Art. 5 
 
Riconoscimento crediti formativi universitari nei  passaggi  tra  ITS
  Academy e corsi di laurea a orientamento professionale 
 
  1. Il riconoscimento dei  crediti  formativi  per  i  passaggi  dai
percorsi  ITS  Academy  e  i   corsi   di   laurea   a   orientamento
professionale, e viceversa,  avviene  nel  rispetto  di  modalita'  e
procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente  decreto,  nonche'
delle tabelle nazionali di  corrispondenza  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  attuativo  dell'articolo  8,
comma 2, lettera d) della legge n.  99  del  2022  ed  e'  declinato,
eventualmente, nell'ambito dei patti federativi di  cui  all'articolo
3, comma  2,  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  attraverso
modalita' di organizzazione di percorsi formativi, d'intesa  tra  gli
ITS Academy e le universita', che, in presenza di obiettivi formativi
omogenei  e  di  progettazione  condivisa,  individuano  affinita'  e
concordanze reciproche. 
  2. A coloro che abbiano conseguito il diploma  di  specializzazione
per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma  2,  lettera
a) della legge n. 99/2022 che  si  vogliano  iscrivere  ai  corsi  di
laurea a orientamento professionale, coerenti con gli  obiettivi  del
percorso   di   provenienza   secondo   le   tabelle   nazionali   di
corrispondenza, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d)  della  legge
n. 99 del 2022, sono riconosciuti un  numero  minimo  di  48  crediti
formativi universitari (CFU), corrispondenti alle ore di  laboratorio
effettuate ovvero alle ore  di  tirocinio  pratico/valutativo,  e  un
massimo di 90 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU
relativi alle attivita' formative di base  e  sono  riconoscibili  un
massimo di 12 CFU per le attivita' formative caratterizzanti. 
  3. A coloro che abbiano conseguito il diploma  di  specializzazione
superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera b) della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai  corsi
di laurea a orientamento professionale, coerenti  con  gli  obiettivi
del  percorso  di  provenienza  secondo  le  tabelle   nazionali   di
corrispondenza di cui all'allegato 2 al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d)
della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di  48
CFU corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore
di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 120 CFU, nell'ambito
dei quali non  sono  riconoscibili  i  CFU  relativi  alle  attivita'
formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12  CFU  per  le
attivita' formative caratterizzanti. 
  4.  Le  disposizioni  per  i  passaggi  dai  corsi  di   laurea   a
orientamento professionale ai  percorsi  ITS  Academy  sono  definite
all'articolo 8 del presente decreto.