Art. 6 
 
                      Monitoraggio e controlli 
 
  1. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e  per
vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le  attivita'
autorizzate di cui all'art. 2, comma  1  siano  svolte  dall'American
Bureau  of  Shipping  con  propria  soddisfazione,  mediante   audit,
ispezioni, indagini supplementari, o altre attivita' di monitoraggio. 
  2. Tali verifiche  possono  essere  effettuate  direttamente  dalla
Direzione generale per il mare, il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne, con la collaborazione del Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto e/o da altro ente che la stessa si riserva
di designare, garantendone le necessarie imparzialita' e competenza. 
  3. Le verifiche di cui  al  comma  2  possono  essere  eseguite  in
occasione  delle  attivita'  previste   dall'art.   9   del   decreto
legislativo 14 giugno 2011, n.  104  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  4. La frequenza delle verifiche e' determinata,  tra  l'altro,  dai
risultati delle verifiche  stesse;  in  ogni  caso,  il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due
anni. 
  5. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e  per
vie d'acqua interne si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo
alle verifiche supplementari infrabiennali  che  riterra'  opportune,
dando all'American Bureau of Shipping un preavviso scritto di  almeno
trenta  giorni,  anche  disponendo  ispezioni   particolareggiate   a
campione delle navi per le quali l'organismo e' autorizzato  svolgere
le attivita' di cui all'art. 2, comma 1. 
  6. A conclusione della verifica il team di auditor della  Direzione
generale per il mare,  il  trasporto  marittimo  e  per  vie  d'acqua
interne redige un rapporto sulle verifiche compiute  nel  quale  sono
riportate le non conformita', le osservazioni ed i commenti  relativi
all'attivita' di verifica  svolta;  tale  rapporto  sara'  comunicato
all'American  Bureau  of  Shipping  che  fara'   conoscere   le   sue
osservazioni alla  Direzione  generale  per  il  mare,  il  trasporto
marittimo e per  vie  d'acqua  interne,  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e
correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sara'  oggetto
di  valutazione  da  parte   della   Direzione   generale   ai   fini
dell'accettazione  formale  delle  azioni  correttive  e   preventive
intraprese dall'organismo. 
  7. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per il mare,
il trasporto marittimo e per vie  d'acqua  interne  incaricati  delle
verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 
  8. Nel corso delle verifiche,  l'American  Bureau  of  Shipping  si
impegna a sottoporre agli ispettori della Direzione generale  per  il
mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del  Comando
generale del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  incaricati  delle
verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme,  circolari
interne e linee guida e  ogni  altra  informazione  e  documentazione
idonea a dimostrare che le attivita' autorizzate di cui  all'art.  2,
comma  1,  sono  svolte  dall'organismo  stesso  conformemente   alla
normativa in vigore. 
  9. In caso di mancato  o  inadeguato  svolgimento  delle  attivita'
autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per  il
mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne puo' disporre,
in relazione alla gravita'  delle  non  conformita'  riscontrate  nel
corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca
della stessa. 
  10. L'American Bureau of Shipping  e'  consapevole  dell'importanza
rivestita dall'adempimento  agli  obblighi  di  informazione  di  cui
all'art. 5, al fine di consentire  alla  Direzione  generale  per  il
mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di  verificare
che l'attivita' autorizzata sia svolta con propria soddisfazione. 
  11. Ai fini  del  monitoraggio  di  cui  al  presente  articolo  la
Direzione generale per il mare, il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne valorizza anche gli elementi di informazione ricevuti
dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto  riferibili
a carenze, nella condotta dell'American Bureau of Shipping,  rispetto
alla corretta implementazione di  requisiti  tecnici  in  materia  di
sicurezza  della  navigazione  discendenti  dalla  normativa  di  cui
all'art. 2 del presente decreto.