Art. 5 Modalita' di segnalazione all'IMO e allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta. 1. La nave battente bandiera italiana che in occasione di uno scalo presso uno Stato comunitario o estero, ove abbia richiesto preventiva disponibilita' al conferimento dei rifiuti prodotti a bordo, riscontri l'assenza, l'indisponibilita', ovvero la presunta inadeguatezza di impianti portuali di raccolta rifiuti, deve: a) informare con immediatezza l'autorita' competente nazionale, laddove da tale disservizio dovessero derivare potenziali rischi per l'ambiente marino ovvero la necessita' di ricorrere, previa valutazione espressa della medesima autorita', a provvedimenti autorizzativi o derogatori dei Certificati statutari rilasciati ai sensi della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata; b) avviare la procedura di segnalazione di presunta inadeguatezza mediante la compilazione e la successiva trasmissione del modulo di cui all'Allegato 1 al presente decreto; c) custodire a bordo la documentazione relativa alle segnalazioni inviate per un periodo non inferiore a tre anni. Copia delle medesime segnalazioni deve essere, altresi', disponibile per analogo periodo di tempo presso la societa' della nave stessa. 2. Il Punto di contatto nazionale, ricevuta la segnalazione, provvede ad inserirla all'interno del portale GISIS nonche' ad effettuare le comunicazioni previste presso l'IMO e lo Stato di approdo, richiedendo, laddove necessario, ulteriori elementi di informazione alla societa' della nave che ha effettuato la segnalazione; 3. Il Punto di contatto nazionale monitora il seguito di ogni singolo procedimento, corrispondendo, se del caso, con gli Stati del porto di approdo oggetto di segnalazione e con l'Organizzazione marittima internazionale.