Art. 4 Procedura di segnalazione e di indagine delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta 1. La procedura di segnalazione e di indagine delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta, cosi' come individuata ai successivi articoli 5 e 6, e' l'insieme delle misure atte a monitorare l'efficienza qualitativa e quantitativa dei medesimi, al fine di attuare e di implementare la normativa vigente in materia di raccolta dei rifiuti in ambito marittimo e portuale. 2. L'autorita' competente nazionale attua tale procedura per tutti gli impianti di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi attraverso le autorita' marittime, in virtu' della loro dipendenza funzionale dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. L'autorita' competente nazionale, sulla base delle risultanze dell'applicazione di tale procedura, laddove ritenuto necessario ne propone la revisione.