEC). -  1.  Allo  scopo  di  accelerare  il
          raggiungimento   degli   obiettivi   di   decarbonizzazione
          previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia  e  il
          clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
          (PNRR),  all'articolo   8,   comma   2-bis,   del   decreto
          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  0a) al primo periodo, dopo  le  parole:  "personale
          docente" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione  per
          quanto previsto dal quinto periodo, nonche' di quello"; 
                  a) al quinto periodo, dopo le  parole  "di  cui  al
          presente comma" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ivi
          incluso il personale dipendente di societa' in house  dello
          Stato"; 
                  b) dopo il nono periodo, e' inserito  il  seguente:
          "Con le medesime modalita' previste per le unita' di cui al
          primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati
          della Commissione di cui  al  presente  comma,  nel  numero
          massimo di trenta unita', che restano in carica tre anni  e
          il cui trattamento giuridico ed economico e'  equiparato  a
          ogni effetto a quello previsto per  le  unita'  di  cui  al
          primo periodo.". 
                1-bis. Per un periodo di tre anni a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, la Direzione generale per le  valutazioni
          ambientali del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica e' autorizzata ad  avvalersi,  per  le  esigenze
          della  Commissione   tecnica   di   verifica   dell'impatto
          ambientale  VIA  e  VAS   e   della   Commissione   tecnica
          PNRR-PNIEC, di personale delle  Forze  armate  in  possesso
          della laurea magistrale in ingegneria, anche  in  posizione
          di richiamo in servizio dall'ausiliaria.  Con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,    sono
          individuate le unita' da destinare alle esigenze di cui  al
          primo periodo. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del
          trattamento economico fondamentale al personale delle Forze
          armate di cui al primo periodo  sono  posti  a  carico  del
          Ministero  della  difesa;  i  compensi  accessori,  o   gli
          emolumenti comunque denominati derivanti  dal  richiamo  in
          servizio dall'ausiliaria  con  assegni,  sono  erogati  nel
          limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per
          il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                1-ter. Abrogato.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  36,  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199  «Attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021,  n.  285,  Supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36  (Regolamentazione  del  sistema  di  misura
          dell'energia   elettrica   da   fonti    rinnovabili    per
          l'attribuzione degli incentivi). - 1. Al  fine  di  fornire
          maggiore certezza nella determinazione dei flussi economici
          correlati ai regimi di sostegno nel settore  elettrico  con
          uno o piu' provvedimenti dell'ARERA,  sono  individuate  le
          modalita' con le quali  il  GSE  eroga  gli  incentivi  nel
          settore elettrico, prevedendo in particolare: 
                  a)  per  i  nuovi  impianti,  le  modalita'  e   le
          tempistiche con cui i gestori di rete,  responsabili  delle
          operazioni di gestione  dei  dati  di  misura  dell'energia
          elettrica prodotta ed immessa in rete, trasmettono al  GSE,
          attraverso la  piattaforma  di  cui  alla  lettera  g)  del
          presente comma, i dati di  misura  effettivamente  rilevati
          sugli impianti di produzione, funzionali  allo  stesso  GSE
          per l'erogazione degli  incentivi  nel  settore  elettrico,
          stabilendo,  ai  soli  fini  della  determinazione  e   del
          pagamento degli incentivi, un tempo  massimo  comunque  non
          superiore  a  due  anni  rispetto  a  quello  di  effettiva
          produzione  dell'impianto  per  la   trasmissione   e   per
          l'eventuale rettifica; 
                  b) per gli impianti in esercizio, le modalita'  con
          le  quali  i  gestori  di  rete  possono   rettificare   le
          informazioni  precedentemente  trasmesse  riferite   a   un
          periodo storico pari al massimo a cinque  anni  rispetto  a
          quello di effettiva produzione dell'impianto di produzione,
          coerentemente   con   la   determinazione   delle   partite
          economiche del dispacciamento; 
                  c) le modalita'  con  le  quali,  anche  attraverso
          algoritmi standardizzati, sono chiuse le  partite  pendenti
