Art. 5 
 
Modalita' di segnalazione all'IMO  e  allo  Stato  di  approdo  delle
  eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta. 
 
  1. La nave battente bandiera italiana che in occasione di uno scalo
presso uno Stato comunitario o estero, ove abbia richiesto preventiva
disponibilita'  al  conferimento  dei  rifiuti  prodotti   a   bordo,
riscontri   l'assenza,   l'indisponibilita',   ovvero   la   presunta
inadeguatezza di impianti portuali di raccolta rifiuti, deve: 
    a) informare con immediatezza l'autorita'  competente  nazionale,
laddove da tale disservizio dovessero derivare potenziali rischi  per
l'ambiente  marino  ovvero  la  necessita'   di   ricorrere,   previa
valutazione  espressa  della  medesima  autorita',  a   provvedimenti
autorizzativi o derogatori dei Certificati  statutari  rilasciati  ai
sensi della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata; 
    b) avviare la procedura di segnalazione di presunta inadeguatezza
mediante la compilazione e la successiva trasmissione del  modulo  di
cui all'Allegato 1 al presente decreto; 
    c) custodire a bordo la documentazione relativa alle segnalazioni
inviate per un periodo non inferiore a tre anni. Copia delle medesime
segnalazioni deve essere, altresi', disponibile per  analogo  periodo
di tempo presso la societa' della nave stessa. 
  2. Il  Punto  di  contatto  nazionale,  ricevuta  la  segnalazione,
provvede ad  inserirla  all'interno  del  portale  GISIS  nonche'  ad
effettuare le comunicazioni previste  presso  l'IMO  e  lo  Stato  di
approdo,  richiedendo,  laddove  necessario,  ulteriori  elementi  di
informazione  alla  societa'  della  nave  che   ha   effettuato   la
segnalazione; 
  3. Il Punto di contatto  nazionale  monitora  il  seguito  di  ogni
singolo procedimento, corrispondendo, se del caso, con gli Stati  del
porto di approdo  oggetto  di  segnalazione  e  con  l'Organizzazione
marittima internazionale.