Art. 4 ter ((Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)) ((1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il GSE svolge un'attivita' di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantita' di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonche' ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti»; b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: «La somma trattenuta,» sono inserite le parole: «pari al doppio di quella». 2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «previsti esclusivamente dal». 3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) e' agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parita' della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva»; b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) e' abrogata; c) all'articolo 42, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: «18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento». 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalita' per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi: a) priorita' di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorita' della data di entrata in esercizio, nonche' di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime; b) applicazione delle modalita' di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete. 5. Al fine di garantire maggiore prevedibilita' e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti. 6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalita' di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio. 7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2014, n. 73, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali e' gia' stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonche' inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione e' fissato al 30 giugno 2024. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto. Il GSE definisce le modalita' operative entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed e' autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie istruzioni operative provvede alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate. Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano gia' prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi. Il GSE svolge un'attivita' di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai si stemi collettivi, alle quantita' di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonche' ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 3, del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dalla presente legge: «Art. 40 (Disposizioni transitorie e finali). - (Omissis) 3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalita' definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)". Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La somma trattenuta, pari al doppio di quella determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di nuovi pannelli, la responsabilita' ricada sul produttore. In caso contrario il GSE provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, definisce il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalita' operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). - 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali previsti esclusivamente dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021, n. 285, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione). - (Omissis) 5. Nella definizione dei meccanismi di incentivazione di cui al presente articolo si applicano, inoltre, i seguenti criteri specifici: a) e' promosso l'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggiore programmabilita' delle fonti, anche in coordinamento con i meccanismi di sviluppo della capacita' di stoccaggio centralizzata; b) nell'ambito dei meccanismi di cui ai commi 2 e 3, lettera b) e' stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parita' di offerta economica; c) sono stabilite le condizioni di cumulabilita' con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo nonche' con altri regimi di sostegno, ivi inclusi quelli del PNRR di cui al Capo IV, tenendo conto delle diverse caratteristiche soggettive e degli impianti, mantenendo il principio secondo cui e' garantita complessivamente un'equa remunerazione degli interventi; d) non e' consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti; e) e' agevolata la partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini: 1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto; 2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto; e-bis) e' agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parita' della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva; f) sono introdotte misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve e di biomasse residuali industriali, in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui principi di sostenibilita', uso efficiente delle risorse, circolarita' in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarieta'; g) possono essere previste misure a favore della trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purche' siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica; h) possono essere previste misure per integrare i ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, a favore di impianti a fonti rinnovabili che continuano ed essere eserciti al termine del periodo di diritto agli incentivi, con particolare riguardo agli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione legati ai costi di approvvigionamento del combustibile, tenendo conto della necessita' di contenimento dei costi secondo logiche di efficienza e comunque nel rispetto di un principio di economia circolare e della disciplina in materia di aiuto di Stato.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021, n. 285, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'implementazione dei sistemi di incentivazione di cui all'articolo 5, comma 2, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri direttivi: a) le procedure d'asta al ribasso sono riferite a contingenti di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie e specifiche categorie di interventi. I predetti contingenti possono essere differenziati per zone geografiche al fine di favorire le sinergie con lo sviluppo del sistema elettrico e l'individuazione delle aree idonee; b) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato sulla base dell'asta al ribasso; c) i contingenti resi disponibili ad asta, nonche' gli incentivi e i livelli massima di potenza incentivabile sono stabiliti su base quinquennale, al fine di garantire una programmazione che assicuri, congiuntamente alle altre misure stabilite in attuazione del presente decreto, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3; d) per gli impianti che accedono ai meccanismi d'asta, l'incentivo e' calcolato come la differenza tra la tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato dell'energia elettrica; ove tale differenza risulti negativa, e' prevista la restituzione, anche a conguaglio, dei relativi importi; e) le aste hanno luogo con frequenza periodica e possono prevedere meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l'entrata in esercizio; f) sono previsti sistemi di controllo e regolazione delle procedure competitive, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 con la massima efficacia ed efficienza. A tal fine, nei casi di significativa divergenza fra la potenza realizzata e quella obiettivo o di sostanziali variazioni del livello dei costi delle tecnologie riscontrabili sul mercato a fronte delle attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 48, sono individuati algoritmi e condizioni per la calibrazione delle quote di potenza rese disponibili ad asta e del livello degli incentivi a base d'asta; le predette variazioni sono approvate con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA; g) puo' essere ridotto il valore minimo di potenza per l'inclusione nei meccanismi di asta, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e della progressiva maturazione delle tecnologie, al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione, ridurne i costi e stimolare la concorrenza; h) per gli impianti di potenza superiore a una soglia minima, fissata in prima applicazione a 10 MW, puo' essere avviata una fase sperimentale nella quale: 1) su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto per via telematica contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e rilascia parere di idoneita' all'accesso agli incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica; 2) agli impianti dotati dell'idoneita' per la richiesta di incentivo, che presentano domanda di accesso ai meccanismi di asta entro tre mesi dal rilascio della predetta autorizzazione, e' richiesta esclusivamente l'offerta economica al ribasso, ferma restando la fissazione di termini per l'entrata in esercizio; i) possono accedere ai meccanismi di cui al presente articolo anche gli impianti facenti parte di configurazioni di autoconsumo o comunita' energetiche.». - Si riporta il testo dell'articolo 42, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dalla presente legge: «Art. 42 (Criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa). - 1. Al fine di contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 3 e all'articolo 39, nonche' per beneficiare di regimi sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, indipendentemente dall'origine geografica della biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano: a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 5 a 10; b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 11; c) i criteri di efficienza energetica di cui ai commi 13 e 14. 