PIANO NAZIONALE D'AZIONE PER IL RADON 2023-2032 Sommario PREMESSA 1 ASPETTI GENERALI 1.1 Il radon Elemento radon Meccanismo d'azione Provenienza del radon Ingresso del radon negli edifici Fattori di rischio 1.2 Situazione sanitaria e radon in Italia Indagine nazionale Piano nazionale del 2002 Stima dell'impatto sanitario in Italia Attivita' svolte dalle Regioni e Province autonome 1.3 Quadro normativo Disposizioni della comunita' europea Evoluzione normativa nazionale Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 Leggi regionali 2 OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO 2.1 Lavori di preparazione Lavori propedeutici Gruppo di lavoro tecnico 2.2 Obiettivi Finalita' generali Obiettivi specifici Costi e fonti di finanziamento 2.3 Struttura del Piano Schema funzionale della struttura Partecipazione delle Regioni e Province autonome e delle ARPA/APPA Schema sinottico 3 ASSI E AZIONI DEL PIANO 3.1 Asse 1. Misurare: individuazione delle situazioni di maggiore esposizione Azione 1.1 Metodologie e strategie per lo svolgimento di campagne di misurazione del radon indoor Azione 1.2 Indicazioni e criteri per la caratterizzazione del territorio su base geologica Azione 1.3 Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro, di attivita' lavorative e di edifici con accesso del pubblico a maggior rischio Azione 1.4 Registrazione dei dati sulla concentrazione di radon Azione 1.5 Protocolli per la misurazione della concentrazione di radon indoor e la stima dell'esposizione integrata Azione 1.6 Indicazioni riguardanti i livelli prestazionali e le modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon Azione 1.7 Criteri per l'individuazione delle aree prioritarie 3.2 Asse 2. Intervenire: strumenti per la prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor Azione 2.1. Indicazioni riguardanti gli interventi di risanamento Azione 2.2 Indicazioni per prevenire e ridurre l'ingresso del radon nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni Azione 2.3. Identificazione di materiali da costruzione con maggiore esalazione di radon Azione 2.4 Indicazioni riguardanti la formazione e la qualificazione degli esperti in interventi di risanamento radon Azione 2.5 Indicazione dei dati sugli interventi di risanamento Azione 2.6. Connessione con programmi di prevenzione del fumo Azione 2.7 Connessioni con programmi di qualita' dell'aria indoor ed efficientamento energetico 3.3 Asse 3. Coinvolgere: informazione, educazione, formazione e divulgazione Azione 3.1. Osservatorio nazionale radon Azione 3.2. Strategie di comunicazione e promozione di campagne informative Azione 3.3. Sviluppo di un piano formativo rivolto ai lavoratori e alle figure professionali di sicurezza che operano in ambito pubblico e privato Azione 3.4 Educazione Azione 3.5. Partecipazione Azione 3.6 Citizen science: una strategia per la riduzione dell'esposizione al radon nelle abitazioni 4 APPENDICI 4.1 Appendice all'Azione 1.1 Parte 1 - Linee guida per la realizzazione di indagini volte all'individuazione delle aree prioritarie Parte 2 - Linee guida per l'individuazione, all'interno delle aree prioritarie, delle abitazioni con concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento Questionario 4.2 Appendice all'Azione 1.2 4.3 Appendice all'Azione 1.3 4.4 Appendice alle Azioni 2.1 e 2.2 4.5 Appendice all'Azione 2.4 5 ACRONIMI E RIFERIMENTI 5.1 Acronimi 5.2 Riferimenti bibliografici e sitografici Premessa Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, il Piano nazionale d'azione per il radon deve essere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, in conformita' con le disposizioni normative nazionali e comunitarie contiene gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell'esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Esso descrive la linea d'azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre l'esposizione della popolazione al radon. Il radon e' un gas nobile radioattivo naturale. E' invisibile, inodore, incolore e insapore ed e' un prodotto intermedio del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell'acqua e nei materiali da costruzione. Poiche' e' un gas, il radon puo' facilmente uscire e accumularsi nell'aria, all'aperto si diluisce e si disperde, ma all'interno, in ambienti chiusi, si concentra soprattutto quando la ventilazione degli edifici non e' sufficiente. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all'interno degli edifici. Se inalato, i suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell'epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi. Il radon e' stato classificato, infatti, dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene per le quali vi e' la massima evidenza di cancerogenicita'. La concentrazione di attivita' del radon nell'aria e' misurata in Becquerel per metro cubo (Bq/m3 ), che corrisponde a un decadimento radioattivo al secondo in un metro cubo d'aria. Studi scientifici hanno dimostrato che esiste una correlazione statistica tra la concentrazione di radon in aria e il rischio di tumore ai polmoni e che questo rischio aumenta di circa il 16% per ogni 100 Bq/m3 di incremento di concentrazione media di radon, rispetto al rischio medio statistico di tumore al polmone. Se poi si e' sottoposti ad altri fattori cancerogeni, quali ad esempio il fumo di sigaretta, il rischio aggiuntivo aumenta ulteriormente. In Italia la concentrazione media di radon negli edifici e' tra i 70 e i 75 Bq/m3 (Indagine nazionale del 1989-1994). In recepimento della direttiva 2013/59/Euratom e' stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, successivamente modificato, da ultimo con il decreto legislativo correttivo e integrativo 25 novembre 2022 n. 203. Oltre a una revisione ed estensione delle disposizioni sulla protezione dal radon nei luoghi di lavoro il decreto contiene, per la prima volta, indicazioni sulla protezione dal radon nelle abitazioni. Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 definisce il livello di riferimento come quel valore di dose efficace o di dose equivalente o di concentrazione di attivita' al di sopra del quale non e' appropriato consentire le esposizioni, e stabilisce i valori di riferimento di concentrazione media di attivita' di radon in aria sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni, distinguendo le abitazioni in esistenti e di nuova costruzione, cioe' costruite dopo il 31 dicembre 2024. Inoltre, secondo il principio di ottimizzazione, si deve cercare di mantenere l'esposizione al livello piu' basso ragionevolmente realizzabile, anche al di sotto del livello di riferimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Il Piano nazionale d'azione per il radon agisce su tre macro aree strategiche, declinate in azioni, a loro volta articolate in attivita'. Le azioni indicate dal Piano mirano a ridurre il numero dei casi di tumore polmonare causati dall'esposizione al radon e ai suoi prodotti di decadimento. Per raggiungere questo obiettivo, devono essere individuati luoghi di lavoro e abitazioni con elevata concentrazione di radon e devono essere adottate misure per prevenire e ridurre la concentrazione di radon indoor. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino le zone, dette "aree prioritarie" in cui il livello di riferimento di 300 Bq/m3 e' superato nel 15% di edifici e all'interno delle quali si definiscono le priorita' d'intervento. Il Piano fornisce elementi per l'individuazione delle aree uniformando strategie e metodologie per le campagne di misurazione sul territorio nazionale e fornendo una mappatura della radioattivita' naturale potenziale del territorio nazionale su base geologica. Ricerca, sviluppo, educazione, formazione e informazione sono promossi affinche' possa essere garantita la migliore protezione possibile dal radon. Per ridurre la concentrazione media di radon indoor in Italia la popolazione deve essere informata dei rischi dovuti all'esposizione al radon, questo favorira' le misurazioni volontarie e l'implementazione di interventi di risanamento, quando necessari. La protezione dal radon deve essere considerata come una necessaria garanzia di qualita' nel caso di nuovi progetti di costruzione, per questo sono stabilite regole sull'edilizia e sui materiali da costruzione per i nuovi edifici e per le abitazioni e i luoghi di lavoro esistenti. Il Piano prende in considerazione una riduzione diffusa della concentrazione di radon negli edifici con concentrazione superiore ai 200 Bq/m3 , dando la priorita' a quelli che superano i 300 Bq/m3 , ma agendo anche su concentrazioni minori. L'allegato III del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 contiene gli elementi che il Piano deve prendere in considerazione. Tra questi vi sono le problematiche di associazione della protezione dal radon ai corrispondenti programmi di intervento, inclusi quelli sulla prevenzione del fumo, sul risparmio energetico e sulla qualita' dell'aria negli ambienti chiusi. Per quanto riguarda il risparmio o efficientamento energetico, sono disponibili vari incentivi economici che hanno recentemente dato un notevole impulso agli interventi sugli edifici. Come e' dimostrato da numerosi studi, tali interventi possono produrre un aumento della concentrazione di radon indoor specialmente se realizzati con modalita' che non tengono conto del loro impatto sulla concentrazione di radon e se non vengono contemporaneamente abbinati interventi di risanamento da radon. Questo puo' rappresentare un problema rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'esposizione al radon e dei casi di tumore polmonare associati. Gli interventi riguardanti l'efficientamento energetico degli edifici devono quindi tenere conto del radon affinche' nell'ambito del medesimo intervento edilizio si abbia un risanamento dal punto di vista sia energetico sia del radon. Va assolutamente evitato che un intervento di risparmio energetico causi un peggioramento della esposizione al radon. La realizzazione del Piano e' monitorata dall'Osservatorio nazionale radon, organismo al quale partecipano le amministrazioni competenti in materia, e che verifica e restituisce i risultati delle iniziative assunte in attuazione del Piano stesso. Ha funzione di garante per i cittadini e per gli amministratori e assicura la diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione delle azioni del Piano. Attraverso la promozione di esempi virtuosi e di situazioni territoriali di eccellenza cura l'avanzamento progressivo e uniforme delle misure programmate. L'Osservatorio inoltre valuta la possibilita' di una revisione dei criteri di individuazione delle aree prioritarie e dei livelli di riferimento, facendo delle proposte alle amministrazioni competenti. Il Piano e' aggiornato con una cadenza almeno decennale, fatta salva la possibilita' di ridurre la durata sulla base delle valutazioni dell'Osservatorio. Nelle previsioni normative di adozione del Piano nazionale d'azione per il radon, il legislatore ha individuato uno strumento concertato e concordato dalle amministrazioni centrali e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto tecnico-scientifico dell'ISIN e dell'ISS. Il rispetto di questa volonta' determinera' il successo del Piano che sara' possibile grazie al contributo di tutte le amministrazioni ed enti tecnici coinvolti, centrali e territoriali, e al corretto e sinergico coinvolgimento della popolazione. 1 Aspetti generali 1.1 Il radon Elemento radon Il radon (Rn) e' un gas nobile radioattivo presente in natura, incolore, inodore, insapore, inerte, del quale normalmente non si avverte la presenza. E' originato dalle serie naturali dei radionuclidi primordiali naturalmente presenti nella crosta terrestre e nelle rocce:238 U (uranio),235 U e232 Th (torio). Il suo isotopo di maggior rilevanza ai fini radioprotezionistici e' il222 Rn, e' uno dei prodotti di decadimento dell'238 U [1]. Tale isotopo, infatti, ha un tempo di dimezzamento di alcuni giorni (circa 3,8 giorni) e puo' comportare rischi per la salute dell'uomo. Gli altri isotopi del radon, prodotti invece dalle catene di decadimento dell'235 U e del232 Th, rispettivamente il219 Rn (detto actinon) e il220 Rn (detto thoron), hanno tempi di dimezzamento talmente brevi, dell'ordine di secondi, da renderli scarsamente pericolosi per la salute umana. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 1: Schema della catena di decadimento dell'238Uranio [2] Il radon e' stato classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), attraverso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (AIRC), nel gruppo 1 delle sostanze per le quali vi e' la massima evidenza di cancerogenicita', poiche' rappresenta uno dei principali fattori di rischio di tumore ai polmoni, dopo il fumo [3]. A livello mondiale la principale sorgente di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti e' data dal radon (42%), seguita dall'esposizione medica (20%) [4]. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 2: Sorgenti di esposizione alle radiazioni ionizzanti [5] Tabella 1: Dose annuale media dovuta alle diverse sorgenti di esposizione alle radiazioni ionizzanti [4] +-------------------------------------------------------------------+ | Sorgente | Dose annuale media (mSv) | +--------------------------------+----------------------------------+ | Esposizione a sorgenti naturali | +--------------------------------+----------------------------------+ | Inalazione (gas radon) | 1,26 | +--------------------------------+----------------------------------+ | Irradiazione terrestre esterna | 0,48 | +--------------------------------+----------------------------------+ | Ingestione | 0,29 | +--------------------------------+----------------------------------+ | Radiazione cosmica | 0,39 | +--------------------------------+----------------------------------+ | Totale naturale | 2,4 | +--------------------------------+----------------------------------+ | Esposizione a sorgenti artificiali | +--------------------------------+----------------------------------+ | Esposizione medica | 0,6 | +--------------------------------+----------------------------------+ | Totale artificiale | 0,6* | +--------------------------------+----------------------------------+ *ci sono altre esposizioni dovute a sorgenti artificiali, ma la dose risulta inferiore a 0,005 mSv Meccanismo d'azione Il radon e' un gas nobile e per questo non e' reattivo dal punto di vista chimico, per cui la maggior parte del radon inalato durante la fase di respirazione viene espulsa nella fase di espirazione. I suoi prodotti di decadimento, invece, sono chimicamente ed elettricamente reattivi. In parte rimangono liberi nell'aria e in parte si attaccano al particolato atmosferico (vapore acqueo, polveri sospese e fumo di sigaretta) e possono essere inalati [6]. Il radon, decadendo, si trasforma prima in polonio (Po), poi in piombo (Pb) e bismuto (Bi), atomi a loro volta radioattivi, ma non piu' gassosi bensi' solidi che si mescolano al pulviscolo e vengono inalati con la respirazione. Durante la respirazione, i prodotti di decadimento del radon si possono depositare sulle cellule dell'epitelio bronchiale e le particelle alfa, emesse da questi ultimi, possono provocare danni al DNA, che se non vengono riparati dai meccanismi propri della cellula possono evolvere, dando vita a processi di cancerogenesi [6]. Maggiore e' la quantita' di radon, maggiore e' la quantita' dei suoi prodotti di decadimento e maggiore e' la probabilita' che qualche danno non venga riparato. E' importante ricordare che non esiste un livello di concentrazione di esposizione al radon al di sotto del quale non sono presenti rischi di insorgenza di tumore al polmone. Provenienza del radon Il radon si trova nel terreno e nelle rocce, sia pur in quantita' molto diverse, in relazione alle caratteristiche geologiche del terreno quali la concentrazione degli elementi precursori, la permeabilita', la presenza di fratture/faglie, l'umidita' e l'orientamento dei pendii. A causa della sua natura gassosa e della sua inerzia chimica, il radon puo' diffondere rapidamente dal luogo in cui si forma fino a raggiungere lo spazio esterno. All'aperto si disperde, mentre nei luoghi chiusi, si concentra (radon indoor). La concentrazione di radon negli edifici dipende anche dalle loro caratteristiche strutturali, in particolare dalle caratteristiche dell'interfaccia tra edificio e suolo, dai materiali utilizzati per la costruzione, dalla tipologia costruttiva, dal ricambio di aria interna, dovuto alla ventilazione naturale (porte e finestre), e dagli impianti di ventilazione forzata. Le principali fonti di ingresso del radon negli ambienti di vita e di lavoro sono [6]: • il suolo circostante e sottostante l'edificio; • i materiali da costruzione, quali tufo, graniti, pozzolane, porfidi, usati nella costruzione o come rivestimenti interni; • l'acqua presente nel sottosuolo ad alto contenuto di radon; • l'aria esterna. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 3: Contributi relativi alle diverse sorgenti di radon [7] Ingresso del radon negli edifici Poiche' il suolo costituisce la principale sorgente di radon indoor, la maggior parte degli interventi di risanamento e' indirizzata a limitare il suo ingresso dal suolo. L'interno degli edifici e' generalmente in depressione rispetto all'esterno, a causa della differenza di temperatura tra interno ed esterno, cio' fa si' che il radon diffonda verso l'interno degli edifici stessi [6,8]. Tale fenomeno e' detto effetto camino. Le principali vie di ingresso del radon negli edifici sono: • fessure nei pavimenti; • giunzioni del pavimento e della parete; • passaggi degli impianti termici idraulici, delle utenze elettriche, del gas. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 4: Principali vie di ingresso del radon negli edifici [5] La concentrazione di radon indoor puo' subire sensibili variazioni giornaliere e stagionali. Solitamente si osserva un incremento di radon indoor nelle prime ore del mattino, a causa del mancato ricambio di aria e della differenza di temperatura tra interno ed esterno. Per motivi analoghi si registrano concentrazioni di radon piu' alte in inverno che in estate [8]. Per questo le misure di concentrazione di radon solitamente si estendono in un arco temporale di un anno. Inoltre, va sottolineato che interventi di efficientamento energetico, quali rivestimenti a protezione delle escursioni termiche o infissi a tenuta stagna, possono ridurre le vie di fuga naturali del radon e aumentare l'escursione termica tra interno ed esterno degli edifici, incrementando cosi' la depressione nelle abitazioni e l'ingresso del radon dal sottosuolo. Fattori di rischio L'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro aumenta il rischio di cancro ai polmoni e l'aumento e' statisticamente significativo anche per esposizioni prolungate a concentrazioni di radon medio-basse, ovvero livelli che si trovano comunemente in molte abitazioni [9] e luoghi di lavoro. Studi epidemiologici hanno evidenziato una relazione di tipo lineare tra rischio relativo di cancro ai polmoni e concentrazione di radon negli ambienti di vita e di lavoro [10,11,12]. La concentrazione di radon in aria si misura in Becquerel su metro cubo (Bq/m3 ), che corrisponde al numero di decadimenti radioattivi al secondo che avvengono in un metro cubo di aria. E' stato stimato, utilizzando la concentrazione media di radon a lungo termine e tenendo conto della variabilita' della concentrazione di radon, un aumento del rischio di sviluppare il tumore ai polmoni pari a circa il 16% per ogni 100 Bq/m3 di incremento di concentrazione media di radon [10]. Se poi le cellule polmonari sono esposte ad altre sostanze cancerogene, come quelle contenute nel fumo di sigaretta, la probabilita' di rischio di cancro al polmone aumenta ulteriormente. I rischi dovuti al fumo e al radon si moltiplicano tra di loro [13]. Il rischio assoluto cumulativo, e cioe' la possibilita' di avere il cancro ai polmoni entro l'eta' di 75 anni, per esposizioni continuative a livelli di radon di 0, 100, 400 e 800 Bq/m3 , sarebbe rispettivamente dello 0,41%, 0,47%, 0,67% e 0,93% nei non fumatori, contro il 10,1%, 11,6%, 16,0% e 21,6% nei fumatori [10]. La protezione dal radon va ovviamente applicata a entrambe le categorie (fumatori e non fumatori), il numero di casi evitabili con la riduzione dell'esposizione al radon varia a seconda che la riduzione dell'esposizione al radon avvenga in proporzioni diverse per fumatori e non fumatori, per cui sara' utile tenere sotto controllo l'andamento dell'implementazione del Piano anche in relazione a questo importante parametro. 1.2 Situazione sanitaria e radon in Italia Indagine nazionale Le informazioni e le conoscenze sulla distribuzione del radon indoor in Italia derivano essenzialmente dalla base informativa acquisita negli anni attraverso le indagini di misura della concentrazione di radon in aria effettuate a livello nazionale, regionale o locale. Nell'ambito della prima indagine nazionale degli anni 1989-98, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) e dall'allora Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), funzioni successivamente trasferite all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e oggi attribuite all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e svolta in collaborazione con gli Assessorati alla Sanita' delle Regioni e Province autonome e i Centri di Riferimento Regionali per il controllo della Radioattivita' Ambientale (CRR), istituiti con la Circolare n. 2 del 1987 del Ministero della Salute (MS), ora confluiti nelle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), si e' stimato che il valore della concentrazione media nazionale di radon e' pari a circa 70 Bq/m3 [14]. Durante questa campagna venne effettuata una misura di concentrazione media annua di radon su circa 5000 abitazioni sparse su tutto il territorio italiano. Circa il 4,2% delle abitazioni sottoposte a misura presentavano valori di concentrazione media annua di radon superiori ai 200 Bq/m3 e lo 0,9% valori superiori ai 400 Bq/m3 . Inoltre, nelle aree di origine vulcanica, fu riscontrata un'influenza dei materiali da costruzione sulla concentrazione di radon indoor. Tabella 2: Prima indagine nazionale per la misura di concentrazione media di radon [15] ===================================================================== |Regioni e Province | Concentra- |Abitazioni|Abitazioni|Abitazioni| | autonome |zione media |>200Bq/m³ |>300Bq/m³ |>400Bq/m³ | | | di radon | | | | | | ± Std.Err. | | | | | | (Bq/m³) | % | % | % | +=====================+============+==========+==========+==========+ | Abruzzo | 60±6 | 4,9 | 2,9 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Basilicata | 30±2 | 0 | 0 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Bolzano provincia | 70±8 | 5,7 | 0 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Calabria | 25±2 | 0,6 | 0 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Campania | 95±3 | 6,2 | 1,4 | 0,3 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Emilia-Romagna | 44±1 | 0,8 | 0,3 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ |Friuli-Venezia Giulia| 99±8 | 9,6 | 5,7 | 4,8 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Lazio | 119±6 | 12,2 | 6,3 | 3,4 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Liguria | 38±2 | 0,5 | 0 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Lombardia | 111±3 | 8,4 | 4,2 | 2,2 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Marche | 29±2 | 0,4 | 0 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Molise | 43±6 | 0 | 0 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Piemonte | 69±3 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Puglia | 52±2 | 1,6 | 0,3 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Sardegna | 64±4 | 2,4 | 0 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Sicilia | 35±1 | 0 | 0 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Toscana | 48±2 | 1,2 | 0,3 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Trento provincia | 49±4 | 1,3 | 0 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Umbria | 58±5 | 1,4 | 0 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Valle d'Aosta | 44±4 | 0 | 0 | 0 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ | Veneto | 58±2 | 1,9 | 0,8 | 0,3 | +---------------------+------------+----------+----------+----------+ Le concentrazioni medie delle Regioni e Province autonome hanno mostrato valori che variano da circa 30 Bq/m3 (Calabria, Marche, Basilicata) fino a concentrazioni di 100 Bq/m3 e oltre (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia). Discorso a parte merita il radon nelle acque. Il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n.28 "Attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano" [16] e il decreto del MS del 2 agosto 2017 [17], rappresentano le normative di riferimento nazionali che disciplinano i controlli della radioattivita' nelle acque destinate al consumo umano ai fini della tutela della salute. Si stima che solo circa il 9% dell'esposizione complessiva della popolazione alla radioattivita' sia causato dall'ingestione di acqua e alimenti, mentre e' molto piu' alto il contributo dovuto all'inalazione (circa il 42%, dovuto essenzialmente al radon) [7]. Il radon presente come gas disciolto nelle acque sotterranee puo' essere rilasciato in atmosfera e accumularsi negli ambienti chiusi, e quindi valutato nella concentrazione media annua di radon indoor. La dose efficace dovuta a inalazione di tale gas radioattivo e dei suoi radionuclidi figli e' normalmente maggiore della dose dovuta a ingestione, per cui la presenza di elevate concentrazioni di radon nelle acque puo' essere associata al rischio di un incremento non trascurabile della dose per inalazione. Alcune attivita' lavorative che richiedono movimentazione delle acque sono oggetto d'interesse dal punto di vista della radioprotezione, per cui sono state inserite all'interno del Piano tra le specifiche tipologie di luoghi di lavoro. Piano nazionale del 2002 In Italia, nel 2002, il MS aveva predisposto, in collaborazione con diversi esperti provenienti da enti nazionali e regionali, un primo Piano Nazionale Radon (PNR), tuttora disponibile on line sul portale web del Ministero [18]. A differenza del presente Piano, quello del 2002 non discendeva da obblighi normativi specifici, ma prevedeva comunque una serie di azioni centrali e regionali, e ne stimava i costi di attuazione per i successivi sei anni di applicazione in circa 12,5 milioni di Euro complessivi, di cui circa 7,65 da destinarsi alle Regioni e Province autonome, e 4,85 a strutture nazionali (enti centrali). Al fine di dare avvio alle azioni centrali (principalmente azioni di coordinamento), nel 2005 il MS, tramite il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), affidava all'ISS un primo progetto CCM (triennale): "Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia". Al sottocomitato tecnico-scientifico del progetto (organismo di indirizzo, controllo e coordinamento previsto in generale dalle regole di gestione dei progetti CCM) venivano chiamati a partecipare, oltre ai referenti ministeriali, rappresentanti del Dipartimento sicurezza nucleare e radioprotezione dell'ISPRA (poi divenuto ISIN), dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL, poi confluito in INAIL), delle Regioni e Province autonome (Assessorati alla sanita' e, in qualche caso, Assessorati all'ambiente) e delle ARPA/APPA. Successivamente, nel 2012, al fine di proseguire nello sviluppo delle azioni centrali di coordinamento, il Ministero affidava ancora all'ISS un secondo progetto CCM biennale: "Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia: seconda fase di attuazione". Non era piu' prevista dalle regole CCM l'istituzione di un sottocomitato tecnico scientifico, ma l'ISS assicurava il coinvolgimento e la collaborazione dei rappresentanti degli enti sopra citati. Nel 2014 il MS affidava all'INAIL, in collaborazione con quattro Regioni e con l'ISS, il progetto CCM biennale: "Applicazione di una procedura di valutazione degli interventi di prevenzione primaria del cancro polmonare derivante da esposizione al radon indoor". Infine, nel 2015, a valle della pubblicazione della direttiva 2013/59/Euratom, questa volta con finanziamento diretto della Direzione generale della prevenzione sanitaria, veniva affidato dal MS all'ISS un terzo progetto di durata annuale: "Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore al polmone: proseguimento delle attivita' in corso ed elaborazione, insieme al Gruppo di Coordinamento Nazionale Radon (GCNR), di proposte per il nuovo Piano Nazionale Radon previsto dalla direttiva 2013/59/Euratom", con la novita' dell'istituzione del GCNR quale organismo collegiale di coordinamento, a cui erano stati chiamati a partecipare esperti degli enti sopra citati e due esperti per ogni Regione e Provincia autonoma. Nell'ambito di detti progetti sono stati prodotti numerosi documenti tecnici e rapporti di attivita', e' stato realizzato il sito tematico sul portale ISS "Il radon e il Piano Nazionale Radon" (al momento non attivo), e sono stati organizzati diversi convegni e corsi di formazione e aggiornamento, indirizzati principalmente al personale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle ARPA/APPA. A margine, l'ISS ha inoltre pianificato, coordinato e condotto, in collaborazione con Telecom-Italia, una seconda indagine nazionale, che ha coinvolto piu' di 5500 abitazioni di lavoratori Telecom, distribuite in tutte le Province e in piu' di 1800 Comuni [19]. In conclusione, l'insieme di questi progetti ha permesso di ottenere, oltre alle pubblicazioni sul rischio di tumore polmonare riportate in bibliografia [20] e [21], un coordinamento delle attivita' delle Regioni e Province autonome parziale, ma gia' sufficientemente avanzato, e di poter focalizzare, sviluppare e condividere, per la situazione del momento, conoscenze su diverse tematiche tecniche specifiche, quali, ad esempio, i requisiti per le indagini territoriali nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, le azioni di risanamento e prevenzione, la validazione di indicatori di risultato attendibili e l'informazione al pubblico. Tale insieme di conoscenze, aggiornate, cosi' come i meccanismi gia' rodati di coordinamento, informano anche il presente Piano. Stima dell'impatto sanitario in Italia L'esposizione al radon e' percepita molto meno come un problema rispetto ad altri fattori di rischio quali ad esempio l'esposizione ai campi elettromagnetici ed e' per questo largamente sottovalutata. Applicando i risultati di studi epidemiologici europei [10, 11], e' stato stimato che in Italia il 10% circa dei casi di tumore al polmone, cioe' circa 3300 casi annui su un totale di oltre 30000, sono attribuibili al radon, la maggior parte dei quali si ritiene che avvenga tra fumatori ed ex-fumatori a causa dell'effetto sinergico tra radon e fumo di sigaretta. Questa percentuale varia da Regione a Regione a causa delle differenti concentrazioni di radon, e tiene conto in molti casi delle misure di concentrazione di radon risalenti alla prima indagine nazionale degli anni 89-98 [15]. Tabella 3: Stime di casi annui di tumore polmonare attribuibili all'esposizione al radon nelle abitazioni [21] ===================================================================== | | |Numero di casi stimati| Percentuale rispetto | |Regioni e | Casi |attribuibili al radon | ai casi osservati | |Province |osservati+========+=============+======================+ |autonome | totali | Stima |Intervallo di| Stima |Intervallo di| | | |puntuale|confidenza al|puntuale|confidenza al| | | | | 95% | | 95% | +===========+=========+========+=============+========+=============+ |Abruzzo | 548 | 48 | (16-86) | 9% | (3%-16%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Basilicata | 210 | 10 | (3-18) | 5% | (1%-9%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Bolzano | | | | | | | provincia | 183 | 19 | (6-33) | 10% | (3%-18%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Calabria | 675 | 26 | (8-48) | 4% | (1%-7%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Campania | 2886 | 377 | (130-651) | 13% | (5%-23%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Emilia- | | | | | | | Romagna | 2762 | 179 | (59-328) | 6% | (2%-12%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Friuli- | | | | | | |Venezia | 770 | 107 | (37-183) | 14% | (5%-24%) | |Giulia | | | | | | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Lazio | 3380 | 551 | (194-926) | 16% | (6%-27%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Liguria | 1185 | 68 | (22-125) | 6% | (2%-11%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Lombardia | 5755 | 877 | (306-1487) | 15% | (5%-26%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Marche | 833 | 36 | (12-68) | 4% | (1%-8%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Molise | 121 | 8 | (3-14) | 7% | (2%-12%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Piemonte | 2836 | 286 | (96-506) | 10% | (3%-18%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Puglia | 1786 | 135 | (45-244) | 8% | (3%-14%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Sardegna | 771 | 71 | (24-127) | 9% | (3%-16%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Sicilia | 2177 | 114 | (37-211) | 5% | (2%-10%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Toscana | 2271 | 161 | (53-293) | 7% | (2%-13%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Trento | | | | | | |provincia | 237 | 17 | (6-31) | 7% | (3%-13%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Umbria | 454 | 39 | (13-69) | 9% | (3%-15%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Valle | | | | | | |d'Aosta | 71 | 5 | (2-8) | 7% | (3%-11%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Veneto | 2734 | 233 | (77-419) | 9% | (3%-15%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ |Italia | 32642 | 3326 | (1118-5882) | 10% | (3%-18%) | +-----------+---------+--------+-------------+--------+-------------+ Dato l'andamento log-normale dei livelli di radon indoor (figura 5), si stima che il progressivo abbassamento delle concentrazioni di radon consentira' una riduzione dei casi di tumore polmonare. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 5: Distribuzione della concentrazione di radon nelle abitazioni italiane come trasformazione logaritmica e grafico di probabilita' normale. La figura mostra il modello log-normale non regolato [15] Come previsto al comma 3, dell'art. 14 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 l'ISS conduce specifici programmi, studi e ricerche epidemiologiche, inclusa la valutazione dell'impatto sanitario, promossi dal Ministero della salute, sugli effetti dell'esposizione a concentrazioni di radon sulla salute umana, anche acquisendo i relativi dati dagli organi del SSN. Tutti i dati che verranno raccolti nell'ambito del PNAR saranno resi disponibili all'ISS per i programmi di valutazione, prevenzione e riduzione del rischio di insorgenza delle patologie sanitarie conseguenti all'esposizione al radon. L'ottimizzazione al di sotto del livello di riferimento determinera' ulteriori riduzioni delle esposizioni al radon, con riduzione dei casi di tumore polmonare e conseguente beneficio per la salute pubblica. Per ottenere risultati significativi e' necessario un numero elevato di risanamenti nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Attivita' svolte dalle Regioni e Province autonome Parte di provvedimento in formato grafico Figura 6: Mappa delle concentrazioni medie di radon stimate dall'indagine nazionale 1989-1998 [22] In seguito alla prima indagine nazionale le Regioni e Province autonome hanno continuato a effettuare indagini e campagne di misura, soprattutto nelle scuole e nelle abitazioni, per individuare le aree a elevata probabilita' di alte concentrazioni di radon (analoghe alle aree prioritarie di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101), le cosiddette aree prioritarie di intervento, in accordo a quanto stabilito nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 [23]. La Regione Sardegna ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.241 del 14-10-2022) l'elenco delle aree prioritarie in cui si stima pari o superiore al 15 per cento la percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq/m3 di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria, individuate con D.G.R. n. 20/71 del 12.02.2019. La Regione Piemonte con D.G.R. 25 Novembre 2022, n. 61-6054 ha individuato le aree prioritarie di intervento ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, dandone comunicazione nel Bollettino Ufficiale n. 02 del 12 / 01 / 2023 della Regione Piemonte e provvedendo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.93 del 20-04-2023) Parte di provvedimento in formato grafico Figura 7: Quadro nazionale della mappatura delle aree a rischio radon, secondo quando riportato sui siti ARPA e APPA (non e' presente una unica legenda poiche' la mappa e' il risultato dell'unione delle mappe regionali realizzate con criteri differenti)[24] A causa della mancanza di linee guida e indicazioni nazionali, che dovevano essere emanate da una mai istituita sezione speciale della commissione tecnica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 (articolo poi soppresso, e con esso l'intera commissione tecnica, dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31), le Regioni e Province autonome hanno utilizzato metodi e criteri differenti che rendono difficile un confronto diretto tra i dati raccolti. Le metodologie di analisi dei dati sono prevalentemente riconducibili a due tecniche principali, la prima si basa su analisi statistiche, e la seconda su analisi geostatistiche [25]. Una indagine statistica e' un processo in piu' fasi che ha come obiettivo la produzione di informazioni statistiche, ossia la produzione di descrizioni riassuntive di carattere quantitativo riguardanti l'osservazione di fenomeni e situazioni. Una indagine geostatistica studia i fenomeni naturali che si sviluppano su base spaziale a partire dalle informazioni derivanti da un loro campionamento. In particolare, studia la variabilita' spaziale dei parametri che descrivono tali fenomeni [26]. Anche la suddivisione in unita' territoriali, nel corso delle diverse indagini regionali, e' risultata diversa. Alcune regioni, come Veneto [27] e Friuli Venezia Giulia [28] hanno suddiviso il proprio territorio in maglie, altre Regioni come la Toscana [29,30], il Piemonte [31] e la Provincia autonoma di Bolzano hanno usato la suddivisione in Comuni, altre regioni, quali il Lazio e l'Abruzzo [32], non hanno utilizzato unita' territoriali predefinite ma classificato aree di territorio con la stessa incidenza del fenomeno, oppure come la Campania hanno utilizzato una suddivisone basata sugli strati litologici. Sono stati adoperati anche valori di riferimento differenti per individuare le diverse aree, quali valori medi di concentrazione superiore ai 200 Bq/m3 , come nel caso della Lombardia, e valori medi superiori ai 300 Bq/m3 come nel caso del Lazio [25]. Infine, si evidenzia che le indagini regionali e di conseguenza le mappe realizzate, sono state concepite con diversi fini, quali l'individuazione delle aree a elevata concentrazione di radon, in accordo a quanto definito dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, oppure secondo scopi di ricerca e studio del territorio, e per questo sono state condotte con piani di campionamento differenti [33,34,35]. Sui siti internet di alcune ARPA/APPA e' possibile conoscere, mediante delle mappe interattive, le concentrazioni medie di attivita' di radon nei singoli comuni. Va precisato, pero', che la distribuzione dei livelli medi di concentrazione di radon all'interno di una zona rappresenta un elemento di conoscenza per la pianificazione territoriale, ma a causa dei numerosi fattori di variabilita', non costituisce un'indicazione della concentrazione nella singola abitazione, che puo' essere determinata solo attraverso una misurazione diretta [14]. Nella tabella seguente, estratta dal rapporto del 2019 elaborato dall'ISIN sulla sorveglianza della radioattivita' ambientale in Italia, sono riportati i dati aggiornati al 2018, relativi al numero di abitazioni, edifici scolastici o luoghi di lavoro in cui sono state effettuate misurazioni della concentrazione media annua di radon per Regione e Provincia autonoma. Per le abitazioni e' riportata anche la percentuale di abitazioni occupate misurate rispetto al totale [14]. Tabella 4: Abitazioni, edifici scolastici o luoghi di lavoro in cui sono state effettuate misurazioni della concentrazione media annua di radon da parte delle ARPA APPA e ISIN [14] ===================================================================== | Regioni e Province |Numero di | % di |Numero di|Numero di| | autonome |abitazioni|abitazioni| scuole |luoghi | | | misurate | occupate | misurate|di lavoro| | | | misurate |(edifici)|misurati | | | | | |(edifici)| +=========================+==========+==========+=========+=========+ | Abruzzo | 1639 | 0,32% | 607 | 260 | | Basilicata | 50 | 0,02% | 190 | 0 | | Bolzano Provincia | 2856 | 1,43% | 1419 | 1263 | | Calabria | 376 | 0,05% | 162 | 183 | | Campania | 786 | 0,04% | 0 | 0 | | Emilia-Romagna | 505 | 0,03% | 607 | 0 | | Friuli-Venezia Giulia | 4426 | 0,82% | 1721 | 3 | | Lazio | 5629 | 0,25% | 18 | 13 | | Liguria | 295 | 0,04% | 0 | 7 | | Lombardia | 3191 | 0,08% | 518 | 1368 | | Marche | 251 | 0,04% | 0 | 7 | | Molise | 28 | 0,02% | 40 | 1 | | Piemonte | 2220 | 0,12% | 1001 | 286 | | Puglia | 830 | 0,05% | 42 | 111 | | Sardegna | 1447 | 0,22% | 407 | 0 | | Sicilia | 773 | 0,04% | 15 | 5 | | Toscana | 2444 | 0,16% | 761 | 1204 | | Trento Provincia | 1754 | 0,80% | 793 | 371 | | Umbria | 73 | 0,02% | 112 | 5 | | Valle d'Aosta | 823 | 1,41% | 167 | 95 | | Veneto | 1880 | 0,10% | 1410 | 8 | | Italia | 32276 | 0,13% | 9990 | 5249 | +-------------------------+----------+----------+---------+---------+ Al fine di rappresentare in un modo piu' omogeneo la variabilita' spaziale della concentrazione di radon, tra le Regioni e Province autonome, sono state raccolte le stime delle concentrazioni medie di radon nelle abitazioni dei Comuni italiani, elaborate da ARPA/APPA e ISIN ed e' stata realizzata una rappresentazione, a livello nazionale, delle concentrazioni medie stimate di radon nelle abitazioni, basata su un'unica classificazione di valori [14]. Per maggiori dettagli sulla mappa interattiva si rimanda al sito dell'ISIN [36]. L'ISIN ha inoltre realizzato un portale web chiamato Sistema Informativo Nazionale sulla Radioattivita' (SINRAD [37]), per consentire un flusso unico e controllato dei dati di radioattivita' ambientale e per gestire in modo coordinato e strutturato le informazioni prodotte a livello nazionale. Attualmente il SINRAD presenta due sezioni: la sezione RADON in cui sono raccolti i dati delle concentrazioni di gas radon in ambienti chiusi (ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101) e la sezione RESORAD che raccoglie i dati prodotti nell'ambito della REte nazionale di SOrveglianza sulla RADioattivita' ambientale (ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101) in contesti di routine, di indagini specifiche e in casi di possibili anomalie radiometriche. In particolare, la sezione RADON raccoglie i risultati delle misurazioni di concentrazione media annua di radon in luoghi di lavoro, scuole e abitazioni, nonche' le informazioni fondamentali relative agli ambienti in cui sono state eseguite tali misurazioni e ai soggetti che le hanno attuate. I dati raccolti dal SINRAD vengono inviati alla Commissione europea per garantire un monitoraggio a livello europeo. Parte di provvedimento in formato grafico Figura 8: Carta tematica delle stime della concentrazione media di radon nelle abitazioni nei Comuni con almeno 5 misure [elaborazione ISIN su dati ISIN - ISS - ARPA - APPA 1989 - 2019] Per i dati aggiornati circa l'attivita' delle singole Regioni si rimanda ai siti regionali delle ARPA/APPA (tabella 12), dove sono presenti, oltre ai report regionali sulla radioattivita' ambientale, anche alcune mappe regionali sulla concentrazione di radon e informazioni utili per eseguire le misurazioni di concentrazione di radon. Tabella 5: Mappatura del radon in Italia ===================================================================== | Regioni e Province | Stato della mappatura regionale | | autonome | | +=====================+=============================================+ | |Campagne di misura del radon nelle abitazioni| | |e in altri edifici della Regione Abruzzo - | |Abruzzo |Prospetto riassuntivo dei dati disponibili | | |(Aprile 2017) | +---------------------+---------------------------------------------+ | |Prima indagine conoscitiva dei livelli di | |Basilicata |concentrazione radon indoor negli edifici | | |scolastici della Basilicata | +---------------------+---------------------------------------------+ | |Radon in Alto Adige. Concentrazione di radon | |Bolzano Provincia |in edifici abitati. | |autonoma |https://ambiente.provincia.bz.it/radiazioni/m| | |appa-radon.asp | +---------------------+---------------------------------------------+ | |ARPACAL - La carta del rischio radon di | |Calabria |Catanzaro e Crotone | | |ARPACAL - Carta rischio radon | +---------------------+---------------------------------------------+ |Campania |Agenti fisici - Il monitoraggio in Campania | | |2003-2007 | +---------------------+---------------------------------------------+ | |- Mappe relative alla presenza di radon in | | |Emilia-Romagna | | |https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/radio| | |attivita/radon-indoor/tabelle-radon.pdf | |Emilia Romagna |- https://salute.regione.emilia-romagna.it/no| | | rmativa-e-documentazione/rapporti/contribut| | | i/contributi-n.-51-il-radon-ambientale-in-e| | | milia-romagna-ottobre-2007 | +---------------------+---------------------------------------------+ | |http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/t| |Friuli Venezia Giulia|ema/radiazioni/radioattivita/radon/immagini/D| | |ettaglio-Radon-in-regione.jpg | +---------------------+---------------------------------------------+ |Lazio |Il monitoraggio del gas radon nel Lazio - | | |Report 2013 | +---------------------+---------------------------------------------+ |Liguria |Non disponibile | +---------------------+---------------------------------------------+ |Lombardia |https://www.arpalombardia.it/Pages/Radioattiv| | |ita/Radon/Mappatura%20del%20rischio.aspx?firs| | |tlevel=Radon | +---------------------+---------------------------------------------+ |Marche |Non disponibile | +---------------------+---------------------------------------------+ |Molise |Non disponibile | +---------------------+---------------------------------------------+ | |Il radon in Piemonte: attivita' e dati del | | |2017 | |Piemonte |La mappa del radon in Piemonte: un | | |aggiornamento alla luce dell'emanazione | | |del D. Lgs. 101/2020 | +---------------------+---------------------------------------------+ |Puglia |Radon - concentrazione media annua mappa - | | |ARPA Puglia | +---------------------+---------------------------------------------+ | |- Classificazione del territorio regionale | | | della Sardegna con individuazione delle | | | aree a rischio radon - Rapporto finale | | | gennaio 2019 | | |- Classificazione del territorio regionale | |Sardegna | con individuazione delle aree prioritarie a| | | rischio radon in conformita' a quanto | | | previsto dall'art. 11 comma 3 del Decreto | | | legislativo del 31/07/2020 n.101 (Relazione| | | giugno 2021) | +---------------------+---------------------------------------------+ | |- Indagine radon su tutta la provincia di | | | Ragusa | | | http://territorio.provincia.ragusa.it/syste| | | m/additions/859/original/rapporto_finale.pd| | | f?1452593549 | |Sicilia |- Campagna di monitoraggio radon nelle scuole| | | della provincia di Catania | | | https://www.snpambiente.it/2019/01/17/%EF%B| | | B%BFil-monitoraggio-della-concentrazione-di| | | -gas-radon-nelle-scuole-della-provincia-di-| | | catania/ | +---------------------+---------------------------------------------+ |Toscana |http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/r| | |adioattivita/radon | +---------------------+---------------------------------------------+ |Trento Provincia |Non disponibile | |autonoma | | +---------------------+---------------------------------------------+ |Umbria |Non disponibile | +---------------------+---------------------------------------------+ | |https://www.arpa.vda.it/it/relazione-stato-am| | |biente/territorio-e-qualita-della-vita/radiaz| |Valle d'Aosta |ioni-ionizzanti/1348-livelli-di-concentrazion| | |e-di-attivita-di-radon-222-allinterno-di-edif| | |ici-indoor-terri007 | +---------------------+---------------------------------------------+ | |- Elenco dei Comuni veneti a rischio radon. | | |- Aree a rischio in Veneto | |Veneto | https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/| | | agenti-fisici/radiazioni-ionizzanti/radon/a| | | ree-a-rischio-in-veneto | +---------------------+---------------------------------------------+ 1.3 Quadro normativo Disposizioni della comunita' europea Nell'ambito dello sviluppo del Piano nazionale d'azione per il radon (PNAR), la base di partenza e' la "Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom" [38]. Tale direttiva prevede all'articolo 103 che gli stati membri dell'Unione europea adottino un Piano d'azione per il radon che affronti non solo i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nei luoghi di lavoro, ma anche l'esposizione al radon nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Il dover necessariamente prendere in considerazione l'esposizione della popolazione al gas radon e' uno degli elementi di maggior interesse della direttiva europea in quanto, come gia' precisato, essa rappresenta la principale fonte di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti, insieme alle esposizioni mediche. La direttiva inoltre stabilisce i livelli di riferimento sia per l'esposizione al radon nei luoghi di lavoro sia per l'esposizione al radon negli ambienti chiusi. Nell'ambito del processo di recepimento della direttiva, gli Stati membri devono adottare livelli non superiori a tale valore, a meno che un livello superiore non sia giustificato dalle circostanze esistenti a livello nazionale. L'allegato XVIII della direttiva riporta tutti gli aspetti che devono essere presi in considerazione nell'elaborazione del piano d'azione per il radon per affrontare al meglio i rischi di lungo termine derivanti dall'esposizione al radon. L'unica indicazione europea per la tutela della popolazione dai rischi associati all'esposizione al radon indoor, precedente alla direttiva 2013/59/Euratom, era data dalla raccomandazione 90/143/Euratom della Commissione del 21 febbraio 1990 [39], la quale indicava i livelli di riferimento e di progettazione oltre i quali prevedere azioni di risanamento: • 400 Bq/m3 per edifici gia' esistenti; • 200 Bq/m3 per edifici di nuova costruzione. Evoluzione normativa nazionale Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e in particolare il capo III bis introdotto con il decreto legislativo del 26 maggio del 2000, n.241, e' la normativa italiana che fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 regolava l'esposizione al radon nei luoghi di lavoro. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 prevedeva la misura della concentrazione di radon nei locali di lavoro sotterranei e nei locali di lavoro situati nelle aree geografiche a elevata probabilita' di alte concentrazioni di attivita' di radon. Il compito di individuare le suddette aree era affidato alle Regioni e Province autonome, sulla base di linee guida e criteri emanati da una Commissione tecnica, che pero' non si e' mai insediata. Alcune Regioni hanno comunque effettuato apposite campagne di indagine nei rispettivi territori ed elaborato mappe territoriali, la Regione Toscana ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU dell'8 gennaio 2013, n.6) l'avviso della pubblicazione della delibera di giunta regionale (DGRT) n.1019/2012 che individua un elenco dei Comuni identificati come zone a elevata probabilita' di alte concentrazioni l'avviso della pubblicazione della delibera di giunta regionale (DGRT) n.1019/2012 di attivita' di radon. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 stabiliva inoltre un livello di azione pari a 500 Bq/m3 e un valore di dose efficace pari a 3 mSv/anno, valore oltre il quale il datore di lavoro provvedeva alla sorveglianza fisica del lavoratore ed effettuava interventi di risanamento. Dal decreto era esclusa l'esposizione al radon nelle abitazioni. Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 [40] "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117." prevede all'articolo 10, comma 1 l'adozione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del PNAR concernente i rischi dovuti all'esposizione al radon, inclusa la presenza del radon nelle abitazioni. Principio di ottimizzazione e livelli di riferimento Il Piano, come tutto il sistema della radioprotezione, si basa sul principio di ottimizzazione, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101: "la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilita' dell'esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali". Il livello di riferimento e' uno strumento applicativo dell'ottimizzazione, esso e' definito all'articolo 7, definizione 86 dello stesso decreto come "...la concentrazione di attivita' al di sopra del quale non e' appropriato consentire le esposizioni...", infine, all'articolo 6 "Strumenti per l'ottimizzazione: livelli di riferimento" si stabilisce che "...L'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto al di sotto di detto livello". L'articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 fissa i livelli di riferimento per le abitazioni e per i luoghi di lavoro. Tali valori, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attivita' di radon in aria, sono: • 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti; • 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024; • 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro. In accordo a quanto esposto sopra, dunque, i livelli di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro sono valori di concentrazione di attivita' di radon in aria al di sopra dei quali non e' appropriato consentire l'esposizione e al di sotto dei quali e' importante agire, al fine di mantenere l'esposizione al radon al livello minimo per quanto ragionevolmente ottenibile, tenendo conto delle piu' recenti conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, infatti, riporta all'articolo 19, comma 3 che per le abitazioni esistenti e' prevista la promozione di interventi di risanamento per livelli di concentrazione superiori al livello di riferimento per gli edifici di nuova costruzione previsto nell'articolo 12. A supporto di questa scelta va detto che l'esposizione nelle abitazioni a concentrazione di radon di 200 Bq/m3 corrisponde una dose efficace annua superiore a 6 mSv, cioe' a un valore per il quale l'esposizione nei luoghi di lavoro e' considerata un'esposizione pianificata e scattano una serie di prescrizioni finalizzate alla protezione dei lavoratori. Approccio graduale e individuazione delle aree prioritarie A partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, come indicato nell'articolo 11, comma 3, le Regioni e Province autonome, mediante metodologie documentate e sulla base di dati gia' disponibili, fanno una prima individuazione delle aree prioritarie, usando il criterio del 15%, cioe' individuano quelle zone nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di riferimento di 300 Bq/m3 e' pari o superiore al 15%, procedendo quindi alla pubblicazione dell'elenco di tali aree sulla GU. Le Regioni e le Province autonome, che non sono state in grado di procedere all'individuazione delle aree prioritarie secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 11, entro due anni dall'adozione del Piano e sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici in esso contenuti, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, individuano le aree prioritarie e cioe' quelle zone in cui si stima che la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria sia superiore al livello di riferimento in un numero significativo di edifici, secondo il criterio stabilito dal Piano. L'individuazione delle aree prioritarie e' lo strumento fondamentale di partenza per identificare le abitazioni e i luoghi di lavoro al pianoterra o al seminterrato, da sottoporre a risanamento. L'implementazione degli interventi di risanamento sara' graduale ed e' ragionevole assumere che nei primi anni di attuazione del PNAR, ne verranno eseguiti un numero significativamente inferiore rispetto agli anni successivi, in quanto allo stato attuale sono poche le aree prioritarie gia' individuate. La disponibilita' di informazioni consentira' nel tempo di modificare l'estensione delle aree prioritarie, e di prendere in considerazione un numero crescente di abitazioni e di luoghi di lavoro anche sulla base della modifica dei criteri di individuazione delle aree o di definizione delle priorita' di intervento. I dati acquisisti durante il periodo di attuazione del PNAR che riguardano le concentrazioni medie di radon negli edifici in Italia e la loro riduzione tracciata nel tempo, saranno utili per aggiornare anche la stima dei casi di rischio sanitario evitati nei 10 anni. Queste stime, in aggiunta a delle valutazioni comparative di tipo costo-efficacia, permetteranno di ottimizzare sempre di piu' la protezione dagli effetti del radon. Esposizione al radon nei luoghi di lavoro Il valore del livello di riferimento, nei luoghi di lavoro, e' fissato in 300 Bq/m3 in termini di valore medio annuo di concentrazione di attivita' di radon in aria e in 6mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua, in accordo a quanto indicato nella direttiva 2013/59/Euratom. L'esercente e' tenuto a effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue o delle corrispondenti esposizioni integrate annue, qualora, nonostante gli interventi di risanamento, il livello di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di riferimento di 300 Bq/m3 . Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori al valore di 6 mSv/anno, l'esercente deve soddisfare a specifici obblighi del titolo XI come indicato nell'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101. Al valore di dose efficace di 6 mSv, considerando il fattore convenzionale di conversione di 6,7·10-9 Sv m3 /Bq h dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) 137 [41] e una durata lavorativa di circa 2000 ore anno, corrisponde una concentrazione media annua di attivita' di radon di circa 450 Bq/m3 . Analogamente al valore di esposizione integrata annua di 895 kBq h/m3 , cosi' come indicato nell'Allegato II, Sezione I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, corrisponde il medesimo valore di concentrazione media annua di attivita' di radon. Si evince dunque l'importanza delle misure di concentrazione di radon nei luoghi di lavoro cosi' come indicato all'articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101. Il valore di riferimento di 6 mSv, in termini di dose efficace annua, e' un valore che si applica solo nell'ambito dell'esposizione professionale al radon e non per l'esposizione nelle abitazioni. Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 Il "Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025" (PNP) del MS, adottato con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni n.131 del 6 agosto 2020, Rep. Atti 127/CSR, rappresenta uno degli strumenti fondamentali di pianificazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute. Il PNP 2020-2025 mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e definisce un approccio combinato degli aspetti economici, sociali e ambientali che impattano sul benessere delle persone e sullo sviluppo delle societa'. In quest'ottica il PNP prevede il Macro Obiettivo "Ambiente, clima e salute" volto alla promozione della salute mediante un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o gia' esistenti che hanno origine dall'interfaccia tra ambiente e salute. Tra gli Obiettivi Strategici del Macro Obiettivo "Ambiente clima e salute", trova spazio "...la promozione e implementazione delle buone pratiche in materia di sostenibilita' ed eco-compatibilita' nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio chimico e al radon." (Macro Obiettivo 5 - Obiettivo Strategico 7). Ogni Regione e Provincia autonoma e' stata chiamata ad adottare il PNP e a predisporre e approvare un proprio Piano locale (Piano Regionale della Prevenzione - PRP), entro il 31 dicembre 2021. Tutte le Regioni e Province autonome, allo stato attuale, hanno adottato il proprio PRP, declinando contenuti, obiettivi e linee d'azione (Tabella 6). Nell'ambito di applicazione dei propri PRP, le iniziative che le Regioni e Province autonome avvieranno per la promozione e implementazione delle buone pratiche in materia di sostenibilita' ed eco-compatibilita' nella costruzione/ristrutturazione di edifici in relazione al rischio chimico e al radon, potranno essere di supporto all'attuazione delle azioni previste all'interno del PNAR. Leggi regionali Negli ultimi anni alcune Regioni e Province autonome si sono dotate di Leggi regionali (L.R.) in materia di radioattivita' naturale. La normativa regionale (L.R. o altri provvedimenti come le Delibere di Giunta Regionale - D.G.R.) ha trattato alcuni aspetti, con un approccio delimitato ai confini amministrativi regionali che ha prodotto un risultato eterogeneo sul territorio nazionale. Un quadro generale della normativa regionale e' riportato in tabella 6. Tabella 6: Scenario normativo regionale riguardante la radioattivita' naturale derivante dal gas radon e Piani regionali di prevenzione. Parte di provvedimento in formato grafico 2 Obiettivi e struttura del Piano 2.1 Lavori di preparazione Lavori propedeutici Dopo l'emanazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, ai sensi dell'articolo 10, il MS e il Ministero della transizione ecologica (MiTE, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE) hanno avviato i lavori per la predisposizione del PNAR. La Direzione per la prevenzione sanitaria del MS e la Direzione per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo dell'ex MiTE hanno istituito un gruppo di lavoro tecnico per la redazione di una proposta di Piano. Le attivita' del gruppo di lavoro sono iniziate, nelle more della sottoscrizione del decreto, nel mese di gennaio 2021. Il lavoro e' avvenuto quasi interamente da remoto, nel rispetto delle limitazioni governative imposte dall'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Gruppo di lavoro tecnico Il gruppo di lavoro tecnico e' composto da rappresentanti dei due Ministeri proponenti e da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), del Ministero delle infrastrutture e mobilita' sostenibili (MIMS, ora Ministero dele infrastrutture e dei trasporti - MIT), del Ministero dello sviluppo economico (MiSE, ora Ministero delle imprese e del made in Italy - MIMIT) (hanno partecipato alle attivita' del gruppo di lavoro gli esperti della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica - DGAECE le cui funzioni sono state successivamente attribuite al MiTE, ora MASE), della Conferenza Stato-Regioni (CSR), dell'ISIN e dell'ISS. Il 15 marzo 2021 e' stato formalizzato, con decreto n. 75 del MS e del MiTE, il gruppo di lavoro tecnico [42]. Inizialmente, ha avuto luogo un'approfondita ricerca bibliografica. I Piani radon disponibili di altri Paesi europei e non, e le pubblicazioni scientifiche in materia, sono stati raccolti e analizzati. In questa prima fase di lavoro sono stati individuati i contenuti del Piano. Per definirli, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, sono stati presi in considerazione i quattro elementi presenti nell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, i quali sono stati integrati con i quindici punti contenuti nell'allegato III dello stesso decreto, che recepisce l'allegato XVIII della direttiva 2013/59/Euratom e dal quale, anche in questo caso, provengono degli obblighi comunitari. Dalla valutazione di questi elementi cardine e dallo studio delle pubblicazioni internazionali, come ad esempio il documento Radiation Protection n.193 "Radon in workplaces" [43] che all'allegato III presenta l'esempio di struttura di un Piano nazionale radon, sono stati identificati gli argomenti da trattare all'interno del Piano. Gli argomenti sono stati raggruppati in tre macro aree, dette Assi, che sono state nominate: Misurare, Intervenire, Coinvolgere. All'interno delle macro aree sono state inserite le Azioni, individuate sulla base del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, che rappresentano quegli argomenti, risultato delle valutazioni descritte, e che compongono la struttura del presente Piano. La struttura delle Azioni, il loro format e i contenuti sono stati discussi, concordati e decisi. Stabilito il format, nelle settimane seguenti, ognuna delle schede e' stata approfondita, valutata, e quindi redatta in prima stesura. Le Azioni sono state discusse, in una fase collegiale di lettura. Il gruppo di lavoro, sulla base dei suggerimenti e delle osservazioni, ha provveduto a una revisione delle azioni del Piano, integrando le proposte. La seconda stesura e' stata messa a disposizione per gli ulteriori approfondimenti e miglioramenti del caso, in una nuova ottica integrata dalla conoscenza di un primo quadro complessivo del Piano. La necessita' di rendere il Piano attuabile ha suggerito di produrre degli elaborati tecnici presenti in Appendice, per una prima applicazione. Contemporaneamente le parti generali e di sintesi sono state redatte ed e' stata concordata la veste grafica. Quindi la proposta di Piano e' stata presentata per l'acquisizione dei pareri previsti, la successiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 33 del Trattato che istituisce la Comunita' europea per l'energia atomica (Trattato Euratom) e, infine, l'adozione con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2.2 Obiettivi Finalita' generali La finalita' del PNAR e' la riduzione dei rischi di lungo termine attribuibili all'esposizione al radon. Tale obiettivo deriva direttamente dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 che: - all'articolo 10, comma 1 prevede l'adozione del PNAR, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon, in recepimento dell'articolo 103 della direttiva 2013/59/Euratom; - al punto 14 dell'Allegato III stabilisce che il Piano prenda in considerazione "Obiettivi di lungo termine in termini di riduzione del rischio di cancro dei polmoni attribuibile all'esposizione al radon (per fumatori e non fumatori)". La finalita' e' coerente con le indicazioni internazionali del documento del World Health Organisation (WHO) "WHO Handbook on Indoor Radon - A Public Health Perspective" [1], delle numerose iniziative IAEA in materia [69] e del recente Piano europeo di lotta contro il cancro "Europe's Beating Cancer Plan" [44] presentato dalla Commissione Europea il 3 febbraio 2021, che nella sezione "Saving lives through sustainable cancer prevention", sottosezione "Reducing exposure to hazardous substances and radiation" prevede che una delle 7 azioni sia "Support Member States in the implementation of the requirements of Council Directive on protection from ionising radiation, particularly from radon.", da svolgersi nel periodo 2021-2025. In maniera piu' generale tra i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per lo Sviluppo Sostenibile [45], che contengono azioni importanti per le persone, il pianeta e la prosperita', ve ne sono vari che sono orientati nella stessa direzione del PNAR. I "Sustainable Development Goals" (SDGs) con queste caratteristiche sono, ad esempio: - Obiettivo 3: Salute e benessere, traguardo 3.9 "Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e la contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo" - Obiettivo 6: Acqua pulita e igiene, traguardo 6.3: "Entro il 2030, migliorare la qualita' dell'acqua per ridurre l'inquinamento, riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e sostanzialmente aumentare il riciclaggio e il riutilizzo di sicurezza a livello globale" - Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica, traguardo 8.8 "Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne e i precari." - Obiettivo 11: Citta' e comunita' sostenibili, traguardo 11.6: "Entro il 2030, ridurre il negativo impatto ambientale pro capite nelle citta', con particolare attenzione alla qualita' dell'aria e gestione dei rifiuti urbani e di altro tipo" E' opportuno citare due pubblicazioni: - "WHO Handbook on Indoor Radon - A Public Health Perspective" con la indicazione che la politica nazionale sul radon debba concentrarsi sull'identificazione delle aree geografiche in cui le popolazioni sono maggiormente a rischio di esposizione e sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui rischi provocati dal radon alla salute; - "Protection of the Public against Exposure Indoors due to Radon and Other Natural Sources of Radiation" dell'AIEA che prevede di stimare il successo di un programma d'azione per il radon sulla base della riduzione della concentrazione di radon negli edifici. L'obiettivo del Piano si raggiunge attraverso una molteplicita' di Azioni, ricondotte in 3 Assi, chiamati Misurare, Intervenire, Coinvolgere, e di Attivita' previste all'interno delle suddette Azioni realizzate con il coinvolgimento di differenti amministrazioni. Data la multidisciplinarieta' propria del fenomeno radon, la finalita' principale del Piano si ottiene mediante la realizzazione di Azioni in ambiti molto diversi: dalla classificazione delle aree territoriali in cui si ritiene prioritario intervenire, alla disponibilita' di servizi di dosimetria radon riconosciuti idonei e di esperti di interventi di risanamento adeguatamente formati, di indicazioni sugli interventi di risanamento e per la progettazione di nuovi edifici dotati di sistemi di prevenzione dell'ingresso di radon, alla sensibilizzazione dei proprietari delle abitazioni e alla possibilita' di introdurre forme di incentivo economico, ecc. Tutte le Azioni e le Attivita' contenute nel Piano concorrono, in modo diretto o indiretto, alla riduzione dei rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon. La realizzazione parziale puo' inficiare la finalita' generale del Piano e per questo motivo, a ciascuna Attivita' e' stato associato un indicatore di risultato e il target previsto. Obiettivi specifici Per valutare l'efficacia generale del PNAR e' necessario considerare che i programmi di riduzione del radon non generano vantaggi per la salute pubblica valutabili immediatamente, poiche' il principale rischio per la salute e' il cancro ai polmoni, che ha un tempo di espressione che puo' essere fino a 35 anni. La riduzione dell'esposizione nelle abitazioni rappresenta un obiettivo importante in quanto l'esposizione al radon e' generalmente molto maggiore nelle abitazioni che nei luoghi di lavoro, in media 3-5 volte di piu', poiche' si trascorre nelle abitazioni piu' tempo di quanto se ne trascorra nei luoghi di lavoro e la concentrazione di radon e' generalmente superiore di notte. Di conseguenza anche la maggior parte dei casi di tumore polmonare attribuibile al radon e' dovuta alle esposizioni nelle abitazioni. La riduzione delle concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro e' altrettanto importante ed e' regolata da obblighi specifici a carico dei datori di lavoro riportati nel Titolo IV, Capo I, Sezione III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101. Gli obiettivi specifici di riduzione dell'esposizione al radon da realizzarsi nei prossimi 10 anni di durata del Piano sono: a. la riduzione della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro con concentrazione di radon superiore ai 300 Bq/m3 , nel rispetto delle previsioni normative; b. la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni, ricadenti nelle aree prioritarie nelle quali sia stata riscontrata una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3 , dando priorita' a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3 ; c. la riduzione della concentrazione di radon almeno nel 50% delle abitazioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ricadenti nelle aree prioritarie, con concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3 , dando priorita' a quelle con concentrazione superiore a 300 Bq/m3 ; d. la verifica che il livello di concentrazione di radon sia inferiore ai 200 Bq/m3 nelle abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024. Sulla base dei dati disponibili, ottenuti nella prima indagine condotta nelle abitazioni alla fine degli anni '80 e riportati nel PNR del 2002, si stima che le abitazioni con una concentrazione di radon superiore ai 200 Bq/m3 siano il 4% delle abitazioni italiane, circa 800.000 abitazioni, quelle con concentrazione di radon superiori a 400 Bq/m3 siano l'1% e cioe' circa 200.000, mentre la stima per i luoghi di lavoro che superano i 300 Bq/m3 e' pari a circa 200.000 [15,18]. Le valutazioni della situazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici sono effettuate periodicamente dall'Osservatorio nazionale radon tramite appositi indicatori, tenuto conto del documento del WHO "Development of environment and health indicators for european union countries" [46] che sono: - la stima, tramite adeguate indagini campionarie, del numero di abitazioni e luoghi di lavoro in cui vengono superati i livelli di riferimento; - il numero di abitazioni e luoghi di lavoro in cui e' stata misurata la concentrazione di radon; - il numero di abitazioni e luoghi di lavoro in cui la concentrazione di radon misurata risulta superiore ai livelli di riferimento; - la stima del numero di abitazioni e luoghi di lavoro, con concentrazioni di attivita' di radon misurate superiori ai livelli di riferimento, che siano state risanate con conseguente riduzione della concentrazione di radon. Il livello di informazione e consapevolezza dei rischi per la salute dovuti al radon nella popolazione e tra i professionisti del settore edile e medico ha un ruolo importante. La consapevolezza puo' essere valutata sulla base del numero di richieste di informazioni o di richieste di misurazioni di radon da effettuare, oppure mediante indagini di mercato. Uno dei fattori chiave per il successo del PNAR e' lo sviluppo di strategie di informazione sui rischi dovuti al radon e sulle misure preventive e le azioni correttive e la previsione di un programma di riduzione del radon che richieda la collaborazione della popolazione. Data la complessita', connessa anche alla fattibilita', della possibilita' di modificare gli attuali livelli di riferimento e/o di prevedere comunque iniziative a livelli di radon inferiori, la materia sara' oggetto di studio da parte dell'Osservatorio nazionale radon che valutera' l'andamento dell'attuazione di tutte le Attivita' previste dal Piano e valutera' l'opportunita' di proporre una modifica dei livelli di riferimento con la conseguenza di identificare e risanare un numero ancor piu' elevato di situazioni. La fattibilita' complessiva di questo ulteriore obiettivo di riduzione dei casi di tumore polmonare attribuibili al radon sara', quindi, valutata a meta' circa dall'implementazione di questo Piano, cioe' dopo i primi 5 anni. Infine, ma non per ultimo e' necessario promuovere da subito la ricerca su metodi di risanamento semplici, applicabili a tali situazioni. Costi e fonti di finanziamento Tra gli elementi da prendere in considerazione nell'ambito della redazione e realizzazione del PNAR, il punto 6 dell'allegato III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 include una valutazione delle risorse disponibili. In merito, in primo luogo e' da notarsi che l'articolo 245 del decreto medesimo prevede espressamente la clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica e, in secondo luogo, e' da tenere presente che, rispetto alla previgente normativa, i nuovi obblighi introdotti sono sostanzialmente quelli posti a carico delle Regioni e Province autonome che riguardano l'edilizia residenziale pubblica e le attivita' previste all'articolo 19. La riuscita effettiva del presente Piano rimane subordinata alla volonta' dei proprietari di abitazioni a intraprendere azioni di misurazione e alla disponibilita' degli stessi a sostenere economicamente le eventuali conseguenti azioni di risanamento, per quanto le Regioni e Province autonome possano speditamente procedere alle misurazioni e alla definizione delle aree prioritarie. A tal fine, oltre alle azioni di promozione e sensibilizzazione di nuovo poste principalmente in carico alle Regioni e Province autonome, sarebbe certamente utile l'introduzione di specifici incentivi economici statali o regionali, o anche l'introduzione di una voce specifica sul valore di concentrazione del radon nell'ambito della certificazione energetica gia' obbligatoria ex lege nei contratti di compravendita e locazione, almeno dal 1 gennaio 2025 quando ci si aspetta che in tutti gli edifici di nuova costruzione sia rispettato il valore di 200 Bq/m3 , anche a fini di equita' del mercato immobiliare. Per quanto riguarda il risparmio o efficientamento energetico, sono disponibili vari incentivi economici che hanno recentemente dato un notevole impulso agli interventi sugli edifici. Come e' stato dimostrato da diversi studi [47,48,49], tali interventi possono produrre un aumento della concentrazione di radon se realizzati con modalita' che non tengono conto del loro impatto sulla concentrazione di radon indoor e se non vengono contemporaneamente abbinati interventi di risanamento da radon. Questo puo' rappresentare un problema rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'esposizione al radon e dei casi di tumore polmonare associati. Gli interventi riguardanti l'efficientamento energetico degli edifici devono quindi tenere conto del radon affinche' nell'ambito del medesimo intervento edilizio si abbia un miglioramento dal punto di vista sia energetico sia dell'esposizione al radon. Per aiutare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a procedere con le campagne di misurazione della concentrazione di radon indoor per individuare le aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e per avviare gli interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor, e' stata promossa l'istituzione di appositi Fondi economici. Con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 sono stati istituiti due Fondi. - Il Fondo per l'individuazione delle aree prioritarie di intervento, istituito presso il MASE, volto a finanziare programmi di misurazione della concentrazione media annua di attivita' di radon in aria da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con uno o piu' decreti del MASE di concerto con i ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, verranno stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo. - Il Fondo, istituito presso il MASE, finalizzato a finanziare la progettazione e l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, in particolare mediante attivita' di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante, in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualita' dell'aria in ambienti chiusi, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. Il Fondo verra' assegnato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie e secondo i criteri stabiliti con uno o piu' decreti del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i ministri della salute, dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano. 2.3 Struttura del Piano Il presente Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici: misurare, intervenire, coinvolgere - Asse 1 - Misurare; - Asse 2 - Intervenire; - Asse 3 - Coinvolgere. Asse 1. Le misurazioni delle concentrazioni di radon indoor sono un fattore determinante per la valutazione della situazione territoriale nazionale e per considerare lo stato di fatto sul quale intervenire. L'Italia ha, in alcuni casi, accumulato un ritardo in questo campo: sia nella conoscenza del territorio sia nell'adozione delle misure necessarie a prevenire e ridurre il fenomeno. Recuperare questo deficit e promuovere indagini e' essenziale per migliorare il contrasto alle situazioni di maggior esposizione e iniziare a intervenire in tali situazioni. Con questo spirito, l'Asse 1 definisce e raccoglie le azioni dedicate a fornire indicazioni sulle indagini, sui protocolli di misurazione e sulla gestione dei dati di concentrazione di radon indoor, sui livelli prestazionali e le modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria, sulla individuazione delle aree prioritarie, sui luoghi di lavoro e sulle attivita' lavorative a maggior rischio di esposizione. Asse 2. Per contrastare i rischi legati al fenomeno del radon indoor e' necessario agire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare le concentrazioni piu' elevate di radon indoor, conoscere i rischi sinergici legati all'uso di tabacco e all'esposizione al radon, creare connessioni tra le attivita' del Piano e gli interventi di efficientamento energetico, migliorare la qualita' dell'aria indoor e garantire la sicurezza nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. L'Asse 2 raggruppa le azioni per ridurre il rischio di esposizione al radon e promuove i sistemi di prevenzione e riduzione negli edifici esistenti e nei nuovi edifici con indicazioni sulla loro progettazione, individua i materiali da costruzione che potrebbero esalare radon, fornisce indicazioni per la qualificazione degli esperti di risanamento. Asse 3. Il terzo Asse strategico e' dedicato alla comunicazione. Le azioni previste promuovono la diffusione della conoscenza del fenomeno radon attraverso strategie comunicative efficaci e mirate che prevedono lo sviluppo di piani di formazione rivolti ai lavoratori e ai professionisti della pubblica amministrazione (PA), la realizzazione di progetti didattici rivolti agli studenti, la possibilita' di utilizzare forme partecipative da parte del cittadino e la promozione, infine, di azioni diffuse di riduzione dell'esposizione al radon nelle abitazioni. Una Azione prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale radon che, attraverso un monitoraggio dell'attuazione delle Azioni del Piano, supporta e integra le attivita' previste. Ognuno dei tre Assi ha un obiettivo che si raggiunge attraverso l'attuazione delle Azioni previste. Ogni Azione ha indicatori in grado di definirne lo stato e a essi sono associati i tempi di realizzazione. Schema funzionale della struttura Come gia' detto, gli Assi identificano le macro aree strategiche, ciascuno degli Assi e' strutturato in Azioni, a loro volta articolate in Attivita'. Ogni Azione e' composta da una parte descrittiva e da una scheda nella quale sono indicate le specifiche Attivita' previste per la sua attuazione, gli obiettivi, il contesto normativo di riferimento, i soggetti destinatari a cui l'azione e' rivolta, i prodotti intesi come risultato concreto dell'azione, gli indicatori per quantificare o individuare il raggiungimento dei risultati attesi, il target per misurare l'esito di realizzazione dell'obiettivo di azione, il soggetto che la coordina, i partecipanti coinvolti e un cronoprogramma con i tempi di realizzazione previsti. Il PNAR segue una programmazione decennale per cui le Attivita' relative alle specifiche Azioni sono state previste in un cronoprogramma che tiene conto dell'intera durata del Piano. Nel periodo di durata del Piano, qualora dovessero insorgere necessita', sono previste proposte di aggiornamento del Piano e variazioni delle Attivita' del Piano. Partecipazione delle Regioni e Province autonome e delle ARPA/APPA La partecipazione delle Regioni e Province autonome e' garantita da due loro rappresentanti per ogni Azione quando prevista. Le nomine sono definite dalla Conferenza delle Regioni e comunicate al coordinatore dell'Azione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano o, in caso di coordinamento dell'Azione, e' comunicata ai partecipanti. Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016 n.132, nello stesso modo, designa due rappresentanti delle ARPA/APPA per ognuna delle azioni nelle quali e' prevista la partecipazione delle Agenzie e la comunica al Coordinatore dell'azione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 7: Schema sinottico degli Assi e delle Azioni del Piano 3 Assi e azioni del Piano 3.1 Asse 1. Misurare: individuazione delle situazioni di maggiore esposizione Asse 1 - Premessa La conoscenza della distribuzione spaziale dei livelli di radon, pur se al momento non completa ed esaustiva a livello nazionale, e' un'informazione di partenza essenziale per caratterizzare il territorio e per individuare elementi di conoscenza indispensabili a definire politiche di prevenzione e protezione sanitaria della popolazione. I campionamenti e le misurazioni costituiscono la fase di acquisizione dati che consente di individuare le situazioni di maggiore rischio e di indirizzare gli interventi di pianificazione e di risanamento secondo le differenti situazioni di esposizione. Per avere risposte adeguate ed efficaci, e' utile poter disporre di strumenti che diano chiare indicazioni sui metodi di misura, sui livelli prestazionali e le modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria e sulle procedure da seguire per caratterizzare il territorio e monitorarlo. La caratterizzazione geologica del territorio e' solo uno dei passaggi utili a definire una relazione di causa effetto, per ampliare le conoscenze sulle caratteristiche maggiormente influenti sui livelli di radon indoor. La trasmissione di gas tra sottosuolo e superficie avviene grazie alla porosita' delle rocce (permeabilita' primaria), alle faglie e ai sistemi di fratturazione (permeabilita' secondaria) anche se sono molteplici e diversi i fattori che condizionano la presenza di radon indoor, tra cui le caratteristiche dell'edificato o la presenza di alcuni materiali da costruzione. Asse 1 - Situazione in Italia Negli anni scorsi numerose Regioni e Province autonome hanno condotto campagne di misurazione del radon all'interno degli edifici, riportate in Tabella 8. Nonostante i differenti criteri seguiti da ognuna di loro per le indagini, i risultati sono stati utili per costruire un primo livello conoscitivo a livello regionale che ha permesso di ottenere report statistici, mappe tematiche sulla distribuzione di radon e di eseguire monitoraggi. Tabella 8: Risultati ed elaborazioni pubblicati in seguito a indagini e monitoraggi eseguiti dalle Regioni ===================================================================== |Regione |Tipologia di intervento/Piano | +==============+====================================================+ | |Campagne di misura del radon nelle abitazioni e in | |Abruzzo |altri edifici della Regione Abruzzo - 2017 - ARTA | | |Abruzzo | +--------------+----------------------------------------------------+ | |Prima indagine conoscitiva dei livelli di | |Basilicata |concentrazione radon indoor edifici scolastici - | | |2013 - ARPAB | +--------------+----------------------------------------------------+ |Calabria |Non disponibile | +--------------+----------------------------------------------------+ | |Agenti fisici - Il monitoraggio in Campania 2003 - | | |2007 | |Campania |Relazione sullo stato dell'ambiente in Campania 2009| | |- Radiazioni ionizzanti - ARPAC | +--------------+----------------------------------------------------+ | |Il radon ambientale in Emilia Romagna (presente al | | |link: https://salute.regione.emilia-romagna.it/norma| |Emilia Romagna|tiva-e-documentazione/rapporti/contributi/contributi| | |-n.-51-il-radon-ambientale-in-emilia-romagna-ottobre| | |-2007) [50] | +--------------+----------------------------------------------------+ | |Risultati campagne precedenti 2015 | |Friuli Venezia|11 ottobre 2018 - Convegno pubblico "Progetto Radon:| |Giulia |misure per 1000 famiglie: risultati e | | |approfondimenti" | +--------------+----------------------------------------------------+ |Lazio |Report 2012 2014 | +--------------+----------------------------------------------------+ | |- Piano di monitoraggio gas radon in edifici | | | pubblici e privati della Liguria anno 2019-2020 | |Liguria |- Situazione della campagna di approfondimento di | | | indagine del gas radon indoor 2021-2022. | +--------------+----------------------------------------------------+ |Lombardia |Campagna di misura 2003 | | |Campagna di misura 2009 2010 | +--------------+----------------------------------------------------+ |Marche |Non disponibile | +--------------+----------------------------------------------------+ |Molise |Non disponibile | +--------------+----------------------------------------------------+ |Piemonte |Mappa interattiva GIS | +--------------+----------------------------------------------------+ |Puglia |Mappa interattiva GIS | +--------------+----------------------------------------------------+ | |Deliberazione n.7/49 del 12.02.2019 Classificazione | |Sardegna |del territorio regionale con individuazione delle | | |aree a rischio | +--------------+----------------------------------------------------+ | |- Piano regionale radon ( https://diazilla.com/doc/7| | | 87327/piano-di-monitoraggio-regionale-radon---arta| | | ) | | |- Campagna di monitoraggio della concentrazione di | | | radon nelle scuole della provincia di Catania | | | (presente al link: https://www.snpambiente.it/2019| |Sicilia | /01/17/%EF%BB%BFil-monitoraggio-della-concentrazio| | | ne-di-gas-radon-nelle-scuole-della-provincia-di-ca| | | tania/) | | |- Indagine radon su tutta la Provincia di Ragusa | | | (presente al link: | | | http://territorio.provincia.ragusa.it/system/addit| | | ions/859/original/rapporto finale.pdf?1452593549) | +--------------+----------------------------------------------------+ | |- Individuazione delle aree ad elevata probabilita' | | | di alte concentrazioni di radon, ai sensi del | | | decreto legislativo 230/95 e s.m.i. | | |- Deliberazione del 26 novembre 2012, n.1019 - | |Toscana | Indagine regionale sul gas radon negli ambienti | | |- Dati aggregati abitazioni, dati aggregati luoghi | | | di lavoro (presente al link: http://www.arpat.tosc| | | ana.it/datiemappe/mappe/mappa-della-concentrazione| | | -di-radon-nei-comuni-della-toscana-anni-2007-2010/| +--------------+----------------------------------------------------+ |Trentino Alto |Provincia autonoma di Bolzano: (presente al link: | |Adige |https://ambiente.provincia.bz.it/radiazioni/radon.as| | |p) | | +----------------------------------------------------+ | |Provincia autonoma di Trento: - Guida tecnica luoghi| | |lavoro sotterranei Rapporto ambientale 2020 - cap. | | |10 radiazioni (presente al link: http://www.appa.pro| | |vincia.tn.it/rapporto_ambiente_2020/) | +--------------+----------------------------------------------------+ |Umbria |Il radon nelle scuole dell'Umbria | +--------------+----------------------------------------------------+ |Valle d'Aosta |Valori medi di radon indoor per Comune | +--------------+----------------------------------------------------+ |Veneto |Indagine regionale per individuare le aree ad alto | | |potenziale radon nel Veneto | +--------------+----------------------------------------------------+ Asse 1 - Obiettivo Lo scopo principale e' individuare le aree prioritarie attraverso la caratterizzazione omogenea dell'intero territorio nazionale e individuare le attivita' lavorative, i luoghi di lavoro e gli edifici esposti a maggior rischio. A tal fine e' opportuno sviluppare una metodologia standardizzata per la pianificazione delle campagne di indagine e per le tecniche di campionamento e di misura in ambienti chiusi, con modalita' per le misurazioni e indicazioni dei livelli prestazionali e delle modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria, finalizzati a ottenere dati coerenti e affidabili su tutto il territorio nazionale, utili per valutare e attuare strategie di intervento e a ridurre le situazioni di rischio. Azione 1.1 Metodologie e strategie per lo svolgimento di campagne di misurazione del radon indoor Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in Appendice Azione 1.1 - Premessa L'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 indica che il Piano, conformemente all'allegato III, individua i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon, come media annua, superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici. Lo stesso decreto, all'articolo 11, prevede specifiche disposizioni per l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, nonche' per la definizione delle priorita' d'intervento dei programmi specifici di misurazione. L'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 stabilisce che le Regioni e Province autonome provvedono ad intraprendere, nelle aree prioritarie di intervento ai sensi dell'articolo 11, specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica, adottando conseguentemente misure correttive. Il comma 1 del medesimo articolo stabilisce che le Regioni e le Province autonome promuovono campagne e azioni, nelle aree definite prioritarie, per incentivare i proprietari di immobili adibiti a uso abitativo, aventi locali situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo, a effettuare la misura della concentrazione di radon. Tali indicazioni derivano dall'esigenza di individuare le situazioni di maggiore esposizione e di favorire l'adozione di opportune misure di risanamento finalizzate alla riduzione della concentrazione di radon e in definitiva del rischio associato all'esposizione al radon. I risultati delle indagini contribuiscono a incrementare il quadro conoscitivo, al fine di rendere progressivamente piu' accurata la conoscenza della distribuzione dei livelli di radon sul territorio e la conoscenza della esposizione della popolazione. Azione 1.1 - Situazione in Italia Negli anni '90, e' stata completata una indagine nazionale sulla concentrazione di radon nelle abitazioni coordinata dall'ISS e dall'ISIN (allora ANPA). L'indagine e' stata realizzata con la collaborazione degli assessorati della sanita' delle Regioni e Province autonome con una impostazione e metodologie comuni definite a livello centrale. Le Regioni e Province autonome, attraverso i CRR, trasferiti successivamente alle ARPA/APPA, hanno pertanto acquisito le competenze per la progettazione e la realizzazione di indagini sul proprio territorio. [51,52] Negli anni successivi, le Regioni e Province autonome hanno promosso e realizzato ulteriori indagini, finalizzate ad approfondire la conoscenza della distribuzione del radon sul territorio e finalizzate all'individuazione delle aree a maggiore probabilita' di elevate concentrazioni di radon ma anche indagini nelle scuole e, in taluni casi, negli ambienti di lavoro. Azione 1.1 - Obiettivo L'obiettivo di questa Azione e' fornire strategie di riferimento comuni e condivise per la realizzazione di indagini territoriali volte all'individuazione delle aree prioritarie e all'individuazione degli edifici con concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento. In particolare dovranno essere indicate le informazioni a corredo della misurazione di concentrazione che sono utili non solo per la individuazione delle maggiori esposizioni, ma anche per un arricchimento delle conoscenze finalizzato a una sempre migliore caratterizzazione del territorio e della valutazione della esposizione. Azione 1.1: Metodologie e strategie per lo svolgimento di campagne di misurazione del radon indoor Parte di provvedimento in formato grafico Azione 1.2 Indicazioni e criteri per la caratterizzazione del territorio su base geologica Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in Appendice Azione 1.2 - Premessa La conoscenza della distribuzione geografica dei livelli medi di radon negli edifici e' fondamentale per impostare politiche ottimizzate di riduzione dell'esposizione della popolazione al gas radon. Tale conoscenza deriva dalle misure della concentrazione di radon effettuate negli edifici, opportunamente valutate e analizzate. A supporto possono essere presi in considerazione criteri e informazioni di natura litologica cosi' come di permeabilita' e di orientamento dei pendii. Queste valutazioni hanno tipicamente una valenza qualitativa, poiche' i numerosi fattori che influenzano la variabilita' non consentono di stabilire una correlazione quantitativa fra le caratteristiche geolitologiche del substrato di roccia e terreno e il livello di radon indoor. Azione 1.2 - Situazione in Italia Negli ultimi 30 anni diverse iniziative hanno studiato le correlazioni fra la concentrazione di radon indoor e le informazioni provenienti dalla cartografia litologica e anche da misurazioni effettuate nel suolo. Si tratta di studi spesso riferiti a zone specifiche o in alcuni casi a Regioni, e hanno visto convolti enti pubblici locali e universita'. Oltre a individuare alcuni parametri geologici che contribuiscono a determinare i livelli medi di concentrazione di radon indoor, si e' puntato anche a utilizzare queste informazioni per colmare parzialmente la mancanza di misurazioni di concentrazioni di radon. Azione 1.2 - Obiettivo L'obiettivo da perseguire nell'ambito di questa Azione e' di definire criteri e indicatori di natura geologica per supportare le attivita' del PNAR, in particolare l'individuazione delle aree prioritarie e l'analisi successiva dei dati. Le attivita' qui indicate non devono essere direttamente impiegate, in completa sostituzione delle misure, per l'individuazione delle aree ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, ma possono essere di supporto a tale individuazione. Per raggiungere l'obiettivo vanno censiti gli approcci geologici in Italia e all'estero riconducibili alle politiche di riduzione dei rischi a lungo termine dovuti all'esposizione al radon. Parallelamente, utilizzando i dati esistenti, vanno elaborate mappature di confronto fra radon indoor e indicatori di natura geologica. Considerata la differente disponibilita' di dati geologici a livello nazionale, e' opportuno puntare a un approccio di primo livello, che consenta la definizione di semplici indicatori litologici gia' disponibili su tutto il territorio nazionale, correlabili con concentrazioni di radon indoor potenzialmente elevate. Inoltre si lavora anche a un livello piu' fine, per definire gli indicatori geologici e il loro utilizzo ai fini dell'individuazione di zone caratterizzate da un'esposizione al radon potenzialmente elevata su una scala piu' di dettaglio. Per questo verranno prodotte delle mappe. Azione 1.2: Indicazioni e criteri per la caratterizzazione del territorio su base geologica Parte di provvedimento in formato grafico Azione 1.3 Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro, di attivita' lavorative e di edifici con accesso del pubblico a maggior rischio Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in Appendice Azione 1.3 - Premessa I luoghi di lavoro possono differire in termini di caratteristiche strutturali, di parametri microclimatici, di occupazione del personale, modalita' organizzative, ecc.: sulla base di questi e altri fattori, e' necessario identificare quali situazioni possono comportare elevate esposizioni al radon. Per un'efficace controllo sull'esposizione dei lavoratori al radon, la direttiva 2013/59/Euratom e il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, individuano alcune situazioni di particolare interesse dal punto di vista della radioprotezione (luoghi di lavoro interrati, luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra in aree prioritarie, stabilimenti termali) ma rimandano al PNAR il compito di identificare "altre" tipologie di luoghi di lavoro ed edifici pubblici nonche' "specifiche" tipologie di attivita' lavorative, che necessitano di un diverso approccio. Il documento Radiation Protection n.193 "Radon in workplaces" [43] fornisce utili indicazioni per procedere a tale identificazione. Azione 1.3 - Situazione in Italia Ad oggi non e' nota la distribuzione dei livelli di radon nelle diverse tipologie di luoghi di lavoro o associata a specifiche lavorazioni su base nazionale. Negli anni passati sono state eseguite diverse indagini nazionali in particolari luoghi di lavoro sotterranei [53, 54] e indagini su base regionale o provinciale volte a valutare la concentrazione media di radon negli edifici scolastici e in diverse tipologie di luoghi di lavoro [55]. A seguito di quanto previsto dalla normativa precedente (decreto legislativo 26 maggio 2000, n.241[23]), sia pur parzialmente applicata, diverse centinaia di comunicazioni di superamento del livello di azione in luoghi di lavoro sotterranei sono state raccolte nell'Archivio Nazionale, di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.241, istituito presso il MLPS: una sintesi dei dati e' presentata nella tabella 9 [56, 57]. In particolare, in tabella e' riportata la distribuzione percentuale delle comunicazioni di superamenti del livello di azione su base regionale, la descrizione dei settori lavorativi e l'intervallo di concentrazione di radon riportato nella relazione tecnica trasmessa. L'applicazione della normativa precedente, decreto legislativo 26 maggio 2000, n.241, ha anche posto in evidenza che in alcune situazioni lavorative un approccio graduale basato sulla valutazione della concentrazione di radon media annua e' di non facile applicazione e che laddove gli interventi di risanamento non sono sufficientemente efficaci o non applicabili si deve procedere alla valutazione dell'esposizione integrata o della dose efficace. Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, oltre ai luoghi di lavoro interrati e agli stabilimenti termali, all'articolo 16, comma 1, lettera c) introduce nel campo di applicazione "specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon". Inoltre l'allegato III del medesimo decreto ai punti 3 e 4 indica la necessita' di identificare sia le "tipologie di luoghi di lavoro", che le "attivita' lavorative" a maggior rischio dal punto di vista del radon. Tabella 9: Sintesi dei dati di superamento del livello di azione in luoghi di lavoro sotterranei (fonte: Archivio Nazionale di cui all'articolo 10-quater - decreto legislativo 26 maggio 2000, n.241 istituito presso il MLPS) ===================================================================== | Regione |Comunicazioni|Settore lavorativo| Range | | | (%) | | (Bq/m³) | +======================+=============+==================+=====+=====+ | | | | Min | Max | +======================+=============+==================+=====+=====+ |Abruzzo |1.2 |Bancario; ricerca;|31 |680 | | | |PA | | | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Calabria |0.9 |Bancario |682 |1420 | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Campania |0.6 |Bancario |880 |880 | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Emilia Romagna |0.3 |Terziario |36 |2800 | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Friuli Venezia Giulia |2.6 |Bancario; PA |107 |1090 | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Lazio |15.0 |Bancario; |385 |3100 | | | |terziario; | | | | | |sanita'; | | | | | |commercio; idrico/| | | | | |acque minerali; PA| | | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Liguria |0.6 |PA; turismo |1395 |2744 | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Lombardia |41.5 |Bancario; |10 |18000| | | |trasporti; terme; | | | | | |commercio; idrico/| | | | | |acque minerali; | | | | | |PA; industria; | | | | | |istruzione; | | | | | |energetico | | | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Molise |1.2 |Energetico; |76 |1036 | | | |istruzione; PA | | | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Piemonte |10.4 |Bancario; sanita';|13 |3027 | | | |industria; | | | | | |trasporti; PA | | | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Sicilia |0.6 |Bancario |90 |900 | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Trentino Alto Adige |19.6 |Bancario; |22 |4404 | | | |assicurativo; | | | | | |minerario; PA; | | | | | |industria; | | | | | |istruzione; | | | | | |energetico; | | | | | |terziario | | | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Umbria |0.6 |Bancario |163 |730 | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Valle d'Aosta |1.2 |Bancario; |168 |3524 | | | |trasporti | | | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ |Veneto |4.0 |Bancario; sanita';|38 |992 | | | |energetico | | | +----------------------+-------------+------------------+-----+-----+ Azione 1.3 - Obiettivo Il Piano fornisce una prima individuazione di speciali tipologie di luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del decreto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma1, lettera c). Per alcune attivita' lavorative di interesse e' necessario predisporre indicazioni tecniche per una valutazione accurata dell'esposizione cumulativa al radon o della relativa dose efficace, al fine di ottenere un'efficace protezione dei lavoratori dall'esposizione al radon. Infine per identificare gli edifici a maggior rischio e con accesso del pubblico, si pianifica la realizzazione di un'indagine su base nazionale. Azione 1.3: Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro, di attivita' lavorative e di edifici con accesso del pubblico a maggior rischio Parte di provvedimento in formato grafico Azione 1.4 Registrazione dei dati sulla concentrazione di radon Azione 1.4 - Premessa L'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, prevede che i dati sulla concentrazione media annua di attivita' di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro e le informazioni sulle misure di risanamento adottate, siano acquisiti tramite un'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale di ISIN, alla quale sono trasmessi dalle ARPA/APPA, dalle Aziende sanitarie locali (ASL), dai servizi di dosimetria e dall'ISS tramite un sistema di interconnessione con l'Archivio Nazionale Radon (ANR [58]). Questa banca dati costituisce lo strumento centrale di organizzazione, armonizzazione e condivisione dei dati, per conseguire gli obiettivi di coerenza territoriale delle aree prioritarie regionali, le attivita' di controllo e vigilanza, il monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito del PNAR, nonche' "per i programmi di valutazione, prevenzione e riduzione del rischio di insorgenza delle patologie conseguenti all'esposizione al radon" da parte di ISS; infatti assicura la raccolta centralizzata e il continuo aggiornamento dei dati prodotti a livello nazionale e consente agli enti e alle amministrazioni dello Stato di accedere ai dati e di averne la disponibilita' per le rispettive finalita' istituzionali. Azione 1.4 - Situazione in Italia La disciplina previgente al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 non prevedeva la raccolta dei dati sulla concentrazione media annua di attivita' di radon in aria nelle abitazioni civili, ne' una raccolta completa per i luoghi di lavoro. Azione 1.4 - Obiettivo L'obiettivo di questa Azione e' garantire la disponibilita' di dati e informazioni ai soggetti competenti nell'ambito del PNAR per le finalita' del Piano stesso, per la definizione di scenari di partenza e di arrivo, per la valutazione dell'esposizione al radon, per l'analisi di informazioni a corredo delle misurazioni e per l'utilizzo dei dati georiferiti anche in relazione agli obiettivi di altre Azioni come la caratterizzazione del territorio su base geologica o il monitoraggio dell'efficacia delle azioni del PNAR. Azione 1.4: Registrazione dei dati sulla concentrazione di radon Parte di provvedimento in formato grafico Azione 1.5 Protocolli per la misurazione della concentrazione di radon indoor e la stima dell'esposizione integrata Azione 1.5 - Premessa Il rischio di esposizione al radon nei luoghi di lavoro o nelle abitazioni e' valutato prendendo come parametro di riferimento la concentrazione media annua di radon in aria rispetto ai livelli di riferimento stabiliti dalla norma. La relativa misurazione deve essere effettuata con metodiche affidabili. A tal fine, l'Allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, definisce le modalita' di esecuzione della misurazione di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria nonche' i requisiti minimi che i soggetti esecutori della misurazione devono rispettare, inclusa la riferibilita' a campioni primari e a programmi di controllo della qualita'. Azione 1.5 - Situazione in Italia Le misurazioni di concentrazione di radon nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni a oggi effettuate in Italia e disponibili in letteratura o rapporti regionali, sono diverse decine di migliaia e per la maggior parte sono il risultato di attivita' di ARPA/APPA, INAIL, ISIN, e ISS, che hanno ormai maturato un'esperienza pluridecennale in tale ambito. A queste si aggiungono le numerose ma non interamente censite misurazioni effettuate, su richiesta prevalente degli esercenti, per adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e regionale. Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 prevede che la misurazione della concentrazione di radon mediante rivelatori passivi abbia durata annuale, ma per scopi diversi o per ottenere informazioni in tempi piu' brevi sono state anche utilizzate misura di durata inferiore all'anno, talvolta riportate all'anno tramite un fattore correttivo, oppure con sistemi attivi invece che passivi. Infatti l'utilizzo degli strumenti attivi ha recentemente subito un incremento in relazione alla diminuzione dei costi e all'aumento delle prestazioni. Azione 1.5 - Obiettivo L'obiettivo e' garantire l'affidabilita' delle misurazioni e di armonizzarla a livello nazionale, stabilire in quali casi possono essere utilizzate misurazioni di breve periodo o con sistemi attivi, e definire le modalita' per stimare l'esposizione integrata annua in riferimento agli obblighi dell'esercente e a specifiche attivita' lavorative. A tal fine le amministrazioni competenti stipuleranno appositi protocolli per: - definire modalita' e procedure condivise di misurazione della concentrazione media annua di radon negli ambienti chiusi, tenendo conto dei diversi tipi di strumentazione, delle diverse fasi della misurazione e dei controlli di qualita'; - disciplinare l'impiego dei rilevatori passivi e attivi con specifico riferimento agli ambiti di utilizzo in relazione alle diverse situazioni ambientali (luoghi di lavoro, abitazioni, scuole, ecc.) anche a integrazione dell'Allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101; - stabilire criteri e procedure per il posizionamento, e modalita' di gestione dei rivelatori durante il periodo di campionamento; -indicare le situazioni nelle quali possono essere impiegate misurazioni di breve durata sia di tipo attivo che passivo; - definire le modalita' per stimare l'esposizione integrata annua in riferimento agli obblighi dell'esercente, di cui all'articolo 17, comma 4, e di tipologie di attivita' lavorative identificate nell'ambito dell'Azione 1.3 che necessitano di un diverso approccio. Azione 1.5: Protocolli per la misurazione della concentrazione di radon indoor e la stima dell'esposizione integrata Parte di provvedimento in formato grafico Azione 1.6 Indicazioni riguardanti i livelli prestazionali e le modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon Azione 1.6 - Premessa L'articolo 7 dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, definizione n.128, definisce il servizio di dosimetria come una struttura o persona, riconosciuta idonea dalla autorita' competente, preposta alla taratura, alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale o alla misurazione della radioattivita' nel corpo umano o nei campioni biologici oppure in altre matrici descritte nel decreto stesso. Le misurazioni della concentrazione media annua di attivita' di radon in aria e la redazione delle relative relazioni tecniche devono essere pertanto effettuate da servizi di dosimetria riconosciuti ai sensi dell'articolo 155, tenuto conto delle indicazioni dell'articolo 127. Il comma 3 dell'articolo 155 stabilisce che i servizi di dosimetria per le misurazioni del radon devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali e con modalita' stabilite con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno, nonche' l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL. Il comma 3 bis dell'articolo 155 stabilisce i requisiti minimi che i servizi di dosimetria e gli organismi di misura riconosciuti idonei devono rispettare. Nelle more del riconoscimento, in base al comma 7 dell'articolo 17, sono definiti "organismi idoneamente attrezzati" quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato II del decreto. I servizi di dosimetria, inoltre, sono tenuti a comunicare all'ISIN i dati e le informazioni in loro possesso per l'integrazione degli stessi nell'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza gestita dall'ISIN, di cui all'articolo 13. Azione 1.6 - Situazione in Italia Attualmente non e' ancora operativo un sistema di riconoscimento dei servizi di dosimetria. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, era previsto che le misurazioni della concentrazione di attivita' di radon, fossero effettuate da organismi idoneamente attrezzati ai sensi della precedente normativa che, pero', non aveva previsto specifici requisiti. Al fine di dare evidenza del possesso di idonei requisiti, diversi organismi pubblici e privati hanno, seppur non richiesto dalla normativa, volontariamente aderito al sistema italiano di accreditamento conforme al Regolamento europeo 765/2008. Azione 1.6 - Obiettivo L'obiettivo di questa Azione e' quello di fornire orientamenti finalizzati alla definizione dei livelli prestazionali e delle modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon. In questa azione, si intende, altresi', prevedere le attivita' di supporto ai servizi di dosimetria radon ai fini del riconoscimento di idoneita'. Azione 1.6 Indicazioni riguardanti i livelli prestazionali e le modalita' operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon Parte di provvedimento in formato grafico Azione 1.7 Criteri per l'individuazione delle aree prioritarie Azione 1.7 - Premessa L'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, affida alle Regioni e Province autonome l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici. Tali aree sono definite "aree prioritarie". La definizione delle aree prioritarie e' uno strumento propedeutico e funzionale all'attuazione dei conseguenti adempimenti previsti dal decreto in materia di protezione dal radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni e per gli ulteriori compiti affidati alle Regioni e Province autonome e alle amministrazioni competenti. L'individuazione delle aree prioritarie e' un processo dinamico soggetto a continue evoluzioni in funzione della disponibilita' di nuovi dati e informazioni che si acquisiscono sul territorio e in funzione dello stadio di avanzamento delle attivita' di protezione dall'esposizione al radon. Infatti, il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, ha previsto un primo criterio per la definizione di tali aree, applicabile da subito da parte delle Regioni e Province autonome e ha affidato al PNAR il compito di definire i criteri successivi come indicato all'articolo 10, comma 2, lettera b) e all'allegato III, punto 2 del suddetto decreto. Azione 1.7 - Situazione in Italia L'individuazione delle aree era stata prevista nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n 241 (articolo 10-sexies) ed era stata affidata alle Regioni e Province autonome. L'individuazione avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di linee guida e di criteri emanati da una Sezione speciale per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, poi soppresso in toto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31, prima che detta Sezione speciale venisse istituita. Tale circostanza non ha consentito l'emanazione delle linee guida e dei criteri per la definizione delle aree, inoltre non e' stato possibile sottoporre a pareri dati e valutazioni tecnico-scientifiche che nel frattempo sono stati realizzati da alcune Regioni e Province autonome. Il contesto nazionale si presenta, per questo specifico aspetto, in modo relativamente disomogeneo, con solo una parte di Regioni e Province autonome che hanno realizzato studi fino ad arrivare alla elaborazione di vere e proprie mappe del territorio, ma senza quella formalita' che la norma prevedeva, lasciando di fatto inapplicata la norma stessa. Azione 1.7 - Obiettivo L'obiettivo di questa Azione e' quello di definire i criteri di individuazione delle aree prioritarie successivi al criterio riportato all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101. Detto criterio, subito applicabile dall'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, consiste nel ritenere prioritaria quell'area ove la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m/3 e' pari o superiore al 15%. I criteri successivi a quello di cui all'articolo 11, comma 3 devono essere coerenti con gli obiettivi specifici di questo Piano nella individuazione e riduzione della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro che superano i 300 Bq/m3 e nelle abitazioni esistenti che superano i 200 Bq/m3 (dando a ogni modo priorita' a quelle ove si superano i 300 Bq/m3 ), e di fare in modo che negli edifici costruiti dopo il 31 dicembre 2024 sia garantito un valore non superiore a 200 Bq/m3 . Si applica quindi il seguente criterio, articolato in due fasi: - dall'entrata in vigore del PNAR, il mantenimento del criterio di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101; - a partire dal VI anno dall'entrata in vigore del PNAR, l'inclusione tra le aree prioritarie di quelle zone in cui si stima che il superamento dei livelli di riferimento avvenga in un numero di edifici superiore al 10%. Tale criterio si riferisce alla percentuale di superamento dei livelli di riferimento al piano terra (analogamente a quanto accade per il criterio di cui all'articolo 11, comma 3). Validita', applicabilita' ed efficacia di tale criterio saranno tenute costantemente sotto controllo dall'Osservatorio, e nel caso in cui l'Osservatorio, a seguito delle campagne e delle azioni promosse dalle Regioni e Province autonome degli interventi di risanamento radon e dell'applicazione del piano stesso, dovesse ravvisare l'opportunita' di una sua revisione sara' formulata adeguata proposta alle amministrazioni competenti di revisione del Piano. Azione 1.7: Criteri per l'individuazione delle aree prioritarie Parte di provvedimento in formato grafico 3.2 Asse 2. Intervenire: strumenti per la prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor Asse 2 - Premessa La presenza del radon come elemento naturale e la sua diffusione, fanno si' che le problematiche a esso connesse siano legate agli ambienti piu' disparati, interessando aree geografiche estese o solo singoli edifici. La provenienza del radon e' principalmente dal suolo e dipende alla ubicazione degli edifici, anche se l'utilizzo di alcuni materiali nella costruzione o nei rivestimenti interni (lave, tufi, pozzolane e alcuni graniti) o la presenza d'acque ad alto contenuto di radon possono contribuire a incrementare notevolmente le concentrazioni di radon indoor. La concentrazione di radon tende ad accumularsi negli ambienti chiusi con scarso ricambio d'aria raggiungendo talvolta valori anche molto elevati, mentre all'aperto il gas si disperde. Elevate concentrazioni di radon sono un problema che riguarda soprattutto i locali di soggiorno in vicinanza del terreno (interrati, seminterrati) e in edifici costruiti su pendii, tuttavia possono essere interessate anche le abitazioni al piano terreno situate sopra cantine o ambienti vuoti e i piani superiori. Qualsiasi parte di edificio a contatto con il terreno costituisce un potenziale punto di infiltrazione di radon. La presenza di radon in alcuni materiali da costruzione pone l'attenzione sulla valutazione del loro impiego nelle opere edili. Considerando il rischio sanitario per la popolazione connesso a una elevata esposizione al radon, per ridurre a livelli accettabili la concentrazione, e' necessario intervenire sia attraverso l'applicazione di opportuni accorgimenti in fase di progettazione (per edifici di nuova realizzazione) sia mediante interventi di risanamento per gli edifici esistenti. La complessita' dell'argomento rende necessario che tali interventi siano seguiti da personale specializzato che abbia requisiti di competenza specifici. L'effetto sinergico tra esposizione al radon e fumo di sigaretta, incrementa il rischio di contrarre il tumore al polmone [10, 59, 60] e questo richiede una serie di attivita' che portino a conoscenza di tale connessione la popolazione potenzialmente esposta. Asse 2 - Situazione in Italia Partendo dalle indagini svolte a livello regionale e dai numerosi studi condotti a livello nazionale e internazionale, sono state intraprese diverse iniziative dalle Regioni per supportare e promuovere gli interventi di risanamento e fornire linee guida sulle attivita' di prevenzione o di risanamento propedeutiche a ridurre le alte concentrazioni di radon indoor. In tabella 6 e' riportato un elenco delle iniziative condotte a livello regionale negli scorsi anni. Asse 2 - Obiettivo Per garantire un efficace sistema in grado di ridurre i rischi sanitari collegati all'esposizione al radon, e' necessario un sistema che sia in grado di fronteggiare le situazioni di esposizione, definendo con interventi appropriati, un abbassamento dei valori di esposizione. Considerando che non e' possibile eliminare del tutto il radon dagli edifici, e' pero' possibile intervenire, riducendo la sua concentrazione nell'aria degli ambienti interni, abbassando cosi' anche il rischio connesso alla sua esposizione. Per ottenere tali risultati sono necessarie indicazioni uniformi sul territorio nazionale, in grado di definire gli strumenti e le strategie da seguire. Le conoscenze acquisite e i dati delle sperimentazioni fatte finora sono utili a definire una linea operativa di partenza, a livello nazionale, per stabilire criteri e modalita' di realizzazione dei progetti di risanamento e dare indicazioni efficaci per la progettazione di nuovi edifici. L'obiettivo dell'Asse e' di intervenire attraverso le azioni di risanamento e di prevenzione negli edifici e una regolamentazione dell'uso di particolari materiali da costruzione. Per gli interventi di risanamento e' importante valutare le diverse alternative possibili, mentre nelle nuove costruzioni le misure preventive possono essere predisposte in fase progettuale valutandole in base ai diversi fattori d'incidenza e di caratterizzazione del territorio. La scelta della specifica tecnica deve tener conto di una serie di fattori e quindi deve essere supportata da professionisti esperti, in grado di garantire un'adeguata protezione dal radon nell'ambito dei loro mandati di progettazione. Una speciale attenzione e' necessaria nei casi di efficientamento energetico, in particolari situazioni, per non incorrere nel rischio di un peggioramento della qualita' dell'aria indoor e di un aumento della concentrazione di radon. Azione 2.1. Indicazioni riguardanti gli interventi di risanamento Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in Appendice Azione 2.1 - Premessa La principale fonte di radon indoor e' il suolo e per tale ragione i locali interrati o posti al piano terreno degli edifici sono in genere quelli piu' interessati dal fenomeno della diffusione del radon. Cio' nonostante, la presenza di radon in alte concentrazioni, puo' riscontrarsi non solo nei piani a contatto con il terreno, ma anche in ambienti posti a livelli piu' elevati. Infatti, in ogni edificio tende a crearsi una differenza di pressione nell'aria circolante, per effetto del gradiente termico, il cosiddetto effetto camino, che nei periodi invernali e' accentuato dalla presenza degli impianti termici negli ambienti abitati. Pertanto, laddove vi siano problematiche legate alla presenza di radon, questo tende a infiltrarsi naturalmente negli edifici, a partire dagli ambienti a contatto con il sottosuolo. La presenza di vani scala/ascensori a diretto contatto degli ambienti sovrastanti, come pure installazioni impiantistiche di vario genere (prese d'aria, stufe e caminetti, ecc.), contribuisce ad aggravare l'effetto camino e favorisce inevitabilmente il propagarsi del radon. Nella progettazione degli interventi di risanamento, dunque, una corretta impostazione deve sempre tener presente che, in linea generale, l'aria ricca di radon si insinua nell'edificio a partire dal livello fondazionale e dal sottosuolo, favorita da particolari scelte tecniche o situazioni preesistenti (ad esempio ampi scantinati con pavimentazione in pietra naturale), oppure dalle stesse soluzioni progettuali e distributive individuate nella costruzione, prime tra tutte la possibilita' di una comunicazione diretta tra cantine e vani scale/ascensori. Da non sottovalutare, poi, la presenza di particolari tecnici di dettaglio, determinati da quelle stesse lavorazioni che sono tipiche nelle costruzioni civili; si tratta di elementi apparentemente secondari che costituiscono, invece, altrettante vie preferenziali di infiltrazione del radon: - presenza di crepe e di commessure negli elementi di costruzione a contatto col terreno (ad esempio: giunti in pavimenti e pareti); - fori di passaggio di cavi e tubazioni; - fognature; - pozzetti di ispezione degli impianti; - prese di luce. In un'ottica di pianificazione degli interventi di risanamento di edifici esistenti e' necessario adottare un approccio metodologico basato su elementi comuni: - analisