Art. 6 
 
Riconoscimento dei crediti formativi degli ITS Academy per  l'accesso
  all'esame di Stato di  alcune  professioni  e  per  l'esame  finale
  relativo al conseguimento delle lauree abilitanti 
 
  1. Il riconoscimento dei crediti formativi come  crediti  formativi
validi ai fini del tirocinio  finalizzato  all'accesso  all'esame  di
Stato per specifiche professioni, di cui  al  comma  3  del  presente
articolo, avviene nel rispetto  delle  procedure  e  delle  modalita'
definite dai rispettivi albi degli ordini e dei collegi interessati. 
  2. Il riconoscimento dei crediti formativi come  crediti  formativi
validi  ai  fini  del  tirocinio  per  l'esame  finale  relativo   al
conseguimento delle lauree abilitanti, di cui al comma 4 del presente
articolo, avviene nel rispetto di modalita' e procedure di  cui  agli
articoli 9 e 10, nonche' di quelle previste nei regolamenti didattici
delle universita' di destinazione. 
  3. In attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della  legge
15 luglio 2022, n. 99, coloro che abbiano conseguito  il  diploma  di
cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n.  99  sono
ammessi agli esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione  di  agrotecnico,  geometra,  perito  agrario  e   perito
industriale, purche' il percorso formativo frequentato  sia  coerente
con le tabelle nazionali di corrispondenza  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  attuativo  dell'articolo  8,
comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022,  nonche'  comprensivo
del  tirocinio  di  sei  mesi  coerente  con  le   attivita'   libero
professionali previste dai  rispettivi  albi  cui  si  ha  titolo  ad
accedere. 
  4. Ai fini dell'ammissione all'esame finale  per  il  conseguimento
delle lauree di cui all'articolo 2 della legge 8  novembre  2021,  n.
163, le ore di tirocinio previste nei percorsi ITS Academy,  coerenti
con i corsi  di  laurea  a  orientamento  professionale,  secondo  le
tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  attuativo  dell'articolo  8,  comma  2,
lettera d) della legge n.  99  del  2022  se  svolte  secondo  quanto
previsto nei decreti attuativi del Ministro dell'universita' e  della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia n. 682, n. 683 e
n. 684 del 24 maggio  2023,  sono  riconosciute  quale  attivita'  di
tirocinio  pratico/valutativo  di  cui  alla   legge   n.   163/2021,
nell'ambito delle classi in professioni tecniche per l'edilizia e  il
territorio  -  classe  LP-01,  in   professioni   tecniche   agrarie,
alimentari e forestali -  classe  LP-02  e  in  professioni  tecniche
industriali e dell'informazione - classe LP-03.