Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni previste all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 nonche' le seguenti: a) «Autorita' marittima»: le articolazioni territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto di cui all'art. 2, comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 come emendata; b) «punto di contatto nazionale ("National focal point")»: il soggetto individuato dall'Autorita' competente nazionale quale referente del database del GISIS per quanto attiene alle funzioni di Stato di approdo ("Port state") e di Stato di bandiera ("Flag state"); c) «Stato di bandiera ("Flag State")»: lo Stato che attribuisce la propria nazionalita' a una nave e rilascia i pertinenti certificati secondo le convenzioni internazionali applicabili, designando un criterio di collegamento tra il proprio ordinamento giuridico e la nave stessa, nei confronti della quale esercita la propria giurisdizione; d) «Stato di approdo ("Port State")»: lo Stato che riconosce ed esercita le attivita' di port state control nei confronti delle navi che scalano i suoi porti o terminali, indipendentemente dalla loro bandiera, al fine di verificare la sussistenza di standard adeguati alla salvaguardia della vita umana in mare, la tutela ambientale e le condizioni di vita a bordo, sulla base delle vigenti Convenzioni internazionali laddove ratificate dallo stesso Stato di approdo; e) «Stato costiero ("Coastal State")»: lo Stato che esercita la propria giurisdizione nelle acque territoriali e nelle zone contigue; f) «inadeguatezza»: una deviazione sostanziale e documentabile rispetto alle previsioni della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata e del decreto legislativo n. 197/2021 che ha recepito la direttiva unionale n. 883/2019 sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi che scalano i porti comunitari; g) «Autorita' competente nazionale ("National Competent Authority")»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale patrimonio naturalistico e mare; h) «IMO»: l'Organizzazione marittima internazionale, quale agenzia specialistica delle Nazioni unite; i) «Societa'»: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave, cosi' come definito dal regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 sull'attuazione nella Comunita' del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (ISM Code), inserito nel capitolo IX «Gestione della sicurezza delle navi» della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS).