Art. 5 
 
Misure per il contributo alla flessibilita' del sistema elettrico  da
  parte  degli  impianti  non  abilitati  alimentati  da   bioliquidi
  sostenibili 
 
  1.  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  del  Piano  nazionale
integrato  energia  e  clima  (PNIEC)  di  cui  al  regolamento  (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, e' istituito  un  meccanismo  per  la  contrattualizzazione  di
capacita'  produttiva  alimentata  da  bioliquidi   sostenibili   che
rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40  e  42
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  e  i  cui  impianti
siano gia' in esercizio alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. Il meccanismo di cui  al  primo  periodo  tiene  conto,  tra
l'altro, delle specificita', anche in termini di numero minimo di ore
di     funzionamento     degli     impianti,     della     logistica,
dell'approvvigionamento,   dello   stoccaggio   e   della    gestione
dell'energia primaria, ((delle esigenze di continuita' di  produzione
degli impianti connessi  ai  siti  produttivi  anche  in  assetto  di
autoproduzione,)) nonche' delle esigenze di  mantenimento  efficiente
degli  impianti  stessi,  per  quanto  necessario  ad  assicurare  il
contributo dei medesimi alla  flessibilita'  del  sistema  elettrico.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, su proposta dell'Autorita' di regolazione ((per  energia,
reti)) e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le  modalita'  e
le condizioni per  l'attuazione,  da  parte  ((della  societa'  Terna
S.p.A.)), del meccanismo di cui al primo periodo, nonche' definiti  i
relativi schemi di contratto tipo. 
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
fino alla data di entrata in operativita' del meccanismo  di  cui  al
comma 1 e comunque non oltre il ((31 dicembre 2025)), agli impianti a
bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni  di
cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si
applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri  di
cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   l'ARERA   adotta   i   provvedimenti   necessari
all'attuazione del primo periodo. 
  3. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole  «Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico  ed  il
Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite  dalle
seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica, di concerto con il  Ministro  della  salute  ((e  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste,»;)) 
    b) il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:
«La commissione e'  composta  da  due  rappresentanti  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  due  rappresentanti  del
Ministero   della   salute,   due   rappresentanti   del    Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
nonche'  da  un  rappresentante  del  Dipartimento  per  gli   affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». 
  ((3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui
al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.
28, comprende  anche  gli  impianti  alimentati  da  biomasse  solide
classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico.  Per  tale
tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai
sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo  n.
28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica  ottenuta
dalla combustione delle biomasse.)) 
  ((3-ter.  Al  fine  di  massimizzare  il  contributo  dei   servizi
ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei  in
materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro della  transizione  ecologica
15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del  26
ottobre 2022, indette dal GSE a  decorrere  dall'anno  2024,  possono
partecipare anche le imprese titolari di impianti  di  produzione  di
biogas prodotto  attraverso  il  trattamento  anaerobico  di  rifiuti
organici oggetto di riconversione. Per tali impianti  si  applica  la
tariffa di riferimento prevista per i nuovi  impianti  alimentati  da
rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  introduce
nelle  sue  procedure  operative  e  pubblica  il  valore  del  costo
specifico di investimento massimo ammissibile  per  la  riconversione
degli impianti alimentati a  rifiuti  organici  e  gli  aggiornamenti
necessari per  la  partecipazione  delle  imprese  titolari  di  tali
impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime. 
  3-quater.  Dopo  il   comma   2   dell'articolo   3-quinquies   del
decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Le agevolazioni  in  materia  di  accisa  previste  per  il
gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale  ai  sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27
ottobre 2003, anche al biodiesel  utilizzato  tal  quale,  negli  usi
ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui
al presente comma ha efficacia a decorrere dalla  data  del  rilascio
della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea  e
la durata del predetto programma e'  di  sei  anni  decorrenti  dalla
medesima data di autorizzazione. 
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  disposizione,  sono  stabilite   le   modalita'   di
applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis». 
  3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. La societa' Acquirente Unico Spa puo' svolgere altresi'  le
attivita' di ricerca  e  sviluppo  volte  alla  realizzazione  di  un
sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza  delle  bombole  a
idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a  tal
fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma,
prevedendo l'obbligo  della  tenuta  della  contabilita'  in  maniera
distinta e separata dalle altre attivita' da essa svolte».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento (CE)  n.  2018/1999  dell'11  dicembre
          2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199  «Attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021,  n.  285,  Supplemento
          ordinario: 
                «Art. 40 (Norme specifiche  per  i  biocarburanti,  i
          bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture
          alimentari e foraggere). - 1. Ai  fini  del  raggiungimento
          dell'obiettivo di cui all'articolo 3  e  dell'articolo  39,
          comma 1: 
                  a)  la  quota  di   biocarburanti,   bioliquidi   e
          combustibili da biomassa consumati  nei  trasporti,  quando
          prodotti a partire da colture alimentari o  foraggere,  non
          deve superare piu' di un punto percentuale la quota di tali
          carburanti  nel  consumo  finale  di  energia  nei  settori
          stradali e ferroviario nel 2020; 
                  b) fermo restando quanto previsto alla lettera  c),
          la quota dei biocarburanti, bioliquidi  e  combustibili  da
          biomassa, tutti prodotti a partire da colture alimentari  o
          foraggere,  che  sono  qualificati  a  elevato  rischio  di
          cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei  terreni
          con atto delegato della Commissione europea, e per i  quali
          si osserva  una  considerevole  espansione  della  zona  di
          produzione verso terreni che presentano elevate  scorte  di
          carbonio, non deve superare il livello di consumo  di  tali
          carburanti registrato nel 2019. Con decreto  del  Ministero
          della transizione ecologica, da emanarsi entro  centottanta
          giorni dall'adozione  dei  predetti  atti  delegati,  viene
          individuata la traiettoria di decrescita  lineare  di  tale
          limite fino ad azzerarsi entro  il  31  dicembre  2030.  Il
          limite non si applica  con  riferimento  ai  biocarburanti,
          bioliquidi e combustibili da biomassa certificati  a  basso
          rischio di cambiamento indiretto della  destinazione  d'uso
          dei terreni in conformita' al relativo atto delegato  della
          Commissione europea; 
                  c) a partire dal terzo mese successivo a quello  di
          approvazione di un sistema volontario a  basso  rischio  di
          cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei  terreni  e
          comunque non oltre il 1° gennaio 2025 non e' conteggiata la
          quota   di   biocarburanti   e   bioliquidi,   nonche'   di
          combustibili da biomassa, prodotti a  partire  da  olio  di
          palma, fasci di frutti di  olio  di  palma  vuoti  e  acidi
          grassi derivanti dal trattamento dei  frutti  di  palma  da
          olio (PFAD), salvo che gli stessi  siano  certificati  come
          biocarburanti, bioliquidi  o  combustibili  da  biomassa  a
          basso rischio di cambiamento indiretto  della  destinazione
          d'uso  dei  terreni,  nel  rispetto  dei  criteri   dettati
          dall'articolo 4  del  Regolamento  delegato  (UE)  2019/807
          della Commissione europea. 
                2. Tutti i combustibili di cui alla  lettera  c)  del
          comma  1  non  possono  beneficiare  di  alcuna  misura  di
          sostegno, fatta eccezione per i combustibili certificati ai
          sensi del medesimo comma 1, lettera c).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  42  del  citato
          decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199: 
                «Art. 42 (Criteri di sostenibilita'  e  di  riduzione
          delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti,
          i bioliquidi e i combustibili da biomassa). - 1. Al fine di
          contribuire  agli  obiettivi  di  cui  all'articolo   3   e
          all'articolo  39,  nonche'  per   beneficiare   di   regimi
          sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
          biomassa, indipendentemente dall'origine  geografica  della
          biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano: 
                  a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 5
          a 10; 
                  b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas  a
          effetto serra di cui al comma 11; 
                  c) i criteri di efficienza  energetica  di  cui  ai
          commi 13 e 14. 
                2. I criteri di cui al comma 1, lettere  a),  b),  c)
          non si applicano con riferimento ad impianti di  produzione
          di energia elettrica, di riscaldamento e di  raffrescamento
          o di carburanti: 
                  a) di potenza termica nominale totale  inferiore  a
          20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa; 
                  b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2
          MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa. 
                3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno
          da parte degli impianti di cui al comma 2, lettere a) e  b)
          e'  condizionato  al  rispetto  di  criteri   tecnici   che
          assicurano una  riduzione  delle  emissioni  comparabile  a
          quella prevista dal comma 12. Tali criteri  sono  stabiliti
          dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione. 
                4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e  c)  non
          si applicano con riferimento a: 
                  a)  biocarburanti,  bioliquidi  e  combustibili  da
          biomassa prodotti a partire da rifiuti  e  residui  diversi
          dai  residui  dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,   della
          pesca e della silvicoltura; 
                  b) rifiuti e residui che sono stati trasformati  in
          un  prodotto  prima  di  essere   trattati   per   ottenere
          biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa. 
                5. I criteri di riduzione delle emissioni  di  gas  a
          effetto serra di cui alla lettera b) del  comma  1  non  si
          applicano  con  riferimento   all'energia   elettrica,   il
          riscaldamento e il raffrescamento  prodotti  a  partire  da
          rifiuti solidi urbani. 
                6.  Nel   caso   di   biocarburanti,   bioliquidi   e
          combustibili da biomassa prodotti a partire  da  rifiuti  e
          residui provenienti  da  terreni  agricoli,  gli  operatori
          economici  che  li  producono  dispongono   di   piani   di
          monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita'  del
          suolo e sul carbonio nel suolo, redatti  in  base  a  linee
          guida adottate con decreto non regolamentare del  Ministero
          della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data
          di pubblicazione del presente decreto,  su  proposta  dell'
          Istituto  Superiore  per  la  Protezione   e   la   Ricerca
          Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al
          rispetto di tali piani di monitoraggio e di  gestione  sono
          comunicate a ISPRA. 
                7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          presentano un elevato valore in termini  di  biodiversita',
          ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente,
          si trovavano in una delle situazioni di  seguito  indicate,
          indipendentemente dal fatto che abbiano o  meno  conservato
          dette situazioni: 
                  a) foreste primarie e altri terreni boschivi,  vale
          a dire foreste e altri terreni boschivi di  specie  native,
          ove  non  vi  sia  alcun  segno  chiaramente  visibile   di
          attivita' umana e nei quali i processi ecologici non  siano
          stati perturbati in modo significativo; 
                  b) foreste a elevata biodiversita' e altri  terreni
          boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui  elevata
          biodiversita'   sia   stata   riconosciuta   dall'autorita'
          competente del Paese in cui le  materie  prime  sono  state
          coltivate, a meno che non sia dimostrato che la  produzione
          delle predette materie prime non ha interferito con  quelle
          finalita' di protezione della natura; 
                  c) aree designate, a meno che  non  sia  dimostrato
          che la produzione delle predette materie prime e le normali
          attivita'  di  gestione  non  hanno  interferito   con   la
          finalita' di protezione della natura: 
                    1) per scopi di protezione della natura  a  norma
          delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le
          materie prime sono state coltivate;  nel  caso  di  materie
          prime coltivate in Italia, si tratta  delle  aree  protette
          individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,
          delle aree  marine  protette  di  cui  alla  legge  del  31
          dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete  Natura  2000,
          di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  dell'8
          settembre 1997, n. 357; 
                    2) per la protezione di ecosistemi o specie rari,
          minacciati o in  pericolo  di  estinzione  riconosciuti  da
          accordi internazionali o inclusi in  elenchi  compilati  da
          organizzazioni     intergovernative      o      dall'Unione
          internazionale per la conservazione della natura, previo il
          loro riconoscimento da parte della Commissione europea; 
                  d) fermi restando eventuali nuovi criteri  adottati
          dalla  Commissione  europea,  terreni  erbosi  naturali  ad
          elevata biodiversita' aventi un'estensione superiore  a  un
          ettaro, ossia: 
                    1)  terreni  erbosi  che  rimarrebbero  tali   in
          assenza  di  interventi   umani   e   che   mantengono   la
          composizione   naturale    delle    specie    nonche'    le
          caratteristiche e i processi ecologici; o 
                    2) terreni erbosi  non  naturali,  ossia  terreni
          erbosi che  cesserebbero  di  essere  tali  in  assenza  di
          interventi  umani  e  che  sono  ricchi  di  specie  e  non
          degradati  e  la  cui  elevata   biodiversita'   e'   stata
          riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui  la
          materia prima  e'  stata  coltivata  a  meno  che  non  sia
          dimostrato  che  il  raccolto  delle   materie   prime   e'
          necessario per preservarne lo status di terreni  erbosi  ad
          elevata biodiversita'. 
                8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          presentano elevate scorte di carbonio,  ossia  terreni  che
          nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel
          frattempo persi: 
                  a) zone umide, ossia terreni coperti  o  saturi  di
          acqua in modo permanente  o  per  una  parte  significativa
          dell'anno; 
                  b) zone boschive  continue,  ossia  terreni  aventi
          un'estensione superiore ad un ettaro  caratterizzati  dalla
          presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
          una copertura della volta superiore al 30 per  cento  o  di
          alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; 
                  c) terreni  aventi  un'estensione  superiore  a  un
          ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi  di  altezza
          superiore a cinque metri e da  una  copertura  della  volta
          compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di  alberi
          che possono raggiungere queste soglie in situ, a  meno  che
          non siano fornite prove del fatto che le  scorte  stock  di
          carbonio della superficie in  questione  prima  e  dopo  la
          conversione  sono  tali  che,  quando   e'   applicata   la
          metodologia  di  cui  all'Allegato  VI,   parte   C,   sono
          soddisfatte le condizioni di cui al comma 12. 
                9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          erano torbiere nel gennaio  2008,  a  meno  che  non  siano
          fornite prove del fatto che la coltivazione e  la  raccolta
          di tali materie prime non comportano drenaggio  di  terreno
          precedentemente non drenato. 
                10. A decorrere dall'adozione  di  appositi  atti  di
          esecuzione della Commissione europea,  i  biocarburanti,  i
          bioliquidi  e  i  combustibili  da  biomassa  ottenuti   da
          biomassa forestale devono soddisfare  i  seguenti  criteri,
          per ridurre al minimo il  rischio  di  utilizzare  biomassa
          forestale derivante da una produzione non sostenibile: 
                  a) il Paese in cui e' stata  raccolta  la  biomassa
          forestale ha introdotto e attua leggi  nazionali  o  locali
          applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero  sistemi  di
          monitoraggio e di applicazione che garantiscono: 
                    1) la legalita' delle operazioni di raccolta; 
                    2) la  rigenerazione  forestale  delle  superfici
          oggetto di raccolta; 
                    3) la protezione delle aree designate,  ai  sensi
          di  leggi  internazionali  o  nazionali  o   dall'autorita'
          competente, per scopi di protezione della natura,  comprese
          le zone umide e le torbiere; 
                    4) la realizzazione della raccolta tenendo  conto
          del  mantenimento  della  qualita'  del   suolo   e   della
          biodiversita' con l'obiettivo  di  ridurre  al  minimo  gli
          impatti negativi; e 
                    5)  che  la  raccolta  mantenga  o  migliori   la
          capacita' produttiva a lungo termine delle foreste; 
                  b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
          alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello
          di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono le
          stesse condizioni elencate alla lettera a). 
