Art. 5 bis 
 
Misure volte a garantire la piena operativita' degli impianti per  la
  produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione 
 
  ((1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto  legislativo
8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«per gli impianti di produzione di biometano  che  beneficiano  degli
incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65  del  19  marzo
2018, per i quali il biometano prodotto non puo' essere immesso nella
rete con obbligo di connessione di terzi ed e' oggetto  di  contratti
di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE  provvede
all'annullamento delle garanzie di  origine  in  favore  dei  clienti
finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato,  direttamente
o indirettamente, i suddetti contratti». 
  2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei  certificati
di immissione  in  consumo  (CIC)  da  parte  del  GSE,  a  decorrere
dall'anno 2024,  per  la  determinazione  del  quantitativo  dei  CIC
attribuiti agli impianti di produzione di biometano  che  beneficiano
degli incentivi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del
19 marzo 2018, e' utilizzato  il  riferimento  al  potere  calorifico
superiore del biometano prodotto. 
  3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione  di  biometano,
per  ritardi  nella  conclusione  dei  lavori  relativi  all'impianto
qualificato non imputabili a responsabilita' del produttore ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della  transizione
ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  192
del  18  agosto  2022,  si  intendono  anche   i   ritardi   relativi
all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla
rete del gas naturale nonche' i ritardi nel rilascio di  verifiche  o
attestazioni da parte delle autorita' e degli enti  di  controllo.  I
medesimi principi trovano applicazione anche in relazione a  impianti
incentivati ai sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
251 del 26 ottobre 2022.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199  «Attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021,  n.  285,  Supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 46 (Garanzie di origine). - (omissis). 
                6. In attuazione del principio di cui al comma 5: 
                  a) nei casi in cui il produttore riceva un sostegno
          economico nell'ambito di un  meccanismo  di  incentivazione
          che prevede il ritiro dell'energia elettrica da  parte  del
          GSE e, conseguentemente, che l'energia  elettrica  prodotta
          non sia piu' nella disponibilita' del medesimo  produttore,
          le  garanzie  di  origine  sono  emesse  e  contestualmente
          trasferite a titolo gratuito al GSE e  vengono  considerate
          nella  disponibilita'  di  quest'ultimo  che  provvede   ad
          assegnarle mediante procedure concorrenziali; 
                  b)  in   relazione   alle   disposizioni   relative
          all'integrazione della produzione di biometano  nella  rete
          del gas in  attuazione  delle  misure  previsti  dal  Piano
          Nazionale di Ripresa  e  Resilienza,  il  GSE  rilascia  le
          garanzie di origine al produttore, ovvero le valorizza  per
          suo conto nel caso in cui il produttore opti per il  ritiro
          onnicomprensivo del biometano immesso in rete; 
                  c) con riferimento, agli impianti di produzione  di
          biometano incentivati ai sensi decreto del Ministero  dello
          sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale, Serie generale, del 19 marzo  2018,  n.  65,  le
          garanzie  di  origine   sono   emesse   al   produttore   e
          contestualmente trasferite  a  titolo  gratuito  al  GSE  e
          vengono considerate nella  disponibilita'  di  quest'ultimo
          che   provvede    ad    assegnarle    mediante    procedure
          concorrenziali  definite  in  analogia  alle   disposizioni
          vigenti per  il  settore  elettrico  per  gli  impianti  di
          produzione di biometano che beneficiano degli incentivi  di
          cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  2
          marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  65  del
          19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto  non  puo'
          essere immesso nella rete con  obbligo  di  connessione  di
          terzi ed e' oggetto di contratti di fornitura di  biometano
          nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento
          delle garanzie di origine in favore dei clienti finali  con
          i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o
          indirettamente, i suddetti contratti; 
                  (omissis).».