Art. 8 
 
Misure per lo sviluppo della filiera relativa  agli  impianti  eolici
                        galleggianti in mare 
 
  1. Al fine  di  promuovere  misure  finalizzate  al  raggiungimento
dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere  gli  investimenti
nelle  aree  del  Mezzogiorno  mediante  la  creazione  di  un   polo
strategico  nazionale  nel   settore   della   progettazione,   della
produzione e dell'assemblaggio di piattaforme  galleggianti  e  delle
infrastrutture   elettriche   funzionali    allo    sviluppo    della
cantieristica navale per la produzione di  energia  eolica  in  mare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica pubblica un avviso volto  alla  acquisizione  di
manifestazioni di interesse per la individuazione,  ((in  almeno  due
porti  del  Mezzogiorno))  rientranti  nelle  Autorita'  di   sistema
portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
((o in aree portuali limitrofe ad  aree  nelle  quali  sia  in  corso
l'eliminazione graduale dell'uso del  carbone,))  di  aree  demaniali
marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee  ai
sensi dell'articolo 18, comma  1,  secondo  periodo,  della  medesima
legge n. 84 del 1994, ((da destinare, attraverso gli  strumenti))  di
pianificazione   in   ambito   portuale,   alla   realizzazione    di
infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti  del
settore della cantieristica navale per la produzione,  l'assemblaggio
e  il  varo  di  piattaforme  galleggianti  e  delle   infrastrutture
elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la
produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di  interesse
di cui al primo periodo sono presentate dalle  Autorita'  di  sistema
portuale, ((anche congiuntamente,)) sentite  le  Autorita'  marittime
competenti per i profili attinenti alla sicurezza della  navigazione,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso. 
  2. Entro centoventi  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto,  per
gli aspetti di competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro  per  la
protezione  civile  e  le   politiche   del   mare   e   le   regioni
territorialmente  competenti,  sono  individuate  le  aree  demaniali
marittime di cui al medesimo comma 1. Il  decreto  di  cui  al  primo
periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle
suddette aree, anche  sulla  base  di  una  analisi  di  fattibilita'
tecnico-economica e ((dei tempi)) di realizzazione  degli  interventi
medesimi nonche'  le  modalita'  di  finanziamento  degli  interventi
individuati, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  ((2-bis. Per l'attivita' di regolamentazione  dei  movimenti  delle
unita' in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali
e per la vigilanza ai fini della sicurezza  della  navigazione  nelle
aree  demaniali  marittime  in  cui  sono  realizzati  parchi  eolici
galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
si avvale del personale e dei mezzi del Corpo  delle  capitanerie  di
porto - Guardia costiera. 
  2-ter. Il comma  6  dell'articolo  23  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  adotta
e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i
soggetti proponenti, relativo agli adempimenti  e  alle  informazioni
minime necessari  ai  fini  dell'avvio  del  procedimento  unico  per
l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia
          portuale» pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  4  febbraio
          1994, n. 28, Supplemento ordinario: 
                «Art. 6 (Autorita' di sistema portuale).  -  1.  Sono
          istituite quindici Autorita' di sistema portuale: 
                  a) del Mare Ligure occidentale; 
                  b) del Mare Ligure orientale; 
                  c) del Mar Tirreno settentrionale; 
                  d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
                  e) del Mar Tirreno centrale; 
                  f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio; 
                  g) del Mare di Sardegna; 
                  h) del Mare di Sicilia occidentale; 
                  i) del Mare di Sicilia orientale; 
                  l) del Mare Adriatico meridionale; 
                  m) del Mare Ionio; 
                  n) del Mare Adriatico centrale; 
                  o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
                  p) del Mare Adriatico settentrionale; 
                  q) del Mare Adriatico orientale; 
                  q-bis) dello Stretto. 
