Art. 9 
 
          Modalita' di riconoscimento dei crediti formativi 
 
  1. Il riconoscimento dei crediti formativi e' garantito  per  tutti
gli  allievi  che  dopo  essere  stati   iscritti   a   un   percorso
universitario  vogliano  iscriversi  a  un  percorso  ITS  Academy  e
viceversa,  nonche'  anche  in  caso  di  mancato  completamento  del
percorso formativo o di mancato superamento delle prove  di  verifica
finale. 
  2. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene sulla base delle
tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  attuativo  dell'articolo  8,  comma  2,
lettera d) della legge n. 99 del 2022 in coerenza con quanto previsto
dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
  3. Il trasferimento da un percorso a un altro con il riconoscimento
dei crediti gia' maturati e'  effettuato  esclusivamente  su  istanza
della studentessa o dello studente nei limiti delle disponibilita' di
posti  nelle  classi  di  riferimento  degli   ITS   Academy,   delle
universita' e degli istituti del sistema AFAM interessati. 
  4. Il riconoscimento dei crediti valorizza le conoscenze e abilita'
professionali certificate in base  alla  normativa  vigente  e  tiene
conto   dei   risultati   di   apprendimento,   in   rapporto    alle
caratteristiche del percorso al quale si chiede di accedere, maturati
anche attraverso esercitazioni pratiche e laboratoriali,  tirocini  e
stage. 
  5. La determinazione dell'annualita' di inserimento per i  percorsi
ITS Academy e delle propedeuticita' per i percorsi universitari e del
sistema AFAM sono basate sul riconoscimento  dei  crediti  posseduti,
sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello a  cui  la
studentessa e lo studente chiede di  accedere,  considerando  le  sue
effettive potenzialita' di prosecuzione del percorso di destinazione.