Art. 4 quater 
 
((Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo  2022,
  n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,
  n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata)) 
 
  ((1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea,  le  parole:  «sono  prorogati  di  due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di trenta mesi»; 
  b) alle lettere a) e b), le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10-septies,  del
          decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,  «Misure  urgenti  per
          contrastare gli effetti economici e umanitari  della  crisi
          ucraina»  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10-septies  (Misure  a  sostegno  dell'edilizia
          privata).  -  1.  In   considerazione   delle   conseguenze
          derivanti  dalle  difficolta'  di  approvvigionamento   dei
          materiali nonche' dagli  incrementi  eccezionali  dei  loro
          prezzi, sono prorogati di trenta mesi: 
                  a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori,
          di cui all'articolo 15 del testo unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,  relativi  ai  permessi  di  costruire  rilasciati   o
          formatisi fino  al  30  giugno  2024,  purche'  i  suddetti
          termini  non  siano   gia'   decorsi   al   momento   della
          comunicazione dell'interessato di  volersi  avvalere  della
          presente proroga e sempre  che  i  titoli  abilitativi  non
          risultino in contrasto, al momento della comunicazione  del
          soggetto  medesimo,   con   nuovi   strumenti   urbanistici
          approvati nonche' con piani o provvedimenti di  tutela  dei
          beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di  cui
          al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.   42.   La
          disposizione di cui al periodo precedente si applica  anche
          ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio
          attivita'    (SCIA),    nonche'    delle     autorizzazioni
          paesaggistiche  e  alle  dichiarazioni   e   autorizzazioni
          ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si
          applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per  i
          quali  l'amministrazione  competente  abbia  accordato  una
          proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
          2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo  10,  comma  4,  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  e
          dell'articolo 103, comma  2,  del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27; 
                  b) il termine di validita'  nonche'  i  termini  di
          inizio  e  fine  lavori  previsti  dalle   convenzioni   di
          lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17  agosto
          1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati
          dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti
          i relativi piani attuativi e qualunque altro atto  ad  essi
          propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purche' non
          siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela  dei
          beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di  cui
          al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004.  La   presente
          disposizione si applica anche ai diversi  termini  relativi
          alle convenzioni di lottizzazione di  cui  all'articolo  28
          della legge  17  agosto  1942,  n.  1150,  o  agli  accordi
          similari comunque denominati dalla legislazione  regionale,
          nonche' ai relativi piani  attuativi  che  hanno  usufruito
          della proroga di cui  all'articolo  30,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e  della
          proroga di cui all'articolo 10,  comma  4-bis,  del  citato
          decreto-legge n. 76 del 2020.».