Art. 4 ter 
 
((Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di  produzione
                  di energia da fonti rinnovabili)) 
 
  ((1.  Al  fine  di  ottimizzare  la   gestione   dei   rifiuti   di
apparecchiature   elettriche    ed    elettroniche    derivanti    da
apparecchiature   di   fotovoltaico,   attraverso    la    promozione
dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi  individuali  e
collettivi  per  la  gestione  dei  medesimi  rifiuti,   al   decreto
legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 24-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Il GSE svolge un'attivita' di  monitoraggio  relativa  alle
adesioni ai consorzi e  ai  sistemi  collettivi,  alle  quantita'  di
pannelli gestiti ovvero  smaltiti,  ai  costi  medi  di  adesione  ai
consorzi nonche' ai  costi  determinati  dai  sistemi  collettivi  di
gestione dei RAEE riconosciuti»; 
  b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: «La somma trattenuta,»
sono inserite le parole: «pari al doppio di quella». 
  2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
le parole: «di cui al»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previsti
esclusivamente dal». 
  3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, comma 5, dopo  la  lettera  e)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «e-bis) e' agevolata, in via prioritaria,  la  partecipazione  agli
incentivi  a  chi  esegue  interventi  di  rifacimento  su   impianti
fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano  la
realizzazione di nuovi impianti  o  di  nuove  sezioni  di  impianto,
separatamente misurabili, sulla  medesima  area  e  a  parita'  della
superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento
della potenza complessiva»; 
  b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) e' abrogata; 
  c) all'articolo 42, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: 
  «18-bis. Con riferimento alla produzione  di  energia  elettrica  e
calore  da  biomasse  solide  e  gassose  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 43,  comma  1,  si  applicano  secondo  quanto  previsto
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente  della
tutela del territorio e del mare 14  novembre  2019,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine  al  suo
aggiornamento». 
  4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA,
su proposta del GSE, disciplina le modalita' per la  graduale  uscita
dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre  2024,  degli  impianti  in
esercizio operanti in scambio sul  posto,  sulla  base  dei  seguenti
principi: 
  a) priorita' di uscita dal servizio degli impianti aventi  maggiore
potenza e anteriorita' della data di entrata in esercizio, nonche' di
quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE.  Al  fine  di
cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto  in  essere
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate  per  un
periodo superiore a quindici anni  decorrenti  dalla  data  di  prima
sottoscrizione delle convenzioni medesime; 
  b) applicazione delle  modalita'  di  ritiro  dell'energia  di  cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n. 387, anche per periodi non inferiori a  cinque  anni,  a  meno  di
esplicita  diversa  indicazione  in  merito   ad   altre   forme   di
valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete. 
  5. Al fine di garantire maggiore prevedibilita' e  semplificare  la
gestione  nell'erogazione  dei  corrispettivi  afferenti  al   ritiro
dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e  4,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli  impianti  con
potenza non superiore a 20 kW, a decorrere  dall'anno  2024,  il  GSE
eroga corrispettivi su base semestrale, determinati  in  funzione  di
prezzi  medi  di  mercato  definiti  anche  per  periodi  pluriennali
dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia,  fonte
di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto  dei
differenti livelli  di  costo  e  dei  profili  di  produzione  degli
impianti. 
  6. Con propri provvedimenti, da adottare entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  l'ARERA  definisce,  su  proposta  del  GSE,   le
modalita' di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato  di
cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su  base
volontaria per tutti gli impianti di  produzione  aventi  diritto  al
servizio. 
  7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica  individuate  ai  sensi
del titolo V della parte quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla  realizzazione
di impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  si
applicano i valori delle concentrazioni soglia di  contaminazione  di
cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V  della
parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  24-bis,  comma  1,
          del decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49  «Attuazione
          della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti  di  apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (RAEE)», pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 28 marzo 2014, n.  73,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 24-bis  (Razionalizzazione  delle  disposizioni
          per i RAEE da fotovoltaico). - 1.  Il  finanziamento  della
          gestione dei RAEE derivanti da AEE  di  fotovoltaico  e'  a
          carico  dei  produttori  indipendentemente  dalla  data  di
          immissione  sul  mercato   di   dette   apparecchiature   e
          dall'origine domestica o  professionale,  fatti  salvi  gli
          strumenti di garanzia finanziaria attivati  dai  produttori
          per la gestione del fine  vita  dei  pannelli  fotovoltaici
          incentivati posti in essere prima della entrata  in  vigore
          del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da
          AEE   di    fotovoltaico,    incentivate    e    installate
          precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, ai sensi del  decreto  del  Ministro
          delle attivita' produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei  decreti
          del Ministro dello sviluppo  economico  19  febbraio  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del  23  febbraio
          2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          97 del 24 agosto 2010,  5  maggio  2011,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011,  e  5  luglio
          2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n.  159  del  10  luglio  2012,  e'  previsto  il
          trattenimento delle quote a garanzia secondo le  previsioni
          di cui all'articolo 40, comma 3, del presente  decreto.  In
          alternativa,  i  soggetti   responsabili   degli   impianti
          fotovoltaici possono prestare la garanzia  finanziaria  nel
          trust di uno dei sistemi collettivi  riconosciuti  in  base
          agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici
          (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario,
          i citati sistemi collettivi. Per gli impianti  fotovoltaici
          di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW  entrati  in
          esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali e'  gia'
          stato avviato il processo di trattenimento  delle  quote  a
          garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili
          possono comunicare la scelta di partecipare  a  un  sistema
          collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo  nonche'
          inviare  a  quest'ultimo  la  relativa  documentazione   di
          adesione  e'  fissato  al  30  giugno  2024.   I   soggetti
          responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati
          decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011
          e 5 luglio 2012 adeguano la  garanzia  finanziaria  per  la
          completa gestione  a  fine  vita  dei  moduli  fotovoltaici
          all'importo  della  trattenuta   stabilita   dal   GSE   in
          attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto.
