Art. 4 bis ((Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale)) ((1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari,».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis) b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III; Omissis.».