          riferite a misure mancanti,  con  particolare  riguardo  ai
          casi in cui il periodo sia superiore a quello indicato alla
          lettera b); 
                  d)  i  casi,  le  modalita'  e  le  condizioni   al
          ricorrere dei quali, in alternativa ai  dati  di  cui  alla
          lettera a), i gestori di rete possono trasmettere,  in  via
          transitoria, la miglior  stima  disponibile  di  tali  dati
          segnalando il carattere  temporaneo  delle  informazioni  e
          completando l'invio dei dati tempestivamente; 
                  e) le  modalita'  con  le  quali  il  GSE  effettua
          verifiche di congruita' sui dati trasmessi dai  gestori  di
          rete rispetto alla producibilita'  attesa  e  alla  potenza
          massima  erogabile  e  segnala  ai  medesimi  gestori  tali
          incongruita' per eventuali rettifiche, da effettuare  entro
          un  termine  massimo,  decorso  il  quale  il  GSE  procede
          comunque all'erogazione degli incentivi sulla base dei dati
          trasmessi,   che   si   intendono   confermati   sotto   la
          responsabilita' del distributore; 
                  f) disposizioni per la verifica del rispetto  delle
          tempistiche per l'invio, da parte dei gestori di rete,  dei
          dati di misura necessari per  la  corretta  gestione  degli
          incentivi nel settore elettrico. Per tale  scopo,  il  GSE,
          entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette  all'ARERA  e
          al  Ministero  della  transizione  ecologica  un   rapporto
          contenente  informazioni  e  analisi  sulla  rilevazione  e
          trasmissione dei dati da parte dei  gestori  di  rete,  con
          particolare  riguardo  alla  tempistica  e  al  livello  di
          qualita'; 
                  g) le modalita' con le quali i dati delle misure di
          produzione e immissione degli impianti fornite dai  gestori
          di rete per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo
          confluiscono all'interno del Sistema informativo  Integrato
          di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 8 luglio  2010,
          n. 105,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
          agosto 2010, n. 129. A  tal  fine,  l'ARERA  stabilisce  le
          modalita' con le quali ciascun consumatore, in qualita'  di
          consumatore attivo o autoconsumatore di  energia  da  fonti
          rinnovabili, nonche' i produttori e i  soggetti  abilitati,
          possono accedere, tramite un'unica interfaccia, ai dati  di
          consumo e produzione,  anche  con  riferimento  all'energia
          condivisa all'interno di configurazioni di cui  al  Capo  I
          del presente decreto; 
                2. Abrogato. 
                3.  Nelle  more  dell'adozione  degli  atti   e   dei
          provvedimenti di cui al comma 1 del presente  articolo,  il
          GSE continua a erogare gli incentivi nel settore  elettrico
          secondo la disciplina previgente.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  210  «Attuazione  della
          direttiva  UE  2019/944,  del  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme  comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva  2012/27/UE,  nonche'  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del   regolamento   UE   943/2019   sul   mercato   interno
          dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019  sulla
          preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
          che  abroga  la  direttiva  2005/89/CE»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  11  dicembre  2021,   n.   294,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  13  (Formazione   dei   prezzi   nei   mercati
          dell'energia elettrica). -  1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica,   sentita
          l'ARERA, sono stabiliti  le  condizioni  e  i  criteri  per
          l'applicazione  ai  clienti  finali,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2025,  di  prezzi  zonali  definiti  in  base  agli
          andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia  elettrica.
          Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'  stabiliti   gli
          indirizzi per la definizione, da parte  dell'ARERA,  di  un
          meccanismo  transitorio  di  perequazione  tra  i   clienti
          finali, che tenga conto del contributo alla flessibilita' e
          all'efficienza  del  sistema  nonche'  delle  esigenze   di
          promozione della concorrenza nel mercato,  a  compensazione
          dell'eventuale differenziale tra  il  prezzo  zonale  e  un
          prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuita'  con
          il calcolo del prezzo unico nazionale. 
                2. Abrogato.».