Art. 4 octies ((Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)) ((1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: «e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale,».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dalla presente legge: «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - Omissis 8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».