          Il GSE definisce  le  modalita'  operative  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione ed e' autorizzato  a  richiedere  agli  stessi
          responsabili    degli    impianti    fotovoltaici    idonea
          documentazione, inoltre con  proprie  istruzioni  operative
          provvede  alle  eventuali  variazioni  che  si   rendessero
          necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per
          le  AEE  di   fotovoltaico   incentivate.   Nei   casi   di
          ammodernamento  tecnologico  (revamping)   degli   impianti
          fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni
          caso al trattenimento della  garanzia  finanziaria  di  cui
          all'articolo  40,  comma   3,   dei   moduli   fotovoltaici
          sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti
          responsabili abbiano gia' prestato la garanzia  finanziaria
          nel trust di uno dei sistemi collettivi  riconosciuti.  Gli
          importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili
          degli  impianti  solo  dopo  una  puntuale  verifica  della
          documentazione che attesti la avvenuta e corretta  gestione
          del  fine  vita  dei  pannelli  fotovoltaici  sostituiti  o
          dismessi.  Il  GSE  svolge  un'attivita'  di   monitoraggio
          relativa  alle  adesioni  ai  consorzi  e   ai   si   stemi
          collettivi,  alle  quantita'  di  pannelli  gestiti  ovvero
          smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonche'  ai
          costi determinati dai sistemi collettivi  di  gestione  dei
          RAEE riconosciuti; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  40  (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -
          (Omissis) 
                3.  Il  finanziamento  della  gestione  dei   rifiuti
          derivanti   dai   pannelli   fotovoltaici    domestici    e
          professionali non incentivati  immessi  sul  mercato  prima
          dell'entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,
          avviene secondo le modalita'  definite  agli  articoli  23,
          comma  1,  e  24,  comma  1.  Limitatamente   ai   pannelli
          fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione,  per  uso
          domestico o professionale, al fine di una corretta gestione
          del loro fine vita, i sistemi individuali e  collettivi  di
          cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo  immesso
          sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria  e
          un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di
          quelle richieste dal Gestore  dei  servizi  energetici  nel
          disciplinare tecnico adottato nel mese  di  dicembre  2012,
          recante "Definizione e verifica dei requisiti dei  'Sistemi
          o  Consorzi  per  il  recupero   e   riciclo   dei   moduli
          fotovoltaici a  fine  vita'  in  attuazione  delle  'Regole
          applicative   per   il   riconoscimento    delle    tariffe
          incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio  2012)".  Per
          la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli  fotovoltaici
          che beneficiano  dei  meccanismi  incentivanti  di  cui  al
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e  successivi
          decreti e delibere  attuativi,  al  fine  di  garantire  il
          finanziamento  delle  operazioni  di  raccolta,  trasporto,
          trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente
          compatibile  dei  rifiuti   prodotti   da   tali   pannelli
          fotovoltaici, il Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene
          dai meccanismi incentivanti  negli  ultimi  dieci  anni  di
          diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire  la
          copertura dei costi di gestione dei  predetti  rifiuti.  La
          somma trattenuta, pari  al  doppio  di  quella  determinata
          sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai
          costi determinati dai sistemi collettivi  di  gestione  dei
          RAEE riconosciuti  e  del  medesimo  importo  per  tutti  i
          meccanismi  incentivanti  individuati  dai  Conti  Energia,
          viene  restituita  al  detentore,  laddove  sia   accertato
          l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal  presente
          decreto, oppure qualora, a seguito di  fornitura  di  nuovi
          pannelli, la responsabilita' ricada sul produttore. In caso
          contrario il GSE  provvede  direttamente,  utilizzando  gli
          importi  trattenuti.  Il  GSE,  previa   approvazione   del
          Ministero della transizione ecologica, definisce il  metodo
          di  calcolo  della  quota  da  trattenere  e  le   relative
          modalita' operative a garanzia della  totale  gestione  dei
          rifiuti da pannelli fotovoltaici. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 65,  comma  1,  del
          decreto-legge  24  marzo  2012,  n.  1,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'», pubblicato nella Gazz.
          Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito  agricolo).