                2. I porti  rientranti  nelle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato  A,
          che costituisce  parte  integrante  della  presente  legge,
          fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo
          22, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
                2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, possono essere apportate, su  richiesta  motivata  del
          Presidente    della    Regione    interessata,    modifiche
          all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
                  a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica
          regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
          cui gestione e' stata trasferita alla  regione  all'interno
          del   sistema   dell'Autorita'    di    sistema    portuale
          territorialmente competente; 
                  b) il trasferimento  di  un  porto  a  una  diversa
          Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni
          nel cui territorio  hanno  sede  le  Autorita'  di  sistema
          portuale di destinazione e di provenienza. 
                3. Sede della Autorita' di  sistema  portuale  e'  la
          sede del porto centrale, individuato nel  Regolamento  (UE)
          n.  1315/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorita'  di
          sistema portuale. In caso di  due  o  piu'  porti  centrali
          ricadenti nella medesima Autorita' di sistema  portuale  il
          Ministro indica la  sede  della  stessa.  Il  Ministro,  su
          proposta motivata della regione  o  delle  regioni  il  cui
          territorio  e'  interessato   dall'Autorita'   di   sistema
          portuale, ha facolta'  di  individuare  in  altra  sede  di
          soppressa  Autorita'  di  sistema  portuale  aderente  alla
          Autorita' di sistema portuale, la sede della stessa. 
                4. L'Autorita' di sistema portuale nel  perseguimento
          degli obiettivi e delle finalita'  di  cui  all'articolo  1
          svolge i seguenti compiti: 
                  a)   indirizzo,   programmazione,    coordinamento,
          regolazione, promozione e  controllo,  anche  mediante  gli
          uffici  territoriali  portuali  secondo   quanto   previsto
          all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e
          dei servizi  portuali,  delle  attivita'  autorizzatorie  e
          concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle  altre
          attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
          nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorita' di sistema
          portuale sono, altresi',  conferiti  poteri  di  ordinanza,
          anche in riferimento alla sicurezza rispetto  a  rischi  di
          incidenti connessi alle  attivita'  e  alle  condizioni  di
          igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24; 
                  b) manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle
          parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella  per
          il mantenimento dei fondali; 
                  c) affidamento e controllo delle attivita'  dirette
          alla fornitura a titolo oneroso  agli  utenti  portuali  di
          servizi  di  interesse  generale,   non   coincidenti   ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'articolo 16, comma 1; 
                  d)  coordinamento  delle  attivita'  amministrative
          esercitate  dagli   enti   e   dagli   organismi   pubblici
          nell'ambito dei porti  e  nelle  aree  demaniali  marittime
          comprese nella circoscrizione territoriale; 
                  e) amministrazione in via esclusiva  delle  aree  e
          dei beni del demanio  marittimo  ricompresi  nella  propria
          circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla  presente
          legge e  dal  codice  della  navigazione,  fatte  salve  le
          eventuali competenze regionali e la  legislazione  speciale
          per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.  Per  la
          gestione delle attivita' inerenti le funzioni  sul  demanio
          marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del
          Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.); 
                  f) promozione e coordinamento di forme di  raccordo
          con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 
                5. L'Autorita' di sistema portuale e'  ente  pubblico
          non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale
          ed e' dotato di  autonomia  amministrativa,  organizzativa,
          regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad  essa  non  si
          applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70,
          e successive modificazioni. Si applicano i principi di  cui
          al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
          Le  Autorita'  di  sistema  portuale  adeguano   i   propri
          ordinamenti ai predetti principi  e  adottano,  con  propri
          provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento  del
          personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto  dei
          principi di cui all'articolo  35,  comma  3,  del  medesimo
          decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano,
          secondo  criteri  di  trasparenza  ed   imparzialita',   le
          procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di
          ogni altro incarico. Gli atti adottati  in  attuazione  del
          presente  comma  sono   sottoposti   all'approvazione   del
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Per  il
          Presidente  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   e   il
          Segretario generale si applicano  le  disposizioni  di  cui
          agli  articoli  8  e  10.  Per   il   periodo   di   durata
          dell'incarico  di  Presidente  dell'Autorita'  di   sistema
          portuale e  di  Segretario  generale,  i  dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni  sono  collocati  in  aspettativa
          senza  assegni,  con  riconoscimento   dell'anzianita'   di
          servizio. 
