Art. 4 bis 
 
((Semplificazione  in  materia  di  procedimenti  di  valutazione  di
                        impatto ambientale)) 
 
  ((1. Al fine  di  accelerare  i  procedimenti  autorizzativi  degli
impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e   di
conseguire il raggiungimento degli obiettivi di  decarbonizzazione  e
di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  dopo  le  parole:  «del
presente decreto,» sono  inserite  le  seguenti:  «ivi  compresi  gli
interventi  di  modifica,   anche   sostanziale,   per   rifacimento,
potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione  di
energia da fonti eoliche o solari,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 6, lettera
          b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in
          materia ambientale», pubblicato nella Gazz. Uff. 14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis) 
                  b)  le  modifiche  o  le  estensioni  dei  progetti
          elencati nell'allegato II, II-bis,  III  e  IV  alla  parte
          seconda del presente decreto, ivi compresi  gli  interventi
          di   modifica,   anche   sostanziale,   per    rifacimento,
          potenziamento o  integrale  ricostruzione  di  impianti  di
          produzione di energia da fonti eoliche  o  solari,  la  cui
          realizzazione   potenzialmente   possa   produrre   impatti
          ambientali significativi e  negativi,  ad  eccezione  delle
          modifiche  o  estensioni  che   risultino   conformi   agli
          eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati  II
          e III; 
                Omissis.».