Art. 9 Modalita' di riconoscimento dei crediti formativi 1. Il riconoscimento dei crediti formativi e' garantito per tutti gli allievi che dopo essere stati iscritti a un percorso universitario vogliano iscriversi a un percorso ITS Academy e viceversa, nonche' anche in caso di mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale. 2. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene sulla base delle tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022 in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 3. Il trasferimento da un percorso a un altro con il riconoscimento dei crediti gia' maturati e' effettuato esclusivamente su istanza della studentessa o dello studente nei limiti delle disponibilita' di posti nelle classi di riferimento degli ITS Academy, delle universita' e degli istituti del sistema AFAM interessati. 4. Il riconoscimento dei crediti valorizza le conoscenze e abilita' professionali certificate in base alla normativa vigente e tiene conto dei risultati di apprendimento, in rapporto alle caratteristiche del percorso al quale si chiede di accedere, maturati anche attraverso esercitazioni pratiche e laboratoriali, tirocini e stage. 5. La determinazione dell'annualita' di inserimento per i percorsi ITS Academy e delle propedeuticita' per i percorsi universitari e del sistema AFAM sono basate sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello a cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, considerando le sue effettive potenzialita' di prosecuzione del percorso di destinazione.