                6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle
          istituite Autorita' di sistema portuale e' assunto mediante
          procedure selettive di natura comparativa, secondo principi
          di  adeguata  pubblicita',  imparzialita',  oggettivita'  e
          trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo
          10, comma 6. 
                7. L'Autorita' di sistema portuale e'  sottoposta  ai
          poteri  di  indirizzo  e  vigilanza  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti ai sensi  dell'articolo  12.
          Ferma  restando  la  facolta'  di  attribuire   l'attivita'
          consultiva in materia legale e la rappresentanza  a  difesa
          dell'Autorita' di  sistema  portuale  dinanzi  a  qualsiasi
          giurisdizione,    nel     rispetto     della     disciplina
          dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
          interno della stessa Autorita' o  ad  avvocati  del  libero
          foro, le Autorita' di sistema portuale possono valersi  del
          patrocinio dell'Avvocatura di Stato. 
                8. La gestione contabile e  finanziaria  di  ciascuna
          Autorita'  di  sistema  portuale  e'  disciplinata  da   un
          regolamento  proposto  dal  Presidente  dell'Autorita'   di
          sistema portuale, deliberato dal Comitato  di  gestione  di
          cui  all'articolo  9  e  approvato   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. Si applicano,  altresi',  le
          disposizioni  attuative  dell'articolo  2  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, in  materia  di  armonizzazione  dei
          sistemi contabili di cui al decreto legislativo  31  maggio
          2011, n. 91. Il conto consuntivo delle Autorita' di sistema
          portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per   l'esercizio
          successivo a quello di riferimento. Le Autorita' di sistema
          portuale  assicurano  il  massimo  livello  di  trasparenza
          sull'uso delle proprie risorse e  sui  risultati  ottenuti,
          secondo le previsioni  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33. 
                9.   Il   rendiconto   della   gestione   finanziaria
          dell'Autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
          della Corte dei conti. 
                9-bis. Le Autorita' di sistema portuale rientrano tra
          i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle  societa'
          (IRES) previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          nei confronti  delle  quali  il  presupposto  d'imposta  si
          verifica in modo unitario e autonomo. 
                9-ter.  Non  costituisce   esercizio   di   attivita'
          commerciali, in quanto esercizio  di  funzioni  statali  da
          parte   di   enti   pubblici,   l'attivita'   di   prelievo
          autoritativa  delle  tasse  di  ancoraggio,   delle   tasse
          portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per
          il rilascio delle autorizzazioni  di  cui  all'articolo  16
          della  presente  legge.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          determinati  i  limiti  minimi  e  massimi  stabiliti   per
          ciascuna tipologia dei prelievi, nonche' i criteri  per  la
          determinazione degli stessi. Ciascuna Autorita' di  sistema
          portuale   determina   l'importo   delle   predette   tasse
          all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso  alla
          copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle
          parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del
          territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza  del
          traffico marittimo e del lavoro in  ambito  portuale,  alla
          viabilita' generale e ad attivita' che  si  connotino  come
          estrinsecazione   di   potesta'   pubbliche,   nonche'   al
          mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota
          parte dei costi generali. Le Autorita' di sistema  portuale
          sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con  le
          modalita' stabilite  con  il  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo. 
                9-quater.  I  canoni  percepiti  dalle  Autorita'  di
          sistema portuale in relazione alle  concessioni  demaniali,
          comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge
          e di cui all'articolo  36  del  codice  della  navigazione,
          nonche' alle autorizzazioni all'uso di  zone  e  pertinenze
          demaniali  di  cui  all'articolo  39  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima),  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 15  febbraio  1952,  n.  328,  sono  considerati
          redditi  diversi  e  concorrono  a   formare   il   reddito
          complessivo   per   l'ammontare   percepito   nel   periodo
          d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo  di  deduzione
          forfettaria delle spese. 