          - 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati
          a terra in aree agricole non e' consentito  l'accesso  agli
          incentivi  statali  previsti  esclusivamente  dal   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  5,  del
          decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  199  «Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 30 novembre 2021, n. 285, S.O., come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 5 (Caratteristiche generali dei  meccanismi  di
          incentivazione). - (Omissis) 
                5. Nella definizione dei meccanismi di incentivazione
          di cui  al  presente  articolo  si  applicano,  inoltre,  i
          seguenti criteri specifici: 
                  a)   e'   promosso   l'abbinamento   delle    fonti
          rinnovabili  con  i  sistemi  di  accumulo,  in   modo   da
          consentire una maggiore programmabilita' delle fonti, anche
          in  coordinamento  con  i  meccanismi  di  sviluppo   della
          capacita' di stoccaggio centralizzata; 
                  b) nell'ambito dei meccanismi di cui ai commi  2  e
          3, lettera b) e' stabilito un accesso prioritario  per  gli
          impianti realizzati nelle aree identificate come idonee,  a
          parita' di offerta economica; 
                  c) sono stabilite le  condizioni  di  cumulabilita'
          con le agevolazioni fiscali previste per  la  realizzazione
          degli impianti e dei sistemi di accumulo nonche' con  altri
          regimi di sostegno, ivi inclusi quelli del PNRR di  cui  al
          Capo  IV,  tenendo  conto  delle  diverse   caratteristiche
          soggettive  e  degli  impianti,  mantenendo  il   principio
          secondo   cui   e'   garantita   complessivamente   un'equa
          remunerazione degli interventi; 
                  d) non e' consentito l'artato  frazionamento  delle
          iniziative al fine di  incrementare  i  profitti  economici
          oltre quanto stabilito dall'articolo 4,  comma  2,  lettera
          a), ovvero al  fine  di  eludere  i  pertinenti  meccanismi
          incentivanti; 
                  e) e' agevolata la partecipazione agli incentivi  a
          chi installi impianti fotovoltaici a seguito  di  rimozione
          dell'amianto, con  agevolazioni  premiali  e  modalita'  di
          partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini: 
                    1) non e' necessario che l'area dove e'  avvenuta
          la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
          installato l'impianto, purche'  l'impianto  sia  installato
          sullo stesso edificio  o  in  altri  edifici  catastalmente
          confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto; 
                    2) gli impianti  fotovoltaici  potranno  occupare
          una superficie maggiore di quella dell'amianto  sostituito,
          fermo  restando  che  in  tale   caso   saranno   decurtati
          proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
          per la sostituzione dell'amianto; 
                  e-bis)  e'  agevolata,  in  via   prioritaria,   la
          partecipazione agli incentivi a chi  esegue  interventi  di
          rifacimento su impianti fotovoltaici  esistenti  realizzati
          in aree agricole che comportano la realizzazione  di  nuovi
          impianti o di  nuove  sezioni  di  impianto,  separatamente
          misurabili,  sulla  medesima  area  e   a   parita'   della
          superficie di suolo agricolo originariamente occupata,  con
          incremento della potenza complessiva; 
                  f) sono introdotte misure per l'utilizzo energetico
          di biomasse legnose, nel quadro  della  gestione  forestale
          sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve  e
          di biomasse  residuali  industriali,  in  coerenza  con  le
          previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in  particolare
          sui  principi  di  sostenibilita',  uso  efficiente   delle
          risorse, circolarita' in tutti i flussi e in  ogni  fase  e
          sussidiarieta'; 
                  g) possono essere previste misure  a  favore  della
          trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse  e  dighe
          esistenti, sia  grandi,  sia  piccole,  promuovendone,  ove
          compatibile  con  gli  ecosistemi,  con  la  pianificazione
          energetica  e  con  gli   altri   usi,   anche   l'utilizzo
          energetico,  purche'  siano  rispettati  gli  standard   di
          sicurezza geomorfologica; 
                  h) possono essere previste misure per  integrare  i
          ricavi   conseguenti   alla   partecipazione   al   mercato
          elettrico, a favore di impianti  a  fonti  rinnovabili  che
          continuano ed essere eserciti al  termine  del  periodo  di
          diritto  agli  incentivi,  con  particolare  riguardo  agli
          impianti a  fonti  rinnovabili  con  costi  di  generazione
          legati ai costi  di  approvvigionamento  del  combustibile,
          tenendo conto della necessita' di  contenimento  dei  costi
          secondo logiche di efficienza e comunque nel rispetto di un
          principio di  economia  circolare  e  della  disciplina  in
          materia di aiuto di Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          citato  decreto  legislativo  8  novembre  2021,   n.   199
          «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla
          promozione dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili»,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021, n. 285, S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Regolamentazione dei meccanismi di  asta  al
          ribasso). - 1.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro della transizione  ecologica,  sentite
          l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  definite
          le  modalita'  per   l'implementazione   dei   sistemi   di
          incentivazione di cui all'articolo 5, comma 2, nel rispetto
          dei seguenti ulteriori criteri direttivi: 
                  a) le procedure d'asta al ribasso sono  riferite  a
          contingenti di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie  e
          specifiche categorie di interventi. I predetti  contingenti
          possono essere differenziati per zone geografiche  al  fine
          di  favorire  le  sinergie  con  lo  sviluppo  del  sistema
          elettrico e l'individuazione delle aree idonee; 
