Art. 3 Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche 1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 1: 1) al comma 3-bis.2, le parole: «trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dei risultati sperimentali»; 2) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. E' consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo»;)) ((0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca»; 0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione»;)) a) all'articolo 16: 1) al comma 10 e' aggiunto((, in fine)), il seguente periodo: «Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, e' stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime.»; 2) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; b) dopo l'articolo 16, e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti) - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorita' competente puo' chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorita' medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto: a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni; b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico; c) interventi per la sostenibilita' ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione; d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attivita' minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti; e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione. 2. L'autorita' competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalita' dello stesso in rapporto alle finalita' di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilita' tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorita' competente ha la facolta' di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorita' competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente. 3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorita' competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorita' medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o ((rimborso di spese)) per le attivita' connesse alla predisposizione della proposta. L'autorita' competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalita' disciplinate dall'autorita' medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo ((dei relativi tempi,)) avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4.». ((1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' prorogato al 31 dicembre 2027.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99», pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 45, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Ambito di applicazione della legge e competenze). - (omissis) 3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, tenuto conto dei risultati sperimentali, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonche' il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1. (omissis) 8-bis. E' consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Assegnazione del permesso di ricerca). - (omissis) 6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al comma 7, l'autorita' competente effettua una selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: a) sull'interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi minerari; b) sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta; c) sulla completezza e razionalita' del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti; d) sulle modalita' di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche' all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa; e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati. e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell'esito positivo della ricerca). - (omissis) 5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso di concorrenza, l'autorita' competente, acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto, effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: a) sulla completezza e razionalita' del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilita' di lungo periodo; b) sulle modalita' di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria; c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche. c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 16, del citato decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Canoni e contributi). - (omissis) 10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera c) dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi gia' sottoscritti tra regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano quelli gia' in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024. Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, e' stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime. Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, e' stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime. 10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, e' prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, puo' essere destinata dall'autorita' competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorita' medesima, delle attivita' previste dal capo III del presente decreto. Omissis.».