Art. 6 Modalita' di indagine sui casi segnalati di presunta inadeguatezza degli impianti portuali di raccolta nazionali e notifica dell'esito dell'indagine alle parti interessate. 1. Alla ricezione di una segnalazione di presunta inadeguatezza relativa ad un impianto portuale di raccolta rifiuti ricadente sul territorio nazionale, da parte dell'IMO e/o di uno Stato di bandiera estera, il Punto di contatto nazionale: a) avvia la discendente procedura di verifica, attivando all'uopo le competenti Autorita' marittime che riferiscono, senza ritardo, gli esiti degli accertamenti effettuati, anche alla luce delle attivita' di polizia marittima e delle ulteriori verifiche esperibili presso l'Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, presso l'ente titolare della funzione concessoria nel cui ambito di giurisdizione ricade l'impianto oggetto di segnalazione; b) laddove emergano problematiche di natura infrastrutturale degli impianti, per il tramite dell'Autorita' competente nazionale, segnala l'inadeguatezza alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affinche' la competente Autorita' di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, l'ente titolare della funzione concessoria, dia corso alle incombenze gestorie o ai conseguenti adempimenti; c) laddove per la singola fattispecie ne ravvisasse la necessita', convoca il tavolo tecnico di cui al successivo articolo, all'uopo eventualmente integrato con una rappresentanza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale interessata; d) predispone l'inserimento sul portale GISIS delle proprie conclusioni circa la segnalazione di presunta inadeguatezza, notificando analoga informazione allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato la segnalazione.