2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c) non si applicano con riferimento ad impianti di produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti: a) di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa; b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa. 3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno da parte degli impianti di cui al comma 2, lettere a) e b) e' condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12. Tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione. 4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e c) non si applicano con riferimento a: a) biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura; b) rifiuti e residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa. 5. I criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla lettera b) del comma 1 non si applicano con riferimento all'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani. 6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione sono comunicate a ISPRA. 7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversita', ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente, si trovavano in una delle situazioni di seguito indicate, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato dette situazioni: a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attivita' umana e nei quali i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo; b) foreste a elevata biodiversita' e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversita' sia stata riconosciuta dall'autorita' competente del Paese in cui le materie prime sono state coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalita' di protezione della natura; c) aree designate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con la finalita' di protezione della natura: 1) per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le materie prime sono state coltivate; nel caso di materie prime coltivate in Italia, si tratta delle aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357; 2) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento da parte della Commissione europea; d) fermi restando eventuali nuovi criteri adottati dalla Commissione europea, terreni erbosi naturali ad elevata biodiversita' aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia: 1) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonche' le caratteristiche e i processi ecologici; o 2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversita' e' stata riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui la materia prima e' stata coltivata a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime e' necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversita'. 8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel frattempo persi: a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno; b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; c) terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione sono tali che, quando e' applicata la metodologia di cui all'Allegato VI, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 12. 9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato. 10. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono soddisfare i seguenti criteri, per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile: a) il Paese in cui e' stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o locali applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono: 1) la legalita' delle operazioni di raccolta; 2) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta; 3) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorita' competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere; 4) la realizzazione della raccolta tenendo conto del mantenimento della qualita' del suolo e della biodiversita' con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi; e 5) che la raccolta mantenga o migliori la capacita' produttiva a lungo termine delle foreste; b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono le stesse condizioni elencate alla lettera a). 11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono rispettare i seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry - LULUCF): a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale e' parte dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e 1) ha presentato, nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution -NDC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC; oppure 2) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti; b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine. 12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, calcolata in conformita' all'articolo 44, pari almeno: a) al 50 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data; b) al 60 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020; c) al 65 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021; d) al 70 per cento per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 per cento per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026. 13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo, un impianto e' considerato in esercizio quando sono state avviate la produzione fisica dei biocarburanti, del biometano ovvero dei biogas consumati nel settore del trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica da combustibili da biomassa. 14. Gli impianti di produzione di energia elettrica da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, solo se rispettano i seguenti requisiti, la soddisfazione dei quali non costituisce condizione per accedere a eventuali regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021: a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW; b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW che applicano una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento, oppure e' prodotta da impianti per la produzione di sola energia elettrica che sono conformi ai livelli netti di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) cosi' come definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione; c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento o da impianti che producono solo energia elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica netta almeno pari al 36%; d) l'energia elettrica e' prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa. 15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, gli impianti per la produzione di sola energia elettrica che sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili fossili quale combustibile principale e non vi e' un potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento. 16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' aggiornato il decreto ministeriale 14 novembre 2019. Nelle more dell'aggiornamento continua ad applicarsi il predetto decreto, limitatamente alle disposizioni non contrastanti con il presente decreto. 17. Le disposizioni del presente articolo, laddove applicabili, derogano alle previsioni di cui agli articoli 7-ter e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. 18. L'articolo 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: «Art. 9 (Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo). - (Omissis) 3. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresi' i criteri e le modalita' per la graduale conversione al meccanismo di cui all'articolo 7 degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'», pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.: «Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico). - 1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi. 2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. 4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e' ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche di mercato.». - Il Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca «Bonifica di siti contaminati». - Si riporta il testo dell'articolo 20, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: «Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a: a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici tecnicamente disponibili; b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili. 2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi' la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico non puo' pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. 4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 5. In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo. 6. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee. 8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1); b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche' delle societa' concessionarie autostradali; c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri; c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, ne' ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le societa' concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. 8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis e' determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilita' per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.». - La tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della Parte Quarta, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.