Art. 4 sexies 
 
((Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
  152, concernente la Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto
  ambientale VIA e VAS)) 
 
  ((1. Al fine di accelerare la definizione  dei  procedimenti  e  di
potenziare  la  capacita'  operativa  delle  strutture   ministeriali
competenti  in  materia  di  valutazione   di   impatto   ambientale,
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) al primo periodo, la parola:  «cinquanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «settanta»; 
  2)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per   lo
svolgimento delle istruttorie  tecniche,  la  Commissione  si  avvale
dell'Istituto superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale,
sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000
euro annui, cui si provvede con  i  proventi  delle  tariffe  di  cui
all'articolo 33, comma 1. Per le medesime  finalita'  la  Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi  protocolli  d'intesa,  degli  altri
enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della   finanza
pubblica»; 
  b) al comma 5, le parole da: «, in  misura  complessivamente»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Alla copertura
dei costi di cui al primo periodo si provvede con  i  proventi  delle
tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto  di
cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse  allo
scopo gia' iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12,  comma  1,
del  decreto-legge  16  giugno   2022,   n.   68,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  5  agosto  2022,  n.  108,  e  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
fermo restando  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  a
regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244
del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.  Le  risorse  derivanti  dal  versamento  all'entrata   del
bilancio dello Stato dei proventi delle  tariffe  di  cui  al  citato
articolo 33,  comma  1,  del  presente  decreto  eccedenti  la  quota
riassegnata ai sensi  del  secondo  periodo  restano  definitivamente
acquisite  al  bilancio  dello  Stato.  I  compensi  sono   stabiliti
proporzionalmente  alle  responsabilita'  di  ciascun  membro   della
Commissione tecnica  di  verifica  dell'impatto  ambientale  e  della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito  dell'adozione  del
parere finale, fermo restando che gli oneri relativi  al  trattamento
economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano  a
carico dell'amministrazione di appartenenza.  A  decorrere  dall'anno
2023,  per  i  componenti  della  Commissione  tecnica  di   verifica
dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri
della Commissione tecnica  PNRR-PNIEC,  i  quali,  in  considerazione
della specificita' dei compiti attribuiti alle medesime  commissioni,
della peculiare disciplina prevista e della necessita' di  accelerare
l'attuazione  degli  adempimenti  di  loro  competenza,  a  decorrere
dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta  al
trattamento  eventualmente  in  godimento   ai   sensi   del   quarto
periodo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  «Norme  in  materia
          ambientale» pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006,  n.
          88, S.O. n. 96, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale   -   VIA   e   VAS).   -   1.    Il    supporto
          tecnico-scientifico    all'autorita'     competente     per
          l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della
          presente parte nel caso di piani, programmi e progetti  per
          i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS  spettano  allo
          Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero
          massimo di settanta commissari, inclusi il Presidente e  il
          Segretario, posta alle dipendenze funzionali del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
          lo svolgimento delle istruttorie tecniche,  la  Commissione
          si avvale dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca ambientale, sulla base di un'apposita  convenzione,
          nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si  provvede
          con i proventi delle tariffe di cui al l'articolo 33, comma
          1. Per le medesime finalita' la Commissione puo' avvalersi,
          tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti  del
          Sistema nazionale a rete per la  protezione  dell'ambiente,
          di cui alla legge 28 giugno 2016, n.  132,  e  degli  altri
          enti pubblici di ricerca senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. Per  i  procedimenti  per  i
          quali sia riconosciuto un concorrente interesse  regionale,
          all'attivita' istruttoria partecipa  un  esperto  designato
          dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome   interessate,
          individuato  tra  i  soggetti  in  possesso   di   adeguata
          professionalita'   ed   esperienza   nel   settore    della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale.  Nella  trattazione  dei  procedimenti  di  sua
          competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
          di cui al presente comma nonche' la Commissione di  cui  al
          comma  2-bis  danno  precedenza  ai  progetti   aventi   un
          comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
          ovvero una ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione
          attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
          progetti cui si correlano scadenze non superiori  a  dodici
          mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
          da enti terzi, e ai  progetti  relativi  ad  impianti  gia'
          autorizzati la cui autorizzazione scade entro  dodici  mesi
          dalla  presentazione  dell'istanza.  Con  riferimento  alle
          procedure di valutazione ambientale di  competenza  statale
          relative  ai  progetti  attuativi   del   Piano   nazionale
          integrato   per   l'energia   e   il   clima,   individuati
          dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto
          tra quelli a cui, ai sensi  del  periodo  precedente,  deve
          essere data precedenza, hanno in ogni  caso  priorita',  in
          ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore  di
          potenza  installata  o  trasportata  prevista,  nonche'   i
          progetti concernenti impianti  di  produzione  di  idrogeno
          verde  ovvero  rinnovabile   di   cui   al   punto   6-bis)
          dell'allegato II alla parte seconda e i  connessi  impianti
          da fonti rinnovabili, ove  previsti.  La  Commissione  puo'
          derogare all'ordine di priorita' di  cui  al  quarto  e  al
          quinto periodo in caso  di  deliberazione  dello  stato  di
          emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi  del
          codice  della  protezione  civile,  di   cui   al   decreto
          legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1;  in  tal  caso,   la
          Commissione di cui al presente comma ovvero la  Commissione
          di cui al comma 2-bis del presente articolo da'  precedenza
          ai progetti connessi alle misure  relative  allo  stato  di
          emergenza. 
