Art. 3 
 
      Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche 
 
  1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 1: 
  1) al comma 3-bis.2, le parole: «trascorsi cinque anni  dall'inizio
dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali  in  termini  di
ore annue di funzionamento» sono sostituite dalle  seguenti:  «tenuto
conto dei risultati sperimentali»; 
  2) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. E' consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per
uso geotermoelettrico anche  in  aree  termali.  Le  istanze  per  il
rilascio  del  permesso  di  ricerca  e  della  concessione  per   la
coltivazione delle risorse geotermiche devono  essere  corredate  dei
risultati forniti dalla modellizzazione  idrogeologico-numerica,  che
dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica  e  termica
tra i territori dell'area termale interessata e i  pennacchi  formati
dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o  di
qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo»;)) 
  ((0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al  soddisfacimento
del fabbisogno energetico dei territori interessati dal  permesso  di
ricerca»; 
  0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al  soddisfacimento
del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione
di coltivazione»;)) 
    a) all'articolo 16: 
      1) al comma 10 e' aggiunto((, in fine)), il  seguente  periodo:
«Per le  concessioni  oggetto  del  terzo  periodo,  il  termine  per
l'indizione  della  gara  previsto  dall'articolo  9,  comma  1,   e'
stabilito  in  due  anni  prima  della  scadenza  delle   concessioni
medesime.»; 
      2)  al  comma  10-bis,  le  parole:  «31  dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 
    b) dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente: 
      «Art.  16-bis  (Piano  pluriennale  per  la  promozione   degli
investimenti)  -  1.  Ai  fini   del   rafforzamento   dell'autonomia
energetica  nazionale  e  del  conseguimento   degli   obiettivi   di
decarbonizzazione,   l'autorita'   competente   puo'   chiedere    al
concessionario uscente di  presentare,  entro  un  termine  stabilito
dall'autorita' medesima, comunque non successivo al 30  giugno  2024,
un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto: 
        a) interventi di manutenzione e di miglioramento  tecnologico
degli  impianti  in  esercizio,  anche  volti  alla  riduzione  delle
emissioni; 
        b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del
campo geotermico; 
        c) interventi per la sostenibilita'  ambientale,  comprensivi
di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei  territori
interessati dalla concessione di coltivazione; 
        d) interventi per  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  di
produzione e le attivita' minerarie a essi  connesse  ovvero  per  il
potenziamento degli impianti esistenti; 
        e) misure per l'innalzamento dei  livelli  occupazionali  nei
territori interessati dalla concessione di coltivazione. 
      2. L'autorita' competente procede alla valutazione del piano di
investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalita' dello
stesso in rapporto alle finalita' di cui al medesimo comma 1 e  della
sua fattibilita' tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data
di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorita'  competente
ha la facolta' di richiedere al concessionario interessato  modifiche
o integrazioni del piano medesimo. In caso di  valutazione  positiva,
da esprimersi entro trenta giorni dalla  data  di  presentazione  del
piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni  dalla  data  di
presentazione del piano modificato o integrato ai sensi  del  secondo
periodo  del  presente  comma,  l'autorita'  competente  rimodula  le
condizioni di esercizio della concessione  di  coltivazione  relativa
agli impianti interessati dal piano stesso, anche  sotto  il  profilo
della durata, comunque non superiore a  venti  anni,  secondo  quanto
previsto nel piano valutato positivamente. 
      3. Qualora il concessionario uscente non presenti il  piano  ai
sensi  del  comma  1  o  l'autorita'   competente   non   lo   valuti
positivamente ai sensi del comma 2, l'autorita' medesima procede alla
riassegnazione   della   concessione   di   coltivazione   ai   sensi
dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o  ((rimborso
di spese)) per  le  attivita'  connesse  alla  predisposizione  della
proposta.  L'autorita'  competente,  qualora  accerti,  in  sede   di
monitoraggio,  da  svolgersi  secondo   le   modalita'   disciplinate
dall'autorita' medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine
alla realizzazione degli interventi e delle misure del  piano,  anche
sotto il profilo ((dei relativi  tempi,))  avvia,  entro  centottanta
giorni dall'accertamento stesso, le procedure per  la  riassegnazione
della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi  1,
3 e 4.». 
  ((1-bis. Il termine  per  l'entrata  in  esercizio  degli  impianti
geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli  incentivi  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  23  giugno  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del  29  giugno  2016,  e'
prorogato al 31 dicembre 2027.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22  «Riassetto  della
          normativa  in  materia  di  ricerca  e  coltivazione  delle
          risorse geotermiche, a norma dell'articolo  27,  comma  28,
          della legge 23 luglio 2009, n. 99», pubblicato nella  Gazz.
          Uff.  24  febbraio  2010,  n.  45,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  1  (Ambito  di  applicazione  della  legge   e
          competenze). - (omissis) 
                3-bis.2. I soggetti titolari di  permessi  rilasciati
          ai sensi dell'articolo 3, comma  2-bis,  tenuto  conto  dei
          risultati  sperimentali,   nell'ambito   della   successiva
          richiesta    della    concessione    possono     presentare
          contestualmente istanza di potenziamento con una variazione
          del programma dei lavori e agli stessi non  si  applica  il
          limite di 5 MW di potenza nominale installata,  di  cui  ai
          commi 3-bis e 3-bis.1, nonche'  il  limite  di  40.000  MWh
          annui di energia immessa nel sistema elettrico, di  cui  al
          medesimo comma 3-bis.1. 
                (omissis) 
                8-bis. E' consentita la  coltivazione  delle  risorse
          geotermiche  per  uso  geotermoelettrico  anche   in   aree
          termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca
          e della  concessione  per  la  coltivazione  delle  risorse
          geotermiche devono essere corredate dei  risultati  forniti
          dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che  dimostri
          l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e  termica
          tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi
          formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque
          geotermiche o di qualsiasi alterazione del  chimismo  delle
          acque nel sottosuolo. 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  citato
          decreto  legislativo  11  febbraio  2010,   n.   22,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Assegnazione del  permesso  di  ricerca).  -
          (omissis) 
                6. In caso di domande  concorrenti,  determinate  nei
          modi di cui al comma 7, l'autorita' competente effettua una
          selezione in base ai seguenti parametri, nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza e  parita'  di  trattamento,  sulla
          base di una preventiva ponderazione: 
                  a)  sull'interesse,  fondatezza  e  novita'   degli
          obiettivi minerari; 
                  b)    sulle    conoscenze    delle    problematiche
          geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta; 
                  c) sulla completezza e razionalita'  del  programma
          dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento
          agli  studi  geologici,   alle   indagini   geochimiche   e
          geofisiche,   alle   perforazioni   previste,   ai    tempi
          programmati e con  riferimento  anche  alla  sua  eventuale
          complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti; 
                  d) sulle modalita' di svolgimento dei  lavori,  con
          particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi  di
          mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia  ambientale,
          nonche' all'obbligo di ripristino dei luoghi, in  relazione
          al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o
          assicurativa; 
                  e) sulla garanzia che i  richiedenti  offrono,  per
          competenza ed esperienza, per la  corretta  esecuzione  del
          programma di lavoro proposto e per il  rispetto  dei  tempi
          programmati. 
                  e-bis) sulle conseguenze positive in  relazione  al
          soddisfacimento del  fabbisogno  energetico  dei  territori
          interessati dal permesso di ricerca. 
                  Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8,  del  citato
          decreto  legislativo  11  febbraio  2010,   n.   22,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  8  (Assegnazione   di   una   concessione   di
          coltivazione a seguito dell'esito positivo della  ricerca).
          - (omissis) 
                5.   Per   l'assegnazione   della   concessione    di
          coltivazione   in   caso   di   concorrenza,    l'autorita'
          competente, acquisito l'esito positivo della  procedura  di
          valutazione di impatto  ambientale  per  ciascun  progetto,
          effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte  in
          base ai seguenti parametri, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza e parita' di trattamento,  sulla  base  di  una
          preventiva ponderazione: 
                  a) sulla completezza e razionalita'  del  programma
          dei  lavori  proposto  per   la   gestione   dei   serbatoi
          geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilita' di
          lungo periodo; 
                  b) sulle modalita' di svolgimento dei  lavori,  con
          particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi  di
          mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia  ambientale,
          nonche' al ripristino dei luoghi,  in  relazione  al  quale
          deve essere prestata idonea  garanzia  finanziaria  tramite
          anche fideiussione assicurativa o bancaria; 
                  c) sulla garanzia che i  richiedenti  offrono,  per
          competenza ed esperienza, per la  corretta  esecuzione  del
          programma di lavoro proposto e per il  rispetto  dei  tempi
          programmati, utilizzando parametri  riferiti  a  precedenti
          esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda,
          competenze tecniche specifiche. 
                  c-bis) sulle conseguenze positive in  relazione  al
          soddisfacimento del  fabbisogno  energetico  dei  territori
          interessati dalla concessione di coltivazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16,  del  citato
          decreto  legislativo  11  febbraio  2010,   n.   22,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Canoni e contributi). - (omissis) 
                10. Gli importi dei canoni e  contributi  di  cui  ai
          commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi  della  lettera
          c) dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo
          riduzioni apportate  da  specifica  norma  regionale.  Sono
          fatti salvi gli accordi gia' sottoscritti  tra  regioni  ed
          operatori, per i quali i contributi di riferimento  restano
          quelli gia' in vigore alla  data  di  sottoscrizione  degli
          accordi  stessi.   Le   scadenze   delle   concessioni   di
          coltivazione,  riferite  ad  impianti  per  produzione   di
          energia  elettrica,  sono  allineate  al   2024.   Per   le
          concessioni oggetto  del  terzo  periodo,  il  termine  per
          l'indizione della gara previsto dall'articolo 9,  comma  1,
          e'  stabilito  in  due  anni  prima  della  scadenza  delle
          concessioni medesime. Per le concessioni oggetto del  terzo
          periodo, il termine per  l'indizione  della  gara  previsto
          dall'articolo 9, comma 1, e' stabilito in  due  anni  prima
          della scadenza delle concessioni medesime. 
                10-bis. Il termine di scadenza delle  concessioni  di
          coltivazione della risorsa geotermica,  fissato,  ai  sensi
          del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, e'  prorogato
          per il tempo strettamente necessario al  completamento  del
          riordino della normativa di settore e, comunque, non  oltre
          il 31 dicembre 2026. Una quota non superiore al 5 per cento
          degli importi dei canoni di cui al  comma  2  che  verranno
          corrisposti dalla data di entrata in vigore della  presente
          disposizione fino alla  scadenza  delle  concessioni,  come
          prorogata  dal  presente  comma,  puo'   essere   destinata
          dall'autorita'  competente  alla  copertura   degli   oneri
          derivanti   dall'esecuzione,   da   parte    dell'autorita'
          medesima,  delle  attivita'  previste  dal  capo  III   del
          presente decreto. 
                Omissis.».