Art. 4 septies 
 
((Modalita' innovative per il supporto  alla  produzione  di  energia
                  elettrica da fonti rinnovabili)) 
 
  ((1.  Al  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,   dopo
l'articolo 7 e' inserito il seguente:)) 
  ((«Art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli  investimenti
in capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
- 1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono definite  le  modalita'  per  l'istituzione  di  un  meccanismo,
alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e  7  del
presente articolo, finalizzato alla  promozione  di  investimenti  in
capacita' di produzione di energia elettrica  da  fonti  rinnovabili,
nel rispetto dei seguenti criteri: 
  a) la produzione di energia elettrica deriva da  impianti  a  fonti
rinnovabili; 
  b) e' prevista la stipulazione di contratti per  differenza  a  due
vie di durata pluriennale tra il  GSE  e  gli  operatori  di  mercato
selezionati in esito alle procedure competitive di cui  alla  lettera
h) 
  c) i contratti di cui  alla  lettera  b)  sono  caratterizzati  dai
seguenti elementi: 
  1) il prezzo di riferimento e'  definito  in  funzione  del  valore
dell'energia elettrica nei mercati a pronti; 
  2) il prezzo di esercizio  e'  definito  in  esito  alle  procedure
competitive di cui alla lettera h); 
  3) e' previsto l'obbligo, a carico dell'operatore,  di  versare  al
GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e  il
prezzo di esercizio; 
  4) e' previsto il diritto dell'operatore  a  ricevere  dal  GSE  il
differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il  prezzo
di esercizio; 
  5) e' prevista l'individuazione, in  funzione  delle  esigenze  del
sistema elettrico, di uno o piu' profili  contrattuali  standard.  La
quantita' di energia elettrica  utilizzata  per  la  regolazione  dei
pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun
periodo  rilevante  dell'anno   di   riferimento   e'   coerentemente
determinata  applicando  alla  potenza  oggetto  del   contratto   un
moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1; 
  6) il lasso temporale che intercorre tra la data di  sottoscrizione
del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli
obblighi di cui ai numeri 3)  e  4)  e'  definito  convenzionalmente,
anche  tenuto  conto  dei  tempi  di  realizzazione  degli   impianti
funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d); 
    
  d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono
obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su  base  annua,  un
quantitativo  minimo  di  energia  elettrica,  pari   a   una   quota
percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo  contrattuale
standard,  prodotta  dagli  impianti  iscritti  in  un  apposto  albo
istituito presso il GSE e certificata ai  sensi  di  quanto  previsto
alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  alla
presente lettera, l'operatore e' tenuto a consegnare al GSE,  per  il
relativo  annullamento,  un  numero  di  certificati,  corrispondente
all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso  ai  sensi  della
lettera e); 
  e)  il  GSE  istituisce  un  apposito  sistema  di   certificazione
dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui
alla lettera d). I certificati rilasciati  ai  sensi  della  presente
lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori,  nell'ambito
di una piattaforma di scambio organizzata  dal  Gestore  dei  mercati
energetici - GME Spa; 
  f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla  lettera  d),
e' possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi; 
  g) la quota percentuale di cui alla lettera d)  e'  definita  anche
tenendo conto della capacita' di stoccaggio elettrico  sviluppata  ai
sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
210; 
  h) le quantita' di energia elettrica oggetto dei contratti  di  cui
alla lettera b) sono aggiudicate mediante  procedure  competitive  da
svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare  la
minimizzazione dei costi per il sistema,  fornendo  altresi'  segnali
per la localizzazione della produzione in coerenza con  gli  sviluppi
attesi delle reti e della capacita' di stoccaggio elettrico; 
  i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera  h),
i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi  medi  che
caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per  assicurare
l'assolvimento dell'obbligo di cui  alla  lettera  d),  anche  tenuto
conto del profilo contrattuale standard; 
  l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono  coordinate
con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5,  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; 
  m) i  contingenti  resi  disponibili  nell'ambito  delle  procedure
competitive di cui alla lettera h): 
  1) sono  differenziati  per  profili  contrattuali  standard  senza
alcuna distinzione per tecnologia; 
  2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale; 
  3) sono  definiti  tenendo  conto  dell'esigenza  di  garantire  la
disponibilita', nei diversi periodi futuri, di predefinite  quantita'
di energia da fonte rinnovabile in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
decarbonizzazione,   la   disponibilita'   attesa   di   risorse   di
flessibilita' e la sicurezza del sistema elettrico  al  minore  costo
per il consumatore finale, nonche' avuto riguardo al contributo  alla
realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di
altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente; 
  n)  i  contingenti  di  cui  alla  lettera   m)   sono   aggiornati
periodicamente secondo modalita' disciplinate con i  decreti  di  cui
all'alinea del presente comma; 
  o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d),
l'operatore obbligato e' tenuto a versare al GSE un importo  pari  al
prodotto tra: 
  1) un valore, indicato  nel  contratto  di  cui  alla  lettera  b),
definito dal GSE quale  stima  del  costo  medio  di  generazione  di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie  non
mature e tempi di realizzazione contenuti; 
  2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso  e
il quantitativo di certificati  consegnati  al  GSE  ai  sensi  della
lettera d)».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   «Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  210  «Attuazione  della
          direttiva  UE  2019/944,  del  Parlamento  europeo  e   del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme  comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva  2012/27/UE,  nonche'  recante  disposizioni  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del   regolamento   UE   943/2019   sul   mercato   interno
          dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019  sulla
          preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
          che  abroga  la  direttiva  2005/89/CE»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2021, n. 294: 
                «Art. 18 (Sviluppo di capacita' di stoccaggio). -  1.
          Entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  al  fine  di  massimizzare   l'utilizzo
          dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili  e  di
          favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica
          e dei servizi ancillari, nonche' al fine di  assicurare  la
          maggiore flessibilita' del sistema, il Gestore  della  rete
          di trasmissione nazionale, in coordinamento con  i  Gestori
          delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del
          Ministro della transizione ecologica,  sentita  l'ARERA,  e
          fornendone informazione alle regioni e  province  autonome,
          una proposta di progressione temporale  del  fabbisogno  di
          capacita' di stoccaggio, articolato per le  zone  rilevanti
          della rete di trasmissione, tenendo  conto  dei  fabbisogni
          gia'  individuati  del  Piano   nazionale   integrato   per
          l'energia e  il  clima,  della  presumibile  concentrazione
          geografica  delle  richieste  di  connessione   alla   rete
          elettrica di impianti di produzione dell'energia  elettrica
          da fonti rinnovabili,  in  particolare  non  programmabili,
          degli sviluppi di rete e delle  esigenze  di  servizio.  Ai
          fini  della  valutazione  della  proposta  di  progressione
          temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio di  cui
          al presente comma, il Ministero della transizione ecologica
          puo' avvalersi del supporto tecnico di Ricerca sul  sistema
          energetico S.p.a. 
                2. La proposta distingue il fabbisogno, oltre che  su
          base  geografica,  anche  sotto  il  profilo  del  tipo  di
          accumulo in relazione al tipo di funzione cui si  riferisce
          il fabbisogno. 
                3. In relazione  allo  sviluppo  della  capacita'  di
          stoccaggio e' definito, ai sensi del comma 6, un sistema di
          approvvigionamento  a  lungo   termine   basato   su   aste
          concorrenziali, trasparenti,  non  discriminatorie,  svolte
          dal  Gestore  della  rete  di  trasmissione   nazionale   e
          orientate a minimizzare gli oneri  per  i  clienti  finali,
          regolato dai seguenti principi: 
                  a)  l'approvvigionamento  riguarda   capacita'   di
          stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste  periodiche
          e contingenti di capacita'; 
                  b)  l'approvvigionamento  e'   effettuato   secondo
          criteri  di  neutralita'  tecnologica  nel   rispetto   dei
          requisiti  tecnici  definiti  da  Gestore  della  rete   di
          trasmissione nazionale, in funzione degli obiettivi di  cui
          al  comma  1  del  presente  articolo  e  dei  vincoli   di
          sicurezza; 
                  c) in esito alle aste, e' riconosciuta ai  titolari
          della capacita' di stoccaggio aggiudicata una remunerazione
          annua per tutto  l'orizzonte  temporale  di  lungo  termine
          previsto  dalle  aste  stesse,  a  fronte  dell'obbligo  di
          rendere disponibile tale capacita' a soggetti terzi per  la
          partecipazione ai  mercati  dell'energia  elettrica  e  dei
          servizi connessi; 
                  d)  l'aggiudicazione  in   esito   alle   aste   e'
          subordinata al rilascio di apposita garanzia  prestata  dai
          soggetti aggiudicatari. 
                4. 
                5. La capacita' di stoccaggio realizzata ai sensi del
          presente articolo e' allocata  attraverso  una  piattaforma
          centralizzata,  organizzata  e  gestita  dal  Gestore   dei
          mercati energetici, secondo criteri di mercato  trasparenti
          e non  discriminatori.  I  proventi  dell'allocazione  sono
          utilizzati  per  la  riduzione  dei  corrispettivi  per  la
          copertura dei costi di approvvigionamento  della  capacita'
          di stoccaggio. 
                6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia
          reti e ambiente definisce i criteri e le  condizioni  sulla
          base dei  quali  il  Gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale, entro i successivi sei mesi, elabora e  presenta
          al Ministro della transizione  ecologica  per  la  relativa
          approvazione una proposta  di  disciplina  del  sistema  di
          approvvigionamento di cui al comma 2, prevedendo  una  fase
          sperimentale  di  avvio  del  sistema.  L'attuazione  della
          misura e' subordinata  alla  approvazione  da  parte  della
          Commissione europea. 
                7. L'ARERA, con uno o piu' atti  regolatori  adottati
          entro  nove  mesi  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto, individua inoltre: 
                  a) i criteri di aggiudicazione della  capacita'  di
          stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di
          investimento,   dei   costi   operativi,   delle    diverse
          tecnologie, nonche' di una equa remunerazione del  capitale
          investito; 
                  b)  le  modalita'  di  copertura   dei   costi   di
          approvvigionamento   della   capacita'    di    stoccaggio,
          attraverso meccanismi tariffari idonei  a  minimizzare  gli
          oneri per i clienti finali; 
                  [c) le condizioni e le modalita'  per  lo  sviluppo
          del sistema della capacita'  di  stoccaggio  da  parte  del
          Gestore della rete di trasmissione nazionale, nel  caso  in
          cui i soggetti terzi non abbiano  manifestato  interesse  a
          sviluppare in tutto o in parte la capacita'  di  stoccaggio
          necessaria, fermo restando che il  Gestore  della  rete  di
          trasmissione  nazionale  non  puo'  gestire  la   capacita'
          realizzata;] 
                  d) le condizioni in base alle quali la capacita' di
          stoccaggio  aggiudicata  e'  resa  disponibile  al  mercato
          attraverso la piattaforma organizzata di cui  al  comma  5,
          nonche' i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il
          funzionamento della piattaforma medesima; 
                  e) le modalita'  di  utilizzo  della  capacita'  di
          stoccaggio da  parte  degli  operatori  di  mercato,  anche
          attraverso gli aggregatori; 
                  f) le modalita' per il monitoraggio  degli  effetti
          del  sistema  di  approvvigionamento  sul  sistema  e   sui
          mercati, anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1
          del  presente  articolo   di   integrazione   delle   fonti
          rinnovabili. 
                8. Il Gestore dei mercati energetici, entro tre  mesi
          dalla  data  di  entrata  in   vigore   del   provvedimento
          dell'ARERA di  cui  al  comma  7,  lettera  d),  elabora  e
          sottopone all'approvazione del Ministro  della  transizione
          ecologica,    sentita    l'ARERA,    una    proposta    per
          l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui  al
          comma 5, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei  vincoli
          definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. 
                9.  La  costruzione  e  l'esercizio  degli   impianti
          idroelettrici di  accumulo  mediante  pompaggio,  le  opere
          connesse e le  infrastrutture  indispensabili,  nonche'  le
          modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono  soggetti
          ad una autorizzazione unica rilasciata con  gli  effetti  e
          secondo  le  modalita'  procedimentali  e   le   condizioni
          previste  dall'articolo  12  del  decreto  legislativo   29
          dicembre 2003, n. 387. 
                10. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  6  del
          regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso delle  acque
          per l'esercizio degli impianti  idroelettrici  di  accumulo
          mediante pompaggio si qualifica quale uso per  sollevamento
          a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto
          idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si  avvale
          con  continuita'  dell'apporto  di   acqua,   tramite   una
          derivazione da un corso naturale che alimenta il  serbatoio
          di monte, lo scopo predominante e' l'uso per sollevamento a
          scopo di riqualificazione di energia. 
                11. I commi  4  e  5  dell'articolo  36  del  decreto
          legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono  abrogati.  Restano
          tuttavia fermi gli effetti prodotti dal  predetto  comma  4
          dell'articolo 36 anteriormente all'entrata  in  vigore  del
          presente decreto.».