Art. 6 
 
Modalita' di indagine sui casi segnalati  di  presunta  inadeguatezza
  degli impianti portuali di raccolta nazionali e notifica dell'esito
  dell'indagine alle parti interessate. 
 
  1. Alla ricezione di una  segnalazione  di  presunta  inadeguatezza
relativa ad un impianto portuale di raccolta  rifiuti  ricadente  sul
territorio nazionale, da parte dell'IMO e/o di uno Stato di  bandiera
estera, il Punto di contatto nazionale: 
    a) avvia la discendente procedura di verifica, attivando all'uopo
le competenti Autorita' marittime che riferiscono, senza ritardo, gli
esiti degli accertamenti effettuati, anche alla luce delle  attivita'
di polizia marittima e delle ulteriori  verifiche  esperibili  presso
l'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, presso
l'ente  titolare  della  funzione  concessoria  nel  cui  ambito   di
giurisdizione ricade l'impianto oggetto di segnalazione; 
    b) laddove  emergano  problematiche  di  natura  infrastrutturale
degli impianti, per il tramite dell'Autorita'  competente  nazionale,
segnala l'inadeguatezza alla  Direzione  generale  per  la  vigilanza
sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
affinche' la competente Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove
non istituita, l'ente titolare della funzione concessoria, dia  corso
alle incombenze gestorie o ai conseguenti adempimenti; 
    c)  laddove  per  la  singola  fattispecie   ne   ravvisasse   la
necessita', convoca il tavolo tecnico di cui al successivo  articolo,
all'uopo eventualmente integrato con una rappresentanza  dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale interessata; 
    d) predispone  l'inserimento  sul  portale  GISIS  delle  proprie
conclusioni  circa  la  segnalazione   di   presunta   inadeguatezza,
notificando analoga informazione allo Stato di  bandiera  della  nave
che ha effettuato la segnalazione.