Art. 4 quinquies 
 
((Semplificazione  dell'accesso  agli  incentivi   in   merito   agli
  interventi di piccole dimensioni per  l'incremento  dell'efficienza
  energetica  e  per  la  produzione  di  energia  termica  da  fonti
  rinnovabili nell'area dell'Italia  centrale  colpita  dagli  eventi
  sismici del 2016)) 
 
  ((1. Al fine di facilitare gli interventi  sugli  immobili  di  cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e di favorire, al contempo,  la  realizzazione  degli  interventi  di
incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni  pubbliche,
ai fini dell'accesso agli  incentivi  definiti  in  attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della  finanza  pubblica,  anche  degli  Uffici   speciali   per   la
ricostruzione post sisma 2016 di  cui  all'articolo  3  del  predetto
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Uffici speciali  per  la
ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la
scheda-domanda  a  preventivo  per  la  prenotazione   dell'incentivo
unitamente al progetto esecutivo degli interventi. 
  3. Gli Uffici speciali per la  ricostruzione  di  cui  al  comma  1
decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma  2  se,  entro
diciotto mesi dalla data  di  accettazione  della  prenotazione,  non
hanno presentato  la  documentazione  attestante  l'assegnazione  dei
lavori,  unitamente  alla  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta' che  attesti  l'avvio  dei  lavori  per  la  realizzazione
dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima
data  di  accettazione,  non  hanno   presentato   la   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'  che  attesti  la  conclusione  dei
lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  1,  del
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  «Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          del 2016» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2016, n. 229: 
                «Art.  14  (Ricostruzione   pubblica).   -   1.   Con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,
          e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle  risorse
          stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la  riparazione
          e il ripristino degli edifici pubblici, per gli  interventi
          volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi  pubblici,
          nonche'  per  gli  interventi  sui  beni   del   patrimonio
          artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a  tutela
          ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere  anche  opere  di
          miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in  maniera
          sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
          Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione  di
          contributi a favore: 
                  a) degli  immobili  adibiti  ad  uso  scolastico  o
          educativo per la prima infanzia,  ad  eccezione  di  quelli
          paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonche'
          degli   edifici   municipali,   delle   caserme   in    uso
          all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
          delle strutture sanitarie e socio sanitarie  di  proprieta'
          pubblica e  delle  chiese  e  degli  edifici  di  culto  di
          proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,
          di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, anche se  formalmente  non  dichiarati
          tali ai  sensi  dell'articolo  12  del  medesimo  codice  e
          utilizzati per le esigenze di culto; 
                  a-bis)  degli  immobili  di  proprieta'   pubblica,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018,  per  essere  destinati  alla  soddisfazione
          delle esigenze abitative delle  popolazioni  dei  territori
          interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
          2016; 
                  b)  delle  opere  di  difesa  del  suolo  e   delle
          infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
          difesa idraulica e per l'irrigazione; 
                  c) degli archivi, dei musei  e  delle  biblioteche,
          che a tale fine sono equiparati agli immobili di  cui  alla
          lettera a), ad eccezione di quelli di  proprieta'  di  enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   fermo   restando
          quanto previsto dalla lettera a) in relazione  alle  chiese
          ed  agli  edifici  di   culto   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici civilmente riconosciuti; 
                  d) degli interventi  di  riparazione  e  ripristino
          strutturale  degli  edifici  privati  inclusi  nelle   aree
          cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
          consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  28  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: 
                «Art. 28 (Contributi per  la  produzione  di  energia
          termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
          energetica di piccole dimensioni). - 1. Gli  interventi  di
          produzione di energia termica da  fonti  rinnovabili  e  di
          incremento   dell'efficienza    energetica    di    piccole
          dimensioni, realizzati in data successiva  al  31  dicembre
          2011, sono incentivati  sulla  base  dei  seguenti  criteri
          generali: 
                  a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare  una  equa
          remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed  e'
          commisurato alla produzione di  energia  termica  da  fonti
          rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici  generati  dagli
          interventi; 
                  b) il periodo di  diritto  all'incentivo  non  puo'
          essere superiore a dieci  anni  e  decorre  dalla  data  di
          conclusione dell'intervento; 
                  c) l'incentivo resta costante per tutto il  periodo
          di  diritto  e  puo'  tener  conto  del  valore   economico
          dell'energia prodotta o risparmiata; 
                  d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente
          agli  interventi  che  non  accedono  ad  altri   incentivi
          statali, fatti salvi  i  fondi  di  garanzia,  i  fondi  di
          rotazione e i contributi in conto interesse; 
                  e) gli incentivi sono assegnati  tramite  contratti
          di diritto privato fra il GSE e  il  soggetto  responsabile
          dell'impianto, sulla base  di  un  contratto-tipo  definito
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei  decreti
          di cui al comma 2. 
                2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
          presente articolo e per l'avvio  dei  nuovi  meccanismi  di
          incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: 
                  a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri
          di cui al comma  1,  in  relazione  a  ciascun  intervento,
          tenendo conto dell'effetto scala; 
                  b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
          impianti e degli interventi; 
                  c)  i  contingenti   incentivabili   per   ciascuna
          applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia  delle
          iniziative avviate; 
                  d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a  carico
          del soggetto beneficiario, prevedendo, in particolare, che,
          qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti  su
          impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso  di
          scadenza del contratto di  gestione  nell'arco  dei  cinque
          anni successivi  all'ottenimento  degli  stessi  incentivi,
          assicurino il mantenimento dei requisiti mediante  clausole
          contrattuali da inserire nelle condizioni  di  assegnazione
          del nuovo contratto; 
                  e) le modalita' con le quali  il  GSE  provvede  ad
          erogare gli incentivi; 
                  f)  le  condizioni  di  cumulabilita'   con   altri
          incentivi pubblici, fermo  restando  quanto  stabilito  dal
          comma 1, lettera d); 
                  g) le modalita' di aggiornamento  degli  incentivi,
          nel rispetto dei seguenti criteri: 
                    i. la  revisione  e'  effettuata,  per  la  prima
          volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
          provvedimento di cui al presente comma e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
                    ii. i nuovi valori si applicano  agli  interventi
          realizzati decorso un anno dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di determinazione dei nuovi valori. 
                3. I decreti di cui al comma 2  sono  adottati  entro
          sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                4. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
          l'erogazione degli incentivi di cui  al  presente  articolo
          trovano copertura a valere  sul  gettito  delle  componenti
          delle tariffe del gas naturale. 
                5.  I  commi  3  e  4  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  sono  abrogati  a
          decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          attuativo del comma 2, lettera f), del  presente  articolo.
          Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
          di incentivazione di cui al comma  3  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
          anche  con  fondi  di  garanzia,  fondi  di   rotazione   e
          contributi in conto interesse. 
                6. L'articolo 9 del  decreto  legislativo  30  maggio
          2008, n. 115, e' abrogato.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
                «Art. 3 (Uffici speciali per  la  ricostruzione  post
          sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione  ogni
          Regione   istituisce,   unitamente   agli    enti    locali
          interessati,  un  ufficio   comune,   denominato   «Ufficio
          speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di  seguito
          «Ufficio speciale per  la  ricostruzione».  Il  Commissario
          straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
          all'articolo 1, comma 6,  predispone  uno  schema  tipo  di
          convenzione.  Le   Regioni   disciplinano   l'articolazione
          territoriale di  tali  uffici,  per  assicurarne  la  piena
          efficacia  e  operativita',  nonche'   la   dotazione   del
          personale destinato agli stessi  a  seguito  di  comandi  o
          distacchi  da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,
          Province e Comuni interessati, ovvero  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni. Le  Regioni,  le  Province  e  i
          Comuni interessati  possono  altresi'  assumere  personale,
          strettamente   necessario   ad    assicurare    la    piena
          funzionalita' degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,
          con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, e di  cui  all'articolo
          1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
          e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo  e
          quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul  fondo  di
          cui all'articolo 4 e per gli anni  2017  e  2018  ai  sensi
          dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni  di  cui  al
          terzo ed  al  quarto  periodo,  nell'ambito  delle  risorse
          disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
          4, comma 3, possono  essere  destinate  ulteriori  risorse,
          fino ad un massimo di complessivi 20 milioni  di  euro  per
          gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
          dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero  da  altre
          Pubbliche Amministrazioni regionali o  locali  interessate,
          per assicurare la funzionalita' degli Uffici  speciali  per
          la ricostruzione ovvero per  l'assunzione  da  parte  delle
          Regioni, delle Province o dei Comuni interessati  di  nuovo
          personale, con forme contrattuali flessibili  nel  rispetto
          dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato  nel
          rispetto dei  limiti  temporali  previsti  dalla  normativa
          europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
          ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020  e  2021  per
          personale con profilo amministrativo-contabile, a  supporto
          dell'attivita'   del   Commissario   straordinario,   delle
          Regioni,  delle  Province   e   dei   Comuni   interessati.
          L'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  previste   dal
          quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata
          con  provvedimento  del   Commissario   straordinario.   Le
          assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta'
          di  attingere  dalle  graduatorie  vigenti,  anche  per  le
          assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il
          rispetto dell'ordine di collocazione  dei  candidati  nelle
          medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in
          materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione  di
          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  nel
          limite di un contingente massimo  di  quindici  unita',  si
          applicano,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   ivi
          previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
          e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2. 
                1-bis. Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  dalle
          Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
          non sono computati nei contingenti di cui all'articolo  19,
          commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
                1-ter.  Le  spese  di  funzionamento   degli   Uffici
          speciali  per   la   ricostruzione,   diverse   da   quelle
          disciplinate dal comma 1, sono a carico del  fondo  di  cui
          all'articolo 4, nel  limite  di  un  milione  di  euro  per
          ciascuno degli  anni  2017  e  2018.  L'assegnazione  delle
          risorse finanziarie  previste  dal  precedente  periodo  e'
          effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. 
                1-quater.  Le  eventuali   spese   di   funzionamento
          eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono  a  carico
          delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
                1-quinquies. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo'  avvalersi  di
          personale di societa' in house della regione per  acquisire
          supporto  specialistico  all'esecuzione   delle   attivita'
          tecniche  e  amministrative,  attraverso  convenzioni   non
          onerose e comunque in conformita' alla  normativa  europea,
          nazionale e regionale di riferimento. 
                2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  con  provvedimento
          adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono  essere
          assegnate agli uffici speciali per  la  ricostruzione,  nel
          limite delle risorse disponibili, unita' di  personale  con
          professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo
          50, comma 3. 
                3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
          pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,
          l'istruttoria  per  il  rilascio   delle   concessioni   di
          contributi e tutti  gli  altri  adempimenti  relativi  alla
          ricostruzione privata.  Provvedono  altresi'  alla  diretta
          attuazione degli interventi di ripristino  o  ricostruzione
          di  opere  pubbliche  e  beni   culturali,   nonche'   alla
          realizzazione degli interventi di prima  emergenza  di  cui
          all'articolo 42, esercitando anche  il  ruolo  di  soggetti
          attuatori assegnato alle Regioni per tutti  gli  interventi
          ricompresi nel proprio territorio di competenza degli  enti
          locali. 
                4. Gli Uffici speciali per la  ricostruzione  operano
          come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
          Comuni  anche  per  i  procedimenti  relativi   ai   titoli
          abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di  cui
          al precedente periodo, i Comuni procedono allo  svolgimento
          dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei  titoli
          abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto  finale
          per il rilascio del titolo  abilitativo  edilizio,  dandone
          comunicazione all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
          territorialmente competente  e  assicurando  il  necessario
          coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo. 
                4-bis. Limitatamente  agli  immobili  e  alle  unita'
          strutturali  danneggiate  private,  che  a  seguito   delle
          verifiche   effettuate   con   scheda    AeDES    risultino
          classificati  inagibili  con  esito  "B"  o   "C"   o   "E"
          limitatamente a livello operativo "L4", i comuni,  d'intesa
          con  l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,   possono
          altresi'  curare  l'istruttoria  per  il   rilascio   delle
          concessioni  di  contributo  e  di  tutti  gli  adempimenti
          conseguenti. Con ordinanza commissariale sono  definiti  le
          modalita' e i criteri per  la  regolamentazione  di  quanto
          disposto dal presente comma. 
                5. Con apposito provvedimento  del  Presidente  della
          Regione-vice  commissario  puo'  essere  costituito  presso
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
          per le attivita' produttive (SUAP)  unitario  per  tutti  i
          Comuni  coinvolti,  che   svolge   le   relative   funzioni
          limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dal presente decreto.».