Art. 4 octies 
 
((Disposizioni in materia  di  destinazione  dei  proventi  derivanti
      dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)) 
 
  ((1. All'articolo 23, comma 8, del  decreto  legislativo  9  giugno
2020, n. 47, le parole: «e di 150 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione  energetica  nel  settore
industriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, di  150  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e  di  300  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto  della  normativa
europea in materia di aiuti di Stato e della  normativa  relativa  al
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto  serra
di cui  alla  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13  ottobre  2003,  al  Fondo  per  la   transizione
energetica nel settore industriale,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23,  comma  8,  del
          citato decreto legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - Omissis 
                8. La quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
          dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2025, nel rispetto  della  normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato e  della  normativa  relativa  al
          sistema per lo scambio di quote  di  emissioni  dei  gas  a
          effetto  serra  di  cui  alla  direttiva   2003/87/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al
          Fondo   per   la   transizione   energetica   nel   settore
          industriale, con l'assegnazione di  una  quota  fino  a  10
          milioni  di  euro  al  finanziamento   di   interventi   di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone»  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».