                11. A decorrere dall'adozione  di  appositi  atti  di
          esecuzione della Commissione europea,  i  biocarburanti,  i
          bioliquidi  e  i  combustibili  da  biomassa  ottenuti   da
          biomassa forestale devono  rispettare  i  seguenti  criteri
          relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento  della
          destinazione  dei  suoli  e  alla  silvicoltura  (land-use,
          land-use change and forestry - LULUCF): 
                  a)  il  paese  o  l'organizzazione   regionale   di
          integrazione economica in cui ha avuto origine la  biomassa
          forestale e' parte dell'accordo di Parigi del  12  dicembre
          2015 e 
                    1) ha presentato, nell'ambito  della  Convenzione
          quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti  climatici,  un
          contributo  determinato  a  livello  nazionale  (nationally
          determined contribution -NDC), relativo  alle  emissioni  e
          agli  assorbimenti   risultanti   dall'agricoltura,   dalla
          silvicoltura e dall'uso del suolo, che  garantisce  che  le
          variazioni di scorte di carbonio  associate  alla  raccolta
          della biomassa sono contabilizzate  in  vista  dell'impegno
          del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas  serra,
          come specificato nell'NDC; oppure 
                    2) dispone di leggi nazionali o subnazionali,  in
          conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi  del  12
          dicembre 2015,  applicabili  alla  zona  di  raccolta,  per
          conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento
          di carbonio, che  forniscono  le  prove  che  le  emissioni
          registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli
          assorbimenti; 
                  b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
          alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione
          a livello  di  zona  di  approvvigionamento  forestale  per
          garantire  che  i  livelli  di  scorte  e   di   pozzi   di
          assorbimento di carbonio nella foresta  siano  mantenuti  o
          rafforzati a lungo termine. 
                12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili
          da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a
          effetto serra, calcolata in  conformita'  all'articolo  44,
          pari almeno: 
                  a)  al  50  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto  e  i  bioliquidi  prodotti  negli  impianti   in
          esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data; 
                  b)  al  60  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto e i bioliquidi prodotti  negli  impianti  entrati
          esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020; 
                  c)  al  65  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in
          esercizio dal 1° gennaio 2021; 
                  d) al 70 per  cento  per  l'energia  elettrica,  il
          riscaldamento  e  il  raffrescamento  da  combustibili   da
          biomassa usati negli impianti entrati in esercizio  dal  1°
          gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 per cento per gli
          impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026. 
                13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo,
          un impianto e' considerato in esercizio quando  sono  state
          avviate  la  produzione  fisica  dei   biocarburanti,   del
          biometano ovvero  dei  biogas  consumati  nel  settore  del
          trasporto e dei  bioliquidi  e  la  produzione  fisica  del
          riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica
          da combustibili da biomassa. 
                14. Gli impianti di produzione di  energia  elettrica
          da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o
          che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da
          biomassa  dopo  il   25   dicembre   2021   concorrono   al
          raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,  solo
          se rispettano i seguenti requisiti,  la  soddisfazione  dei
          quali non costituisce condizione per accedere  a  eventuali
          regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021: 
                  a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti  con
          una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW; 
                  b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti  con
          una potenza termica nominale totale da  50  a  100  MW  che
          applicano  una  tecnologia   di   cogenerazione   ad   alto
          rendimento,  oppure  e'  prodotta  da   impianti   per   la
          produzione di sola energia elettrica che sono  conformi  ai
          livelli  netti  di  efficienza  energetica  associati  alle
          migliori  tecniche  disponibili   (BAT-AEEL)   cosi'   come
          definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della
          Commissione; 
                  c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti  con
          una potenza termica nominale  totale  superiore  a  100  MW
          applicando  una  tecnologia  di   cogenerazione   ad   alto
          rendimento  o  da  impianti  che  producono  solo   energia
          elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica  netta
          almeno pari al 36%; 
                  d) l'energia elettrica e'  prodotta  applicando  la
          cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa. 
