Art. 7 
 
Riconoscimento dei crediti formativi universitari  nei  passaggi  tra
  ITS  Academy  e  corsi  di  laurea  e  corsi  di  studio   per   il
  conseguimento del diploma  accademico  nelle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM 
 
  1. Il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi
tra i percorsi ITS Academy e i corsi di laurea avviene  nel  rispetto
di modalita' e procedure di cui agli articoli 9  e  10  del  presente
decreto delle relative tabelle nazionali di corrispondenza di cui  al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   attuativo
dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022. 
  2. Gli allievi iscritti a un  percorso  ITS  Academy  che  vogliano
passare a un corso di laurea o a un corso di  diploma  accademico  di
primo livello del  sistema  AFAM,  coerenti  con  gli  obiettivi  del
percorso  di   provenienza,   secondo   le   tabelle   nazionali   di
corrispondenza  nazionali  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d)
della legge n. 99 del 2022 per i crediti maturati nei predetti  corsi
possono ottenere il relativo riconoscimento solo se hanno frequentato
l'ultima annualita' del percorso e fino a un massimo  di  60  crediti
formativi universitari (CFU)  o  accademici  (CFA),  nell'ambito  dei
quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attivita'  formative
di base e sono riconoscibili fino a un  massimo  di  24  CFU  per  le
attivita' formative caratterizzanti. 
  3. A coloro che abbiano conseguito i  diplomi  di  specializzazione
per le tecnologie applicate e di specializzazione  superiore  per  le
tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e  b)
della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di  laurea,
coerenti con gli obiettivi del percorso  di  provenienza  secondo  le
tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  attuativo  dell'articolo  8,  comma  2,
lettera d) della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti  fino  a  un
massimo di 60 crediti formativi universitari  (CFU)  nell'ambito  dei
quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attivita'  formative
di base e sono riconoscibili fino a un  massimo  di  24  CFU  per  le
attivita' formative caratterizzanti. 
  4. A coloro che abbiano conseguito i  diplomi  di  specializzazione
per le tecnologie applicate e di specializzazione  superiore  per  le
tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e  b)
della legge n. 99/2022 che si vogliano iscrivere ai corsi di  diploma
accademico di primo  livello  del  sistema  AFAM,  coerenti  con  gli
obiettivi del percorso di provenienza, secondo le  tabelle  nazionali
di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d)  della  legge
n. 99 del 2022 sono riconosciuti fino a  un  massimo  di  60  crediti
formativi accademici (CFA).