                  b) l'incentivo riconosciuto e'  quello  aggiudicato
          sulla base dell'asta al ribasso; 
                  c) i contingenti resi disponibili ad asta,  nonche'
          gli incentivi e i livelli massima di potenza  incentivabile
          sono stabiliti su base quinquennale, al fine  di  garantire
          una programmazione che assicuri, congiuntamente alle  altre
          misure stabilite in attuazione  del  presente  decreto,  il
          raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3; 
                  d) per gli  impianti  che  accedono  ai  meccanismi
          d'asta, l'incentivo e' calcolato come la differenza tra  la
          tariffa  spettante  aggiudicata  e  il  prezzo  di  mercato
          dell'energia  elettrica;  ove   tale   differenza   risulti
          negativa, e' prevista la restituzione, anche a  conguaglio,
          dei relativi importi; 
                  e) le aste hanno luogo con  frequenza  periodica  e
          possono prevedere meccanismi a garanzia della realizzazione
          degli impianti autorizzati, anche  mediante  fissazione  di
          termini per l'entrata in esercizio; 
                  f) sono previsti sistemi di controllo e regolazione
          delle procedure  competitive,  al  fine  di  consentire  il
          raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 con la
          massima efficacia ed efficienza. A tal fine,  nei  casi  di
          significativa divergenza fra la potenza realizzata e quella
          obiettivo o di sostanziali variazioni del livello dei costi
          delle tecnologie riscontrabili sul mercato a  fronte  delle
          attivita' di monitoraggio  di  cui  all'articolo  48,  sono
          individuati algoritmi  e  condizioni  per  la  calibrazione
          delle quote di potenza  rese  disponibili  ad  asta  e  del
          livello  degli  incentivi  a  base  d'asta;   le   predette
          variazioni sono approvate con decreto  del  Ministro  della
          transizione ecologica, sentita l'ARERA; 
                  g) puo' essere ridotto il valore minimo di  potenza
          per l'inclusione nei  meccanismi  di  asta,  tenendo  conto
          delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di
          impianto e della progressiva maturazione delle  tecnologie,
          al fine di aumentare l'efficienza complessiva  del  sistema
          di  incentivazione,  ridurne  i  costi   e   stimolare   la
          concorrenza; 
                  h) per gli impianti  di  potenza  superiore  a  una
          soglia minima, fissata in prima applicazione a 10 MW,  puo'
          essere avviata una fase sperimentale nella quale: 
                    1) su richiesta del proponente, il GSE esamina il
          progetto   per   via   telematica   contestualmente    allo
          svolgimento del  procedimento  di  autorizzazione  unica  e
          rilascia parere di idoneita' all'accesso agli incentivi con
          tempistiche   parallele   a   quelle   del   rilascio   del
          provvedimento di autorizzazione unica; 
                    2) agli impianti  dotati  dell'idoneita'  per  la
          richiesta di incentivo, che presentano domanda  di  accesso
          ai meccanismi di asta entro tre  mesi  dal  rilascio  della
          predetta  autorizzazione,   e'   richiesta   esclusivamente
          l'offerta  economica  al   ribasso,   ferma   restando   la
          fissazione di termini per l'entrata in esercizio; 
                  i)  possono  accedere  ai  meccanismi  di  cui   al
          presente articolo  anche  gli  impianti  facenti  parte  di
          configurazioni di autoconsumo o comunita' energetiche.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  42,  del  citato
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,   n.   199,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 42 (Criteri di sostenibilita'  e  di  riduzione
          delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti,
          i bioliquidi e i combustibili da biomassa). - 1. Al fine di
          contribuire  agli  obiettivi  di  cui  all'articolo   3   e
          all'articolo  39,  nonche'  per   beneficiare   di   regimi
          sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
          biomassa, indipendentemente dall'origine  geografica  della
          biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano: 
                  a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 5
          a 10; 
                  b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas  a
          effetto serra di cui al comma 11; 
                  c) i criteri di efficienza  energetica  di  cui  ai
          commi 13 e 14. 
                2. I criteri di cui al comma 1, lettere  a),  b),  c)
          non si applicano con riferimento ad impianti di  produzione
          di energia elettrica, di riscaldamento e di  raffrescamento
          o di carburanti: 
                  a) di potenza termica nominale totale  inferiore  a
          20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa; 
                  b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2
          MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa. 
                3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno
          da parte degli impianti di cui al comma 2, lettere a) e  b)
          e'  condizionato  al  rispetto  di  criteri   tecnici   che
          assicurano una  riduzione  delle  emissioni  comparabile  a
          quella prevista dal comma 12. Tali criteri  sono  stabiliti
          dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione. 
                4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e  c)  non
          si applicano con riferimento a: 
                  a)  biocarburanti,  bioliquidi  e  combustibili  da
          biomassa prodotti a partire da rifiuti  e  residui  diversi
          dai  residui  dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,   della
          pesca e della silvicoltura; 
                  b) rifiuti e residui che sono stati trasformati  in
          un  prodotto  prima  di  essere   trattati   per   ottenere
          biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa. 
                5. I criteri di riduzione delle emissioni  di  gas  a
          effetto serra di cui alla lettera b) del  comma  1  non  si
          applicano  con  riferimento   all'energia   elettrica,   il
          riscaldamento e il raffrescamento  prodotti  a  partire  da
          rifiuti solidi urbani. 
                6.  Nel   caso   di   biocarburanti,   bioliquidi   e
          combustibili da biomassa prodotti a partire  da  rifiuti  e
          residui provenienti  da  terreni  agricoli,  gli  operatori
          economici  che  li  producono  dispongono   di   piani   di
          monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita'  del
          suolo e sul carbonio nel suolo, redatti  in  base  a  linee
          guida adottate con decreto non regolamentare del  Ministero
          della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data
          di pubblicazione del presente decreto,  su  proposta  dell'
          Istituto  Superiore  per  la  Protezione   e   la   Ricerca
          Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al
          rispetto di tali piani di monitoraggio e di  gestione  sono
          comunicate a ISPRA. 
                7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          presentano un elevato valore in termini  di  biodiversita',
          ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente,
          si trovavano in una delle situazioni di  seguito  indicate,
          indipendentemente dal fatto che abbiano o  meno  conservato
          dette situazioni: 
                  a) foreste primarie e altri terreni boschivi,  vale
          a dire foreste e altri terreni boschivi di  specie  native,
          ove  non  vi  sia  alcun  segno  chiaramente  visibile   di
          attivita' umana e nei quali i processi ecologici non  siano
          stati perturbati in modo significativo; 
                  b) foreste a elevata biodiversita' e altri  terreni
          boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui  elevata
          biodiversita'   sia   stata   riconosciuta   dall'autorita'
          competente del Paese in cui le  materie  prime  sono  state
          coltivate, a meno che non sia dimostrato che la  produzione
          delle predette materie prime non ha interferito con  quelle
          finalita' di protezione della natura; 
                  c) aree designate, a meno che  non  sia  dimostrato
          che la produzione delle predette materie prime e le normali
          attivita'  di  gestione  non  hanno  interferito   con   la
          finalita' di protezione della natura: 
                    1) per scopi di protezione della natura  a  norma
          delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le
          materie prime sono state coltivate;  nel  caso  di  materie
          prime coltivate in Italia, si tratta  delle  aree  protette
          individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,
          delle aree  marine  protette  di  cui  alla  legge  del  31
          dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete  Natura  2000,
          di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  dell'8
          settembre 1997, n. 357; 
                    2) per la protezione di ecosistemi o specie rari,
          minacciati o in  pericolo  di  estinzione  riconosciuti  da
          accordi internazionali o inclusi in  elenchi  compilati  da
          organizzazioni     intergovernative      o      dall'Unione
          internazionale per la conservazione della natura, previo il
          loro riconoscimento da parte della Commissione europea; 
                  d) fermi restando eventuali nuovi criteri  adottati
          dalla  Commissione  europea,  terreni  erbosi  naturali  ad
          elevata biodiversita' aventi un'estensione superiore  a  un
          ettaro, ossia: 
                    1)  terreni  erbosi  che  rimarrebbero  tali   in
          assenza  di  interventi   umani   e   che   mantengono   la
          composizione   naturale    delle    specie    nonche'    le
          caratteristiche e i processi ecologici; o 
                    2) terreni erbosi  non  naturali,  ossia  terreni
          erbosi che  cesserebbero  di  essere  tali  in  assenza  di
          interventi  umani  e  che  sono  ricchi  di  specie  e  non
          degradati  e  la  cui  elevata   biodiversita'   e'   stata
          riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui  la
          materia prima  e'  stata  coltivata  a  meno  che  non  sia
          dimostrato  che  il  raccolto  delle   materie   prime   e'
          necessario per preservarne lo status di terreni  erbosi  ad
          elevata biodiversita'. 
                8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          presentano elevate scorte di carbonio,  ossia  terreni  che
          nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel
          frattempo persi: 
                  a) zone umide, ossia terreni coperti  o  saturi  di
          acqua in modo permanente  o  per  una  parte  significativa
          dell'anno; 
                  b) zone boschive  continue,  ossia  terreni  aventi
          un'estensione superiore ad un ettaro  caratterizzati  dalla
          presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
          una copertura della volta superiore al 30 per  cento  o  di
          alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; 
                  c) terreni  aventi  un'estensione  superiore  a  un
          ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi  di  altezza
          superiore a cinque metri e da  una  copertura  della  volta
          compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di  alberi
          che possono raggiungere queste soglie in situ, a  meno  che
          non siano fornite prove del fatto che le  scorte  stock  di
          carbonio della superficie in  questione  prima  e  dopo  la
          conversione  sono  tali  che,  quando   e'   applicata   la
          metodologia  di  cui  all'Allegato  VI,   parte   C,   sono
          soddisfatte le condizioni di cui al comma 12. 
                9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          erano torbiere nel gennaio  2008,  a  meno  che  non  siano
          fornite prove del fatto che la coltivazione e  la  raccolta
          di tali materie prime non comportano drenaggio  di  terreno
          precedentemente non drenato. 
                10. A decorrere dall'adozione  di  appositi  atti  di
          esecuzione della Commissione europea,  i  biocarburanti,  i
          bioliquidi  e  i  combustibili  da  biomassa  ottenuti   da
          biomassa forestale devono soddisfare  i  seguenti  criteri,
          per ridurre al minimo il  rischio  di  utilizzare  biomassa
          forestale derivante da una produzione non sostenibile: 
                  a) il Paese in cui e' stata  raccolta  la  biomassa
          forestale ha introdotto e attua leggi  nazionali  o  locali
          applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero  sistemi  di
          monitoraggio e di applicazione che garantiscono: 
                    1) la legalita' delle operazioni di raccolta; 
                    2) la  rigenerazione  forestale  delle  superfici
          oggetto di raccolta; 
                    3) la protezione delle aree designate,  ai  sensi
          di  leggi  internazionali  o  nazionali  o   dall'autorita'
          competente, per scopi di protezione della natura,  comprese
          le zone umide e le torbiere; 
                    4) la realizzazione della raccolta tenendo  conto
          del  mantenimento  della  qualita'  del   suolo   e   della
          biodiversita' con l'obiettivo  di  ridurre  al  minimo  gli
          impatti negativi; e 
                    5)  che  la  raccolta  mantenga  o  migliori   la
          capacita' produttiva a lungo termine delle foreste; 
                  b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
          alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello
          di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono le
          stesse condizioni elencate alla lettera a). 
                11. A decorrere dall'adozione  di  appositi  atti  di
          esecuzione della Commissione europea,  i  biocarburanti,  i
          bioliquidi  e  i  combustibili  da  biomassa  ottenuti   da
          biomassa forestale devono  rispettare  i  seguenti  criteri
          relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento  della
          destinazione  dei  suoli  e  alla  silvicoltura  (land-use,
          land-use change and forestry - LULUCF): 
                  a)  il  paese  o  l'organizzazione   regionale   di
          integrazione economica in cui ha avuto origine la  biomassa
          forestale e' parte dell'accordo di Parigi del  12  dicembre
          2015 e 
                    1) ha presentato, nell'ambito  della  Convenzione
          quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti  climatici,  un
          contributo  determinato  a  livello  nazionale  (nationally
          determined contribution -NDC), relativo  alle  emissioni  e
          agli  assorbimenti   risultanti   dall'agricoltura,   dalla
          silvicoltura e dall'uso del suolo, che  garantisce  che  le
          variazioni di scorte di carbonio  associate  alla  raccolta
          della biomassa sono contabilizzate  in  vista  dell'impegno
          del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas  serra,
          come specificato nell'NDC; oppure 
                    2) dispone di leggi nazionali o subnazionali,  in
          conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi  del  12
          dicembre 2015,  applicabili  alla  zona  di  raccolta,  per
          conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento
          di carbonio, che  forniscono  le  prove  che  le  emissioni
          registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli
          assorbimenti; 
                  b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
          alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione
          a livello  di  zona  di  approvvigionamento  forestale  per
          garantire  che  i  livelli  di  scorte  e   di   pozzi   di
          assorbimento di carbonio nella foresta  siano  mantenuti  o
          rafforzati a lungo termine. 
                12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili
          da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a
          effetto serra, calcolata in  conformita'  all'articolo  44,
          pari almeno: 
                  a)  al  50  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto  e  i  bioliquidi  prodotti  negli  impianti   in
          esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data; 
                  b)  al  60  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto e i bioliquidi prodotti  negli  impianti  entrati
          esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020; 
                  c)  al  65  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in
          esercizio dal 1° gennaio 2021; 
                  d) al 70 per  cento  per  l'energia  elettrica,  il
          riscaldamento  e  il  raffrescamento  da  combustibili   da
          biomassa usati negli impianti entrati in esercizio  dal  1°
          gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 per cento per gli
          impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026. 
                13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo,
          un impianto e' considerato in esercizio quando  sono  state
          avviate  la  produzione  fisica  dei   biocarburanti,   del
          biometano ovvero  dei  biogas  consumati  nel  settore  del
          trasporto e dei  bioliquidi  e  la  produzione  fisica  del
          riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica
          da combustibili da biomassa. 
                14. Gli impianti di produzione di  energia  elettrica
          da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o
          che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da
          biomassa  dopo  il   25   dicembre   2021   concorrono   al
          raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,  solo
          se rispettano i seguenti requisiti,  la  soddisfazione  dei
          quali non costituisce condizione per accedere  a  eventuali
          regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021: 
                  a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti  con
          una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW; 
                  b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti  con
          una potenza termica nominale totale da  50  a  100  MW  che
          applicano  una  tecnologia   di   cogenerazione   ad   alto
          rendimento,  oppure  e'  prodotta  da   impianti   per   la
          produzione di sola energia elettrica che sono  conformi  ai
          livelli  netti  di  efficienza  energetica  associati  alle
          migliori  tecniche  disponibili   (BAT-AEEL)   cosi'   come
          definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della
          Commissione; 
                  c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti  con
          una potenza termica nominale  totale  superiore  a  100  MW
          applicando  una  tecnologia  di   cogenerazione   ad   alto
          rendimento  o  da  impianti  che  producono  solo   energia
          elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica  netta
          almeno pari al 36%; 
                  d) l'energia elettrica e'  prodotta  applicando  la
          cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa. 
                15. Fermo restando quanto previsto al comma  14,  gli
          impianti per la produzione di sola  energia  elettrica  che
          sono entrati in esercizio o che sono stati  convertiti  per
          l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25  dicembre
          2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di
          cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili
          fossili quale  combustibile  principale  e  non  vi  e'  un
          potenziale  economicamente  vantaggioso  nell'applicare  la
          tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento. 
                16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  e'  aggiornato  il  decreto
          ministeriale    14    novembre     2019.     Nelle     more
          dell'aggiornamento  continua  ad  applicarsi  il   predetto
          decreto, limitatamente alle disposizioni  non  contrastanti
          con il presente decreto. 
                17. Le disposizioni del  presente  articolo,  laddove
          applicabili, derogano alle previsioni di cui agli  articoli
          7-ter e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo  2005,
          n. 66. 
                18. L'articolo 38 del  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto. 
                18-bis. Con riferimento alla  produzione  di  energia
          elettrica  e  calore  da  biomasse  solide  e  gassose,  le
          disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si  applicano
          secondo  quanto   previsto   dal   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  14
          novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma  16
          del presente articolo in ordine al suo aggiornamento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art. 9 (Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di
          incentivo). - (Omissis) 
                3. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono  altresi'
          i criteri e le modalita' per  la  graduale  conversione  al
          meccanismo  di  cui  all'articolo  7  degli   impianti   in
          esercizio operanti in scambio  sul  posto,  da  attuarsi  a
          decorrere dal 31 dicembre 2024. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  «Attuazione  della
          direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione  dell'energia
          elettrica prodotta da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel
          mercato interno dell'elettricita'», pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.: 
                «Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione  al
          mercato  elettrico).  -  1.  Fermo  restando  l'obbligo  di
          utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza  nel
          dispacciamento,  di  cui  all'articolo  3,   comma   3,   e
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16  marzo
          1999, n.  79,  l'energia  elettrica  prodotta  da  impianti
          alimentati da fonti  rinnovabili  e'  immessa  nel  sistema
          elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi. 
                2. Per quanto concerne l'energia  elettrica  prodotta
          da  impianti  di  potenza  uguale  o  superiore  a  10  MVA
          alimentati da fonti rinnovabili,  ad  eccezione  di  quella
          prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti  rinnovabili
          di cui al primo periodo del comma 3 e di quella  ceduta  al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28  ottobre  1997,   n.   108/1997,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione, essa viene collocata sul  mercato  elettrico
          secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle  regole
          di  dispacciamento  definite  dal  Gestore  della  rete  in
          attuazione delle disposizioni del  decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79. 
                3. Per quanto concerne l'energia  elettrica  prodotta
          da impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza
          inferiore  a  10  MVA,  nonche'  da  impianti  di   potenza
          qualsiasi  alimentati  dalle  fonti   rinnovabili   eolica,
          solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,   maremotrice   ed
          idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima  fonte,  agli
          impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28   ottobre   1997,   n.   108/97,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione,  essa  e'   ritirata,   su   richiesta   del
          produttore, dal gestore di rete alla  quale  l'impianto  e'
          collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di cui al presente comma facendo riferimento  a  condizioni
          economiche di mercato. 
                4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi
          2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti  di  cui
          al comma 2 viene ceduta al mercato.  Dopo  la  scadenza  di
          tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3  e'
          ritirata dal gestore di rete cui l'impianto  e'  collegato,
          secondo modalita' stabilite  dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
          di mercato.». 
              - Il Titolo V, della Parte Quarta, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca «Bonifica  di  siti
          contaminati». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20,  del  citato
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art.  20   (Disciplina   per   l'individuazione   di
          superfici e aree idonee per l'installazione di  impianti  a
          fonti rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il
          Ministro della  cultura,  e  il  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabiliti  principi   e   criteri
          omogenei per l'individuazione delle superfici e delle  aree
          idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
          rinnovabili aventi una potenza complessiva  almeno  pari  a
          quella  individuata  come  necessaria  dal  PNIEC  per   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle  fonti
          rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee  ai  sensi  del
          comma 8. In via  prioritaria,  con  i  decreti  di  cui  al
          presente comma si provvede a: 
                  a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle
          aree  idonee  all'installazione  della  potenza  eolica   e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                  b) indicare le modalita' per individuare superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili. 
                2.  Ai  fini  del   concreto   raggiungimento   degli
          obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti  dal
          PNIEC, i decreti di cui al comma 1,  stabiliscono  altresi'
          la ripartizione della  potenza  installata  fra  Regioni  e
          Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
          corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
          trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
          autonome, da effettuare secondo le regole generali  di  cui
          all'Allegato  I,  fermo  restando  che   il   trasferimento
          statistico   non   puo'   pregiudicare   il   conseguimento
          dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
          effettua il trasferimento. 
                3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettere  a)  e
          b), della legge 22 aprile 2021, n.  53,  nella  definizione
          della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di  cui
          al comma 1, tengono conto  delle  esigenze  di  tutela  del
          patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
          forestali, della qualita' dell'aria  e  dei  corpi  idrici,
          privilegiando  l'utilizzo   di   superfici   di   strutture
          edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
          di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,   per
          servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree  non
          utilizzabili per altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
          agricole   non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le
          caratteristiche   e   le   disponibilita'   delle   risorse
          rinnovabili, delle infrastrutture di rete e  della  domanda
          elettrica,   nonche'   tenendo   in    considerazione    la
          dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
          il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
                4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le  Regioni
          individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
          della piattaforma di cui all'articolo 21.  Il  Dipartimento
          per gli affari regionali e le  autonomie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  esercita  funzioni  di  impulso
          anche ai fini dell'esercizio del potere  di  cui  al  terzo
          periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
          primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai  principi,
          ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
          comma 1, si applica l'articolo 41 della legge  24  dicembre
          2012, n. 234. Le Province autonome provvedono  al  processo
          programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
          dello  Statuto  speciale  e   delle   relative   norme   di
          attuazione. 
                5. In sede di individuazione delle superfici e  delle
          aree  idonee  per  l'installazione  di  impianti  a   fonti
          rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
          degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
          culturale e sul paesaggio, fermo restando  il  vincolo  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
          raggiungimento di tale obiettivo. 
                6. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,
          non possono essere disposte  moratorie  ovvero  sospensioni
          dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 
                7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
          essere dichiarate non idonee all'installazione di  impianti
          di  produzione  di  energia   rinnovabile,   in   sede   di
          pianificazione territoriale ovvero nell'ambito  di  singoli
          procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione  nel
          novero delle aree idonee. 
                8. Nelle more dell'individuazione delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                  a) i siti ove sono gia' installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento
          o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi
          di accumulo, che non comportino  una  variazione  dell'area
          occupata superiore al 20 per cento. Il  limite  percentuale
          di cui al primo periodo non si  applica  per  gli  impianti
          fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area
          occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera  c-ter),
          numero 1); 
                  b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  c) le cave e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di  degrado  ambientale,  o  le
          porzioni di cave e miniere non  suscettibili  di  ulteriore
          sfruttamento; 
                  c-bis) i siti e gli impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali; 
                  c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
          delle societa' di  gestione  aeroportuale  all'interno  dei
          sedimi aeroportuali, ivi  inclusi  quelli  all'interno  del
          perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole  minori
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  14  febbraio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18  maggio  2017,  ferme
          restando  le  necessarie  verifiche   tecniche   da   parte
          dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
                  c-ter)    esclusivamente    per    gli     impianti
          fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli  impianti
          di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai  sensi
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42: 
                    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
                    2) le aree interne agli  impianti  industriali  e
          agli   stabilimenti,   questi    ultimi    come    definiti
          dall'articolo  268,  comma  1,  lettera  h),  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le   aree
          classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
          distino non piu' di  500  metri  dal  medesimo  impianto  o
          stabilimento; 
                    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
          una distanza non superiore a 300 metri; 
                  c-quater) fatto salvo quanto previsto alle  lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          incluse le zone gravate da usi civici di  cui  all'articolo
          142,  comma  1,  lettera  h),  del  medesimo  decreto,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di tre chilometri per gli  impianti  eolici  e  di
          cinquecento metri  per  gli  impianti  fotovoltaici.  Resta
          ferma, nei procedimenti autorizzatori,  la  competenza  del
          Ministero della cultura a esprimersi in relazione  ai  soli
          progetti localizzati in aree sottoposte  a  tutela  secondo
          quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
                8-bis. Ai  fini  del  concreto  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui al  comma  2,  per  consentire  la  celere
          realizzazione degli impianti e garantire la  sicurezza  del
          traffico limitando le possibili interferenze,  le  societa'
          concessionarie autostradali affidano la  concessione  delle
          aree idonee di cui  al  comma  8,  lettera  c-bis),  previa
          determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure
          ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
          pubblicazione di un avviso, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza, imparzialita' e  proporzionalita',  garantendo
          condizioni   di   concorrenza   effettiva.    Gli    avvisi
          definiscono, in  modo  chiaro,  trasparente,  proporzionato
          rispetto    all'oggetto    della    concessione    e    non
          discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
          i criteri di selezione delle  domande,  nonche'  la  durata
          massima delle subconcessioni ai sensi del comma  8-ter.  Se
          si verificano le condizioni di cui all'articolo  63,  comma
          2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo  18
          aprile 2016, n.  50,  le  societa'  concessionarie  possono
          affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera  c-bis),
          mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate
          in modo  da  assicurare  il  necessario  coordinamento  dei
          lavori sulla  rete  in  gestione  e  la  risoluzione  delle
          interferenze. Le  societa'  controllate  o  collegate  sono
          tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla
          base di procedure ad evidenza pubblica,  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, imparzialita' e  proporzionalita',
          garantendo condizioni di concorrenza effettiva. 
                8-ter. La durata dei rapporti  di  subconcessione  di
          cui al comma 8-bis e' determinata in  funzione  della  vita
          utile degli impianti e degli investimenti necessari per  la
          realizzazione  e  gestione  degli  stessi  e  puo'   essere
          superiore alla durata della concessione autostradale, salva
          la possibilita' per il concessionario  che  subentra  nella
          gestione  di  risolvere  il  contratto  di   subconcessione
          riconoscendo   un   indennizzo   pari   agli   investimenti
          realizzati non integralmente ammortizzati.». 
              - La tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della  Parte
          Quarta, del citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O. n. 96.