                15. Fermo restando quanto previsto al comma  14,  gli
          impianti per la produzione di sola  energia  elettrica  che
          sono entrati in esercizio o che sono stati  convertiti  per
          l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25  dicembre
          2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di
          cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili
          fossili quale  combustibile  principale  e  non  vi  e'  un
          potenziale  economicamente  vantaggioso  nell'applicare  la
          tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento. 
                16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  e'  aggiornato  il  decreto
          ministeriale    14    novembre     2019.     Nelle     more
          dell'aggiornamento  continua  ad  applicarsi  il   predetto
          decreto, limitatamente alle disposizioni  non  contrastanti
          con il presente decreto. 
                17. Le disposizioni del  presente  articolo,  laddove
          applicabili, derogano alle previsioni di cui agli  articoli
          7-ter e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo  2005,
          n. 66. 
                18. L'articolo 38 del  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24,  comma  8,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  «Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e   2003/30/CE»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011,  n.  71,
          Supplemento ordinario: 
                «Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - (Omissis). 
                8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   l'Autorita'   di
          regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  provvede   a
          definire prezzi minimi garantiti, ovvero  integrazioni  dei
          ricavi   conseguenti   alla   partecipazione   al   mercato
          elettrico, per la  produzione  da  impianti  alimentati  da
          biogas e biomassa, in esercizio alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  che  beneficino  di
          incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che,
          entro il medesimo termine,  rinuncino  agli  incentivi  per
          aderire al regime di cui al presente comma, sulla base  dei
          seguenti criteri: 
                  a)   i   prezzi   minimi   garantiti,   ovvero   le
          integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a  copertura  dei
          costi  di  funzionamento,  al   fine   di   assicurare   la
          prosecuzione dell'esercizio e il  funzionamento  efficiente
          dell'impianto; 
                  b)   i   prezzi   minimi   garantiti,   ovvero   le
          integrazioni dei ricavi, sono differenziati  in  base  alla
          potenza dell'impianto; 
                  c) gli  impianti  rispettano  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
          199; 
                  d) il valore dei prezzi  minimi  garantiti,  ovvero
          delle integrazioni dei ricavi, e'  aggiornato  annualmente,
          tenendo conto dei valori di costo  delle  materie  prime  e
          della necessita' di promuovere  la  progressiva  efficienza
          dei  costi  degli  impianti,  anche  al  fine  di   evitare
          incrementi dei prezzi delle materie  prime  correlati  alla
          presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse. 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 298,  comma  2-ter,
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 298 (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.
          Le disposizioni del presente titolo relative agli  impianti
          disciplinati dal titolo I della parte quinta  del  presente
          decreto si applicano agli impianti termici  civili  di  cui
          all'articolo 290, comma 3, a partire dalla data in  cui  e'
          effettuato  l'adeguamento  disposto  dalle   autorizzazioni
          rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3. 
                2. Alla modifica e all'integrazione  dell'Allegato  X
          alla parte quinta del presente decreto si provvede  con  le
          modalita'  previste  dall'articolo  281,  commi  5   e   6.
          All'integrazione di tale Allegato si procede per  la  prima
          volta entro un anno  dall'entrata  in  vigore  della  parte
          quinta del presente decreto. 
                2-bis.  Entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare invia alla Commissione  europea,  sulla  base  di  una
          relazione trasmessa dall'APAT entro il mese precedente,  un
          rapporto circa il tenore di  zolfo  dell'olio  combustibile
          pesante, del gasolio e dei combustibili per  uso  marittimo
          utilizzati nell'anno civile precedente. I soggetti  di  cui
          all'articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori  chimici  delle
          dogane o, ove istituiti, gli uffici delle  dogane  nel  cui
          ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i gestori
          dei  depositi  fiscali,  i  gestori   degli   impianti   di
          produzione di combustibili e i gestori dei grandi  impianti
          di combustione trasmettono all'APAT ed  al  Ministero,  nei
          casi, nei tempi e con le modalita' previsti nella parte  I,
          sezione 3, dell'Allegato X alla parte quinta, i dati  e  le
          informazioni necessari ad elaborare la relazione. 
                2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
          sicurezza energetica, di concerto  con  il  Ministro  della
          salute e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare e delle foreste, e' istituita, nell'ambito delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  una  commissione
          per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento
          dell'Allegato X alla parte  quinta  del  presente  decreto,
          presentate  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e   dalle
          regioni. La commissione e' composta da  due  rappresentanti
          del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,
          due  rappresentanti  del  Ministero   della   salute,   due
          rappresentanti  del   Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  nonche'  da  un
          rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali  e
          le autonomie della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.
          Ai componenti della commissione non sono  dovuti  compensi,
          gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
          comunque denominati.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  3-quinquies,  del
          decreto-legge  29  maggio  2023,  n.  57,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023,  n.  95  «Misure
          urgenti  per  il  settore  energetico»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2023, n. 124, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 3-quinquies (Misure urgenti per incrementare la
          produzione  di  biometano  nonche'  l'impiego  di  prodotti
          energetici  alternativi).  -  1.  All'articolo  8-bis   del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1: 
                    1)  la  lettera  a-bis)   e'   sostituita   dalla
          seguente: 
                    "a-bis) la procedura abilitativa semplificata per
          gli interventi di parziale o  completa  riconversione  alla
          produzione  di  biometano  di  impianti  di  produzione  di
          energia elettrica alimentati a biogas, gas di  discarica  o
          gas residuati dai processi di depurazione"; 
                    2)  dopo  la  lettera  a-bis)  e'   inserita   la
          seguente: 
                    "a-ter) la procedura abilitativa semplificata per
          gli interventi su impianti per la produzione  di  biometano
          in esercizio che non  comportino  un  incremento  dell'area
          gia'  oggetto  di  autorizzazione,  a   prescindere   dalla
          quantita' risultante di biometano immesso in rete a seguito
          degli interventi  medesimi,  nel  rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
                    1) nel caso di impianti collegati alla  rete,  vi
          sia la disponibilita' del gestore di  rete  a  immettere  i
          volumi  aggiuntivi  derivanti  dalla  realizzazione   degli
          interventi; 
                    2) gli interventi non comportino alcuna  modifica
          delle tipologie di matrici gia' autorizzate; 
                    3) la targa del sistema di upgrading  indichi  il
          valore   di   capacita'    produttiva    derivante    dalla
          realizzazione degli interventi; 
                    4) l'eventuale aumento delle aree  dedicate  alla
          digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento  di
          quelle gia' autorizzate"; 
                    3) alla lettera  b),  le  parole:  "di  cui  alla
          lettera a) e a-bis)" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di
          cui alle lettere a), a-bis) e a-ter)"; 
                  b) il comma 1-bis e' abrogato. 
                2. Il trattamento specifico sul  gasolio  commerciale
          di  cui  all'articolo  24-ter   del   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, nonche' le altre agevolazioni previste per il
          gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si
          applicano, nel rispetto delle norme  prescritte,  anche  ai
          gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento
          utilizzati, tal quali, nell'uso  previsto  in  sostituzione
          del gasolio. 
                2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa  previste
          per  il  gasolio  dal  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,   si
          applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi
          dell'articolo 16 della direttiva 2003/ 96/CE del Consiglio,
          del 27 ottobre 2003,  anche  al  biodiesel  utilizzato  tal
          quale, negli usi  ammessi  dalla  disciplina  specifica  di
          settore. La  disposizione  di  cui  al  presente  comma  ha
          efficacia  a  decorrere  dalla  data  del  rilascio   della
          preventiva  autorizzazione  da  parte   della   Commissione
          europea e la durata del predetto programma e' di  sei  anni
          decorrenti dalla medesima data di autorizzazione. 
              2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della
          sicurezza energetica, da adottare entro centottanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono stabilite le modalita'  di  applicazione
          delle agevolazioni previste dal comma 2-bis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  62-bis,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120
          «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
          digitale», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  luglio
          2020, n. 178, Supplemento ordinario, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 62-bis (Semplificazioni per le attivita' di cui
          alla legge 8 luglio 1950, n. 640). -1. Al fine di  favorire
          l'utilizzo del biometano nel settore  dei  trasporti  e  in
          coerenza con il Piano nazionale integrato per  l'energia  e
          il clima,  sono  attribuite  ad  Acquirente  unico  Spa  le
          attivita' previste dalla  legge  8  luglio  1950,  n.  640,
          nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o  comunque
          correlate alle precedenti. 
                2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, sono disciplinate  le  modalita'  di  esecuzione
          della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge  7  giugno
          1990,  n.  145,  come  modificate  ai  sensi  del  presente
          articolo, al fine di semplificare gli adempimenti  connessi
          allo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  comma  1.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
          decreto  cessa  di  avere  efficacia  il   regolamento   di
          esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640,  e  7  giugno
          1990, n. 145,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. 
                3.  Acquirente  unico  Spa  subentra   nei   rapporti
          giuridici attivi e passivi del soggetto di cui  al  decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro  e
          con il Ministro delle  finanze,  del  5  gennaio  1998.  Le
          attivita' di cui  al  comma  1  possono  essere  svolte  da
          Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della  Servizi
          Fondo Bombole Metano S.p.a. (SFBM),  subconcessionaria  del
          soggetto di cui al decreto richiamato al primo  periodo,  o
          di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita' di cui al
          comma 1, al valore di acquisizione  che  sara'  determinato
          mediante una perizia giurata di stima  che  quantifichi  il
          capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche
          finanziari  di  cui  al  presente  articolo  sono   coperti
          mediante il contributo posto a carico dei soggetti  di  cui
          all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145. 
                4. Le  modalita'  con  cui  Acquirente  unico  S.p.a.
          acquisisce le attivita' di cui al comma 1 sono  determinate
          con decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sulla base  delle  proposte  di  Acquirente  unico  S.p.a..
          L'ammontare del contributo  di  cui  all'articolo  3  della
          legge 7 giugno 1990, n. 145, e' determinato con decreto del
          Ministero dello sviluppo economico, in modo  da  assicurare
          l'equilibrio  economico,  patrimoniale  e  finanziario   di
          Acquirente unico S.p.a., nonche'  della  SFBM  in  caso  di
          acquisizione  da  parte  di  Acquirente  unico  S.p.a.   di
          quest'ultima. 
                5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attivita'
          di cui al comma 1, sulla  base  del  piano  predisposto  da
          Acquirente unico S.p.a., ed e' stabilita la data  entro  la
          quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente  unico
          Spa e a partire dalla  quale  quest'ultimo  subentra  nelle
          funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della
          legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico S.p.a. adegua
          il proprio statuto  alle  previsioni  di  cui  al  presente
          articolo   prevedendo   l'obbligo   della   tenuta    della
          contabilita' in maniera distinta  e  separata  dalle  altre
          attivita' da esso svolte. 
                6. A decorrere dalla data di  effettiva  operativita'
          di Acquirente unico Spa ai sensi del comma  5,  cessano  di
          avere efficacia le seguenti disposizioni: 
                  a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio  1950,
          n. 640; 
                  b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; 
                  c) ogni altra disposizione  di  cui  alla  legge  8
          luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e
          alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con
          le disposizioni del presente articolo. 
              5-bis. La societa' Acquirente Unico Spa  puo'  svolgere
          altresi' le attivita' di  ricerca  e  sviluppo  volte  alla
          realizzazione di un sistema avanzato per la  valutazione  e
          la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione
          per il tramite della SFBM,  che,  a  tal  fine,  adegua  il
          proprio  statuto  alle  disposizioni  del  presente  comma,
          prevedendo l'obbligo della  tenuta  della  contabilita'  in
          maniera distinta e separata dalle altre attivita'  da  essa
          svolte.».