                10. L'esecuzione delle attivita' di cui al  comma  4,
          lettera b) e c) e' affidata in  concessione  dall'Autorita'
          di  sistema  portuale  mediante   procedura   di   evidenza
          pubblica, secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
                11. Le Autorita'  di  sistema  portuale  non  possono
          svolgere,   ne'   direttamente   ne'    tramite    societa'
          partecipate,  operazioni  portuali  e  attivita'  ad   esse
          strettamente connesse. Con le modalita' e le  procedure  di
          cui all'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e
          successive  modifiche  ed  integrazioni,   l'Autorita'   di
          sistema portuale puo' sempre disciplinare lo svolgimento di
          attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu'
          efficace   compimento   delle   funzioni   attribuite,   in
          collaborazione con Regioni, enti locali  e  amministrazioni
          pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere  partecipazioni,  a
          carattere   societario   di   minoranza,   in    iniziative
          finalizzate alla promozione  di  collegamenti  logistici  e
          intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale,
          ai sensi dell'articolo  46  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
                12. E' fatta salva la disciplina vigente per i  punti
          franchi compresi nella zona del porto  franco  di  Trieste.
          Sono fatte salve, altresi', le  discipline  vigenti  per  i
          punti franchi delle zone franche esistenti in altri  ambiti
          portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita    l'Autorita'    di    sistema    portuale    (63)
          territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce
          l'organizzazione amministrativa per la  gestione  di  detti
          punti. 
                14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera  f),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  valutate  le
          interazioni fra le piattaforme logistiche  e  i  volumi  di
          traffico, puo' essere ulteriormente  modificato  il  numero
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale;  sullo  schema  di
          regolamento  e',  altresi',  acquisito  il   parere   della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Con  la  medesima
          procedura sono individuati i volumi di traffico  minimo  al
          venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale  sono
          soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 
                15. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, previo parere della Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali  di
          ciascuna delle istituite Autorita' di sistema portuale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge  28
          gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia
          portuale» pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  4  febbraio
          1994, n. 28, Supplemento ordinario: 
                «Art. 18 (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
          L'Autorita' di sistema portuale e, laddove  non  istituita,
          l'autorita'  marittima  danno  in   concessione   le   aree
          demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale  alle
          imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento
          delle  operazioni  portuali,  fatta  salva  l'utilizzazione
          degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
          svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime  e
          portuali. Sono altresi' sottoposte a concessione  da  parte
          dell'Autorita'  di  sistema   portuale   e,   laddove   non
          istituita, dell'autorita' marittima, la realizzazione e  la
          gestione di opere  attinenti  alle  attivita'  marittime  e
          portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi  acquei
          esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal
          fine ambito  portuale,  purche'  interessati  dal  traffico
          portuale e dalla prestazione dei  servizi  portuali,  anche
          per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
          imbarco e sbarco rispondenti alle  funzioni  proprie  dello
          scalo  marittimo.  Le  concessioni  sono  affidate,  previa
          determinazione  dei  relativi  canoni,  anche   commisurati
          all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
          procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza  di
          parte, con pubblicazione di un  avviso,  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, imparzialita' e  proporzionalita',
          garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli  avvisi
          definiscono, in  modo  chiaro,  trasparente,  proporzionato
          rispetto    all'oggetto    della    concessione    e    non
          discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
          i criteri di selezione delle  domande,  nonche'  la  durata
          massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresi' gli
          elementi riguardanti il trattamento  di  fine  concessione,
          anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere
          al  concessionario  uscente.  Il  termine  minimo  per   la
          ricezione delle domande  di  partecipazione  e'  di  trenta
          giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  23,  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199  «Attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021,  n.  285,  Supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  23  (Procedure  autorizzative   per   impianti
          off-shore e individuazione aree idonee). - Omissis. 
                6.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica adotta e  pubblica  nel  proprio  sito  internet
          istituzionale  un  vademecum  per  i  soggetti  proponenti,
          relativo  agli  adempimenti  e  alle  informazioni   minime
          necessari ai fini dell'avvio  del  procedimento  unico  per
          l'autorizzazione  degli  impianti  di   cui   al   presente
          articolo. 
                Omissis.».