Art. 4 
 
 
Procedura di segnalazione e di indagine delle presunte  inadeguatezze
                 degli impianti portuali di raccolta 
 
  1. La procedura  di  segnalazione  e  di  indagine  delle  presunte
inadeguatezze  degli  impianti  portuali  di  raccolta,  cosi'   come
individuata ai successivi articoli 5 e 6, e' l'insieme  delle  misure
atte  a  monitorare  l'efficienza  qualitativa  e  quantitativa   dei
medesimi, al fine di attuare e di implementare la  normativa  vigente
in materia di raccolta dei rifiuti in ambito marittimo e portuale. 
  2. L'autorita' competente nazionale attua tale procedura per  tutti
gli  impianti  di  raccolta  dei  rifiuti  provenienti   dalle   navi
attraverso le autorita' marittime, in virtu'  della  loro  dipendenza
funzionale dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
oltre che dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. L'autorita' competente nazionale, sulla  base  delle  risultanze
dell'applicazione di tale procedura, laddove ritenuto  necessario  ne
propone la revisione.