Art. 6 
 
Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori
                  ad aria presso centrali esistenti 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' della produzione di  energia
elettrica e il pieno utilizzo della capacita'  installata,  anche  in
funzione del piu' efficiente  impiego  della  risorsa  idrica,  nelle
centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300  MW,  la
realizzazione  di  sistemi  di   condensazione   ad   aria   ((o   di
raffreddamento del fluido del circuito di condensazione)) in impianti
gia' dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che  non  comporti
incremento  della  potenza  elettrica  e  che  avvenga  su  superfici
all'interno  delle  centrali  esistenti,  costituisce  modifica   non
sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  7  febbraio   2002,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed e' subordinata  a
comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica. La comunicazione di cui al primo  periodo  e'  effettuata
almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori. 
  2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli  articoli  6,
comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152. 
  3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  non  sono  soggetti  ad
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo  146  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio  2004,  n.  42,  a  condizione  che   siano   realizzati   in
sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima  centrale
termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il  proponente,  con
oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica e al Ministero della  cultura,  unitamente  alla
comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata  da  un
tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni  rispetto  alla
volumetria esistente. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo  ((non  devono  derivare))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2-bis, del
          decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile  2002,  n.  55  «Misure
          urgenti per garantire la sicurezza  del  sistema  elettrico
          nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  febbraio
          2002, n. 34: 
                «Art. 1 (Misure urgenti per  garantire  la  sicurezza
          del sistema elettrico nazionale). - (omissis). 
                2-bis.   Si   intendono   interventi   di    modifica
          sostanziale     di     impianto     esistente      soggetti
          all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli
          che   producono   effetti    negativi    e    significativi
          sull'ambiente  o  una  variazione   positiva   di   potenza
          elettrica superiore al 5 per  cento  rispetto  al  progetto
          originariamente autorizzato.  Tutti  gli  altri  interventi
          sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento
          non rilevante e la loro esecuzione e' subordinata alla sola
          comunicazione  preventiva  al  Ministero   dello   sviluppo
          economico, da effettuare sessanta giorni prima  della  data
          prevista dell'intervento, fermo restando il  pagamento  del
          contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23
          agosto 2004, n. 239. E'  fatta  salva  l'acquisizione,  ove
          necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9-bis, del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (omissis). 
                9-bis. Nell'ambito dei progetti gia' autorizzati, per
          le varianti progettuali legate a  modifiche,  estensioni  e
          adeguamenti tecnici  non  sostanziali  che  non  comportino
          impatti ambientali significativi e negativi si  applica  la
          procedura di cui al comma 9. 
                (omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  29-nonies  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione
          del  gestore).  -  1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'
          competente  le  modifiche  progettate  dell'impianto,  come
          definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l).  L'autorita'
          competente,   ove   lo   ritenga    necessario,    aggiorna
          l'autorizzazione  integrata  ambientale   o   le   relative
          condizioni, ovvero, se rileva che le  modifiche  progettate
          sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
          l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
          ricevimento della comunicazione ai fini  degli  adempimenti
          di cui al comma  2  del  presente  articolo.  Decorso  tale
          termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
          modifiche comunicate. 
                2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso
          del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
          1, risultino sostanziali, il  gestore  invia  all'autorita'
          competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
          una   relazione   contenente   un    aggiornamento    delle
          informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1  e  2.  Si
          applica quanto previsto dagli articoli 29-ter  e  29-quater
          in quanto compatibile. 
                3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1
          e  2,  informa  l'autorita'  competente  e  l'autorita'  di
          controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito
          ad ogni nuova istanza  presentata  per  l'installazione  ai
          sensi della normativa in materia di prevenzione dai  rischi
          di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia
          di valutazione di  impatto  ambientale  o  ai  sensi  della
          normativa in  materia  urbanistica.  La  comunicazione,  da
          effettuare prima di realizzare  gli  interventi,  specifica
          gli elementi in base ai quali il gestore  ritiene  che  gli
          interventi   previsti   non    comportino    ne'    effetti
          sull'ambiente,   ne'   contrasto   con   le    prescrizioni
          esplicitamente gia' fissate  nell'autorizzazione  integrata
          ambientale. 
                4. Nel caso  in  cui  intervengano  variazioni  nella
          titolarita'  della  gestione  dell'impianto,   il   vecchio
          gestore e il nuovo gestore  ne  danno  comunicazione  entro
          trenta giorni all'autorita' competente, anche  nelle  forme
          dell'autocertificazione   ai   fini   della    volturazione
          dell'autorizzazione integrata ambientale.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  146  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  «Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n.  137»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, Supplemento ordinario: 
                «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.  I  proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo  di  immobili  ed
          aree di interesse paesaggistico, tutelati  dalla  legge,  a
          termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a  termini
          degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d),  e  157,  non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto  di
          protezione. 
                2. I soggetti di cui al comma 1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
                3.  La  documentazione  a  corredo  del  progetto  e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
                4. L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce  atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
                5. Sull'istanza di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
                6. La regione esercita la funzione autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
                7.   L'amministrazione   competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
                8. Il soprintendente rende il parere di cui al  comma
          5,  limitatamente  alla  compatibilita'  paesaggistica  del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
                9.  Decorsi   inutilmente   sessanta   giorni   dalla
          ricezione degli atti da parte del soprintendente senza  che
          questi abbia reso il prescritto  parere,  l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
                10.   Decorso   inutilmente   il   termine   indicato
          all'ultimo periodo del comma 8 senza che  l'amministrazione
          si   sia   pronunciata,   l'interessato   puo'   richiedere
          l'autorizzazione in via sostitutiva alla  regione,  che  vi
          provvede, anche mediante  un  commissario  ad  acta,  entro
          sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
          regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6  al
          rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia  essa
          stessa inadempiente,  la  richiesta  del  rilascio  in  via
          sostitutiva e' presentata al soprintendente. 
                11.  L'autorizzazione  paesaggistica  e'   trasmessa,
          senza indugio, alla soprintendenza che ha  reso  il  parere
          nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
                12. L'autorizzazione  paesaggistica  e'  impugnabile,
          con ricorso al tribunale  amministrativo  regionale  o  con
          ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
                13.  Presso  ogni   amministrazione   competente   al
          rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito  un
          elenco delle autorizzazioni rilasciate,  aggiornato  almeno
          ogni trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per
          via telematica, in cui e' indicata la data di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
                14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
                16. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».