                2. I commissari di cui al comma  1  sono  scelti  tra
          professori o ricercatori universitari, tra il personale  di
          cui agli articoli 2 e 3  del  decreto  legislativo  del  30
          marzo 2001, n. 165, ivi  compreso  quello  appartenente  ad
          enti di  ricerca,  al  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n.  132,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  ovvero  tra
          soggetti  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento,  di
          laurea specialistica o magistrale, con adeguata  esperienza
          professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
          il loro incarico dura quattro anni ed  e'  rinnovabile  una
          sola  volta.  I  commissari  sono  nominati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
          motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte  dei
          prescelti   dei   necessari   requisiti    di    comprovata
          professionalita' e  competenza  nelle  materie  ambientali,
          economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere.   Ai
          commissari,  qualora  provenienti   dalle   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale  di
          cui all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  si
          applica  quanto  previsto  dall'articolo  53  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il  personale  in
          regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
          ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito  con
          le modalita' di cui al comma 5  esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito dell'adozione del relativo parere finale. 
                2-bis.  Per  lo  svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato  I-bis  al  presente  decreto,  e  di  quelli
          comunque  connessi  alla  gestione  della  risorsa   idrica
          ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente
          decreto e' istituita  la  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,
          posta  alle  dipendenze  funzionali  del  Ministero   della
          transizione ecologica, e formata da un  numero  massimo  di
          quaranta unita', inclusi il presidente e il segretario,  in
          possesso di diploma di  laurea  o  laurea  magistrale,  con
          almeno  cinque  anni  di  esperienza  professionale  e  con
          competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale  e
          paesaggistica dei predetti  progetti,  individuate  tra  il
          personale  di  ruolo  delle   amministrazioni   statali   e
          regionali, delle istituzioni universitarie,  del  Consiglio
          nazionale delle ricerche (CNR),  del  Sistema  nazionale  a
          rete per la protezione dell'ambiente di cui alla  legge  28
          giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS),  secondo
          le modalita'  di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo,  ad
          esclusione  del  personale  docente,  fatta  eccezione  per
          quanto previsto dal  quinto  periodo,  nonche'  di  quello,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  delle
          istituzioni  scolastiche.  Il  personale  delle   pubbliche
          amministrazioni e'  collocato  d'ufficio  in  posizione  di
          fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga
          posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla  data  di
          adozione del decreto di nomina di  cui  all'ottavo  periodo
          del presente comma. Nel caso in  cui  al  presidente  della
          Commissione di cui al  comma  1  sia  attribuita  anche  la
          presidenza della Commissione di  cui  al  comma  2-bis,  si
          applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto
          decadenziale.  I  componenti  nominati  nella   Commissione
          Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad
          eccezione dei  componenti  nominati  ai  sensi  del  quinto
          periodo, salvo che il tempo  pieno  non  sia  previsto  nei
          singoli decreti di cui  al  medesimo  quinto  periodo.  Con
          decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   su
          proposta del presidente della Commissione di cui  al  comma
          1, i componenti  della  predetta  Commissione,  fino  a  un
          massimo di dieci, possono essere nominati anche  componenti
          della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso  il
          personale dipendente di  societa'  in  house  dello  Stato.
          Nelle more del perfezionamento del decreto  di  nomina,  il
          commissario  in   esso   individuato   e'   autorizzato   a
          partecipare, con  diritto  di  voto,  alle  riunioni  della
          Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri  e'
          garantito  il  rispetto  dell'equilibrio   di   genere.   I
          componenti  della  Commissione  Tecnica   PNRR-PNIEC   sono
          nominati  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,   anche   attingendo
          dall'elenco utilizzato per la nomina dei  componenti  della
          Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
          articolo in possesso  dei  medesimi  requisiti  di  cui  al
          presente comma.  I  componenti  della  Commissione  Tecnica
          PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
          per una sola volta. Con le medesime modalita' previste  per
          le unita' di cui al primo periodo, possono essere  nominati
          componenti aggregati della Commissione di cui  al  presente
          comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano  in
          carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico
          e' equiparato a ogni  effetto  a  quello  previsto  per  le
          unita'  di  cui  al  primo  periodo.  Alle  riunioni  della
          commissione partecipa, senza  diritto  di  voto,  anche  un
          rappresentante  del  Ministero  della   cultura.   Per   lo
          svolgimento delle istruttorie tecniche  la  Commissione  si
          avvale, tramite appositi protocolli d'intesa,  del  Sistema
          nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente  a  norma
          della legge 28 giugno 2016, n.  132,  e  degli  altri  enti
          pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali  sia
          riconosciuto  da  specifiche  disposizioni  o   intese   un
          concorrente interesse regionale, all'attivita'  istruttoria
          partecipa con diritto di voto un  esperto  designato  dalle
          Regioni e dalle Province autonome interessate,  individuato
          tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita'  ed
          esperienza  nel  settore  della  valutazione   dell'impatto
          ambientale  e  del  diritto  ambientale;  ai   fini   della
          designazione  e  della  conseguente   partecipazione   alle
          riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e'  in  ogni
          caso sufficiente la comunicazione o la  conferma  da  parte
          della regione o della  provincia  autonoma  del  nominativo
          dell'interessato. La Commissione  opera  con  le  modalita'
          previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25,  27  e  28  del
          presente  decreto.  I  commissari,  laddove  collocati   in
          quiescenza  nel  corso  dello  svolgimento   dell'incarico,
          restano in carica  fino  al  termine  dello  stesso  e  non
          possono  essere  rinnovati;  in  tal   caso,   i   suddetti
          commissari percepiscono soltanto, oltre al  trattamento  di
          quiescenza, il compenso di cui al comma 5. Quanto  previsto
          dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori  svolti
          dai Commissari nell'ambito  delle  Sottocommissioni  e  dei
          Gruppi istruttori, sino al 30 giugno 2024. 
                2-ter. Al fine di garantire univocita' di  indirizzo,
          i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1  e
          della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
          da  un  numero  massimo  di  due  commissari  per  ciascuna
          Commissione, individuati  dal  Ministro  della  transizione
          ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
          procedurali   preordinati   all'attuazione   coordinata   e
          omogenea delle disposizioni di cui alla parte  seconda  del
          presente decreto. 
                2-quater. Il  Ministro  della  transizione  ecologica
          puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni  di
          cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
          caso in cui la presidenza di entrambe  le  Commissioni  sia
          attribuita al presidente della Commissione di cui al  comma
          1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione  di
          comando, distacco, aspettativa o  altra  analoga  posizione
          entro dieci  giorni  dall'assunzione  dell'incarico  e  per
          l'intera durata del medesimo. 
                2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
          2-ter e 2-quater,  resta  fermo  che  dagli  incarichi  ivi
          indicati  e'  escluso  il  personale  docente,   educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. 
                2-sexies.  La  denominazione   "Commissione   tecnica
          PNRR-PNIEC"  sostituisce,  ad  ogni   effetto   e   ovunque
          presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC". 
                2-septies.  Qualora  lo  richieda  almeno  una  delle
          Commissioni parlamentari competenti a maggioranza  dei  due
          terzi  dei  suoi  componenti,  le  tipologie  dei  progetti
          attuativi del  PNIEC  individuati  nell'allegato  I-bis  al
          presente decreto possono essere modificate, con decreto del
          Ministro della transizione ecologica, previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  da   rendere   entro
          quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i  quali  il
          decreto puo' essere comunque adottato. 
                2-octies. Il presidente della Commissione di  cui  al
          comma 1 si avvale altresi' di  una  struttura  di  supporto
          composta da  quattro  unita'  di  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la  tutela
          forestale, ambientale e agroalimentare di cui  all'articolo
          174-bis del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  o  comunque  con
          comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o
          nel coordinamento di unita' complesse o nella  gestione  di
          fondi.  I  componenti  della  struttura  di  supporto  sono
          individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
          di cui all'articolo  170  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  66  del  2010,  e  posti  in  posizione  di
          comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di
          cui al comma 5  del  presente  articolo.  La  struttura  di
          supporto cessa al rinnovo della Commissione. 
                [3. Al fine  di  assicurare  il  necessario  supporto
          tecnico  e  giuridico,  la  Commissione  si  avvale  di  un
          Comitato  tecnico   istruttorio   posto   alle   dipendenze
          funzionali del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  formato  da  trenta  unita'   di
          personale pubblico con almeno cinque anni di anzianita'  di
          servizio  nella  pubblica  amministrazione  ed   esperienza
          professionale e competenze adeguate ai profili individuati,
          e collocato in posizione di comando, distacco, fuori  ruolo
          o   analoga   posizione   prevista   dall'ordinamento    di
          appartenenza, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento  in
          fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello
          stesso  un  numero  di  posti  nella   dotazione   organica
          dell'amministrazione di provenienza equivalente  dal  punto
          di  vista  finanziario.  I  componenti  del  Comitato  sono
          nominati dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, e individuati tra  gli  appartenenti
          ad Amministrazioni pubbliche, al Sistema nazionale  a  rete
          per la protezione dell'ambiente, all'ENEA, ad altri Enti di
          ricerca,  nonche',  per  lo  svolgimento  delle   attivita'
          istruttorie in materia di impatto  sanitario,  sino  a  sei
          unita' designate dal Ministro della  salute.  I  componenti
          del  Comitato  restano  in  carica  cinque  anni   e   sono
          rinominabili per una sola volta.] 
                4. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  della
          salute,  sono  stabilite  per  i  profili   di   rispettiva
          competenza l'articolazione, l'organizzazione, le  modalita'
          di  funzionamento  e  la  disciplina  delle  situazioni  di
          inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
          anche potenziale  della  Commissione  e  della  Commissione
          tecnica PNIEC. 
                5. A decorrere dall'anno 2017,  con  decreto  annuale
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono  definiti  i  costi  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  e
          della  Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,  comprensivi   dei
          compensi per i  relativi  componenti.  Alla  copertura  dei
          costi di cui al primo periodo si provvede  con  i  proventi
          delle tariffe di cui all'articolo 33,  comma  1,  che  sono
          versati all'entrata del bilancio dello Stato e  riassegnati
          agli  appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  fino
          a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui  al
          primo periodo del presente comma, al  netto  delle  risorse
          allo  scopo  gia'  iscritte  in  bilancio  ai   sensi   del
          l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16  giugno  2022,
          n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  agosto
          2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo  2,  comma  617-bis,
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  fermo  restando  il
          conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui
          all'articolo 2, comma 617, della mede sima legge n. 244 del
          2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza  pubblica.  Le  risorse  derivanti  dal  versamento
          all'entrata del bilancio dello  Stato  dei  proventi  delle
          tariffe di cui  al  ci  tato  articolo  33,  comma  1,  del
          presente decreto eccedenti la quota  riassegnata  ai  sensi
          del secondo periodo restano  definitivamente  acquisite  al
          bilancio   dello   Stato.   I   compensi   sono   stabiliti
          proporzionalmente alle responsabilita'  di  ciascun  membro
          della  Commissione   tecnica   di   verifica   dell'impatto
          ambientale  e   della   Commissione   tecnica   PNRR-PNIEC,
          esclusiva  mente  in   ragione   dei   compiti   istruttori
          effettivamente svolti e solo a  seguito  dell'adozione  del
          parere finale, fermo restando che  gli  oneri  relativi  al
          trattamento economico fondamentale del personale di cui  al
          coma  2-bis  restano  a  carico   dell'amministrazione   di
          appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i  componenti
          della  Commissione   tecnica   di   verifica   dell'impatto
          ambientale si applicano i compensi previsti  per  i  membri
          della  Commissione  tecnica   PNRR-PNIEC,   i   quali,   in
          considerazione della specificita'  dei  compiti  attribuiti
          alle  medesime  commissioni,  della  peculiare   disciplina
          prevista e  della  necessita'  di  accelerare  l'attuazione
          degli  adempi  menti  di  loro  competenza,   a   decorrere
          dall'anno 2024 sono riconosciuti  integralmente,  anche  in
          aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi
          del quarto periodo. 
                6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
          stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e dal decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.  39.  In
          caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
          legislativo n. 39  del  2013,  fermo  restando  ogni  altro
          profilo  di  responsabilita',  il  componente  responsabile
          decade    dall'incarico    con    effetto    dalla     data
          dell'accertamento.   Per   gli   iscritti    agli    ordini
          professionali la violazione viene segnalata  dall'autorita'
          competente. 
                7. Nel caso di progetti per i  quali  la  VIA  spetta
          alle  Regioni  e  alle  Province  Autonome,  queste  ultime
          assicurano che l'autorita' competente disponga di  adeguate
          competenze  tecnico-scientifiche  o,  se   necessario,   si
          avvalga di adeguate figure di comprovata  professionalita',
          competenza ed esperienza per l'attuazione  delle  norme  di
          cui ai Titoli II e III della presente parte.».