Art. 4 septies ((Modalita' innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)) ((1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:)) ((«Art. 7-bis (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente articolo, finalizzato alla promozione di investimenti in capacita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri: a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili; b) e' prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h) c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi: 1) il prezzo di riferimento e' definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti; 2) il prezzo di esercizio e' definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h); 3) e' previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio; 4) e' previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio; 5) e' prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o piu' profili contrattuali standard. La quantita' di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento e' coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1; 6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) e' definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d); d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposto albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore e' tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e); e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa; f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), e' possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi; g) la quota percentuale di cui alla lettera d) e' definita anche tenendo conto della capacita' di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; h) le quantita' di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresi' segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacita' di stoccaggio elettrico; i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard; l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h): 1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia; 2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale; 3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilita', nei diversi periodi futuri, di predefinite quantita' di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilita' attesa di risorse di flessibilita' e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonche' avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente; n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalita' disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma; o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato e' tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra: 1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti; 2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d)».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2021, n. 294: «Art. 18 (Sviluppo di capacita' di stoccaggio). - 1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, nonche' al fine di assicurare la maggiore flessibilita' del sistema, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, e fornendone informazione alle regioni e province autonome, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni gia' individuati del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio. Ai fini della valutazione della proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi del supporto tecnico di Ricerca sul sistema energetico S.p.a. 2. La proposta distingue il fabbisogno, oltre che su base geografica, anche sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno. 3. In relazione allo sviluppo della capacita' di stoccaggio e' definito, ai sensi del comma 6, un sistema di approvvigionamento a lungo termine basato su aste concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, svolte dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e orientate a minimizzare gli oneri per i clienti finali, regolato dai seguenti principi: a) l'approvvigionamento riguarda capacita' di stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste periodiche e contingenti di capacita'; b) l'approvvigionamento e' effettuato secondo criteri di neutralita' tecnologica nel rispetto dei requisiti tecnici definiti da Gestore della rete di trasmissione nazionale, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo e dei vincoli di sicurezza; c) in esito alle aste, e' riconosciuta ai titolari della capacita' di stoccaggio aggiudicata una remunerazione annua per tutto l'orizzonte temporale di lungo termine previsto dalle aste stesse, a fronte dell'obbligo di rendere disponibile tale capacita' a soggetti terzi per la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi; d) l'aggiudicazione in esito alle aste e' subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti aggiudicatari. 4. 5. La capacita' di stoccaggio realizzata ai sensi del presente articolo e' allocata attraverso una piattaforma centralizzata, organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici, secondo criteri di mercato trasparenti e non discriminatori. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la copertura dei costi di approvvigionamento della capacita' di stoccaggio. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro i successivi sei mesi, elabora e presenta al Ministro della transizione ecologica per la relativa approvazione una proposta di disciplina del sistema di approvvigionamento di cui al comma 2, prevedendo una fase sperimentale di avvio del sistema. L'attuazione della misura e' subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea. 7. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, individua inoltre: a) i criteri di aggiudicazione della capacita' di stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi operativi, delle diverse tecnologie, nonche' di una equa remunerazione del capitale investito; b) le modalita' di copertura dei costi di approvvigionamento della capacita' di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli oneri per i clienti finali; [c) le condizioni e le modalita' per lo sviluppo del sistema della capacita' di stoccaggio da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, nel caso in cui i soggetti terzi non abbiano manifestato interesse a sviluppare in tutto o in parte la capacita' di stoccaggio necessaria, fermo restando che il Gestore della rete di trasmissione nazionale non puo' gestire la capacita' realizzata;] d) le condizioni in base alle quali la capacita' di stoccaggio aggiudicata e' resa disponibile al mercato attraverso la piattaforma organizzata di cui al comma 5, nonche' i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima; e) le modalita' di utilizzo della capacita' di stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche attraverso gli aggregatori; f) le modalita' per il monitoraggio degli effetti del sistema di approvvigionamento sul sistema e sui mercati, anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo di integrazione delle fonti rinnovabili. 8. Il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'ARERA di cui al comma 7, lettera d), elabora e sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, una proposta per l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al comma 5, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei vincoli definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. 9. La costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata con gli effetti e secondo le modalita' procedimentali e le condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si avvale con continuita' dell'apporto di acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di monte, lo scopo predominante e' l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. 11. I commi 4 e 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono abrogati. Restano tuttavia fermi gli effetti prodotti dal predetto comma 4 dell'articolo 36 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.».