Art. 6 Monitoraggio e controlli 1. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1 siano svolte dall'American Bureau of Shipping con propria soddisfazione, mediante audit, ispezioni, indagini supplementari, o altre attivita' di monitoraggio. 2. Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dalla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con la collaborazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare, garantendone le necessarie imparzialita' e competenza. 3. Le verifiche di cui al comma 2 possono essere eseguite in occasione delle attivita' previste dall'art. 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due anni. 5. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterra' opportune, dando all'American Bureau of Shipping un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo e' autorizzato svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1. 6. A conclusione della verifica il team di auditor della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformita', le osservazioni ed i commenti relativi all'attivita' di verifica svolta; tale rapporto sara' comunicato all'American Bureau of Shipping che fara' conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sara' oggetto di valutazione da parte della Direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo. 7. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 8. Nel corso delle verifiche, l'American Bureau of Shipping si impegna a sottoporre agli ispettori della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 9. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne puo' disporre, in relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa. 10. L'American Bureau of Shipping e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attivita' autorizzata sia svolta con propria soddisfazione. 11. Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne valorizza anche gli elementi di informazione ricevuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riferibili a carenze, nella condotta dell'American Bureau of Shipping, rispetto alla corretta implementazione di requisiti tecnici in materia di sicurezza della navigazione discendenti dalla normativa di cui all'art. 2 del presente decreto.