Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
previste all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  197
nonche' le seguenti: 
    a) «Autorita' marittima»: le articolazioni territoriali del Corpo
delle Capitanerie di porto di cui all'art. 2, comma 3 della legge  28
gennaio 1994, n. 84 come emendata; 
    b) «punto di contatto nazionale  ("National  focal  point")»:  il
soggetto  individuato  dall'Autorita'  competente   nazionale   quale
referente del database del GISIS per quanto attiene alle funzioni  di
Stato di approdo  ("Port  state")  e  di  Stato  di  bandiera  ("Flag
state"); 
    c) «Stato di bandiera ("Flag State")»: lo Stato  che  attribuisce
la  propria  nazionalita'  a  una  nave  e  rilascia   i   pertinenti
certificati  secondo  le  convenzioni   internazionali   applicabili,
designando un criterio di collegamento  tra  il  proprio  ordinamento
giuridico e la nave stessa, nei confronti  della  quale  esercita  la
propria giurisdizione; 
    d) «Stato di approdo ("Port State")»: lo Stato che  riconosce  ed
esercita le attivita' di port state control nei confronti delle  navi
che scalano i suoi porti o terminali,  indipendentemente  dalla  loro
bandiera, al fine di verificare la sussistenza di  standard  adeguati
alla salvaguardia della vita umana in mare, la tutela ambientale e le
condizioni di vita a bordo,  sulla  base  delle  vigenti  Convenzioni
internazionali laddove ratificate dallo stesso Stato di approdo; 
    e) «Stato costiero ("Coastal State")»: lo Stato che  esercita  la
propria giurisdizione nelle acque territoriali e nelle zone contigue; 
    f) «inadeguatezza»: una deviazione  sostanziale  e  documentabile
rispetto alle previsioni della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata
e del decreto legislativo n. 197/2021 che ha  recepito  la  direttiva
unionale n. 883/2019 sugli impianti portuali di raccolta dei  rifiuti
provenienti dalle navi che scalano i porti comunitari; 
    g)   «Autorita'   competente   nazionale   ("National   Competent
Authority")»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Direzione generale patrimonio naturalistico e mare; 
    h)  «IMO»:  l'Organizzazione  marittima   internazionale,   quale
agenzia specialistica delle Nazioni unite; 
    i)  «Societa'»:  l'armatore  della   nave   o   qualsiasi   altra
organizzazione o persona, quali il gestore oppure il  noleggiatore  a
scafo  nudo,  che  ha  assunto   dall'armatore   la   responsabilita'
dell'esercizio della nave, cosi' come definito dal  regolamento  (CE)
n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  15  febbraio
2006 sull'attuazione nella Comunita'  del  codice  internazionale  di
gestione   della   sicurezza   delle   navi   e   della   prevenzione
dell'inquinamento (ISM Code),  inserito  nel  capitolo  IX  «Gestione
della sicurezza delle navi» della convenzione internazionale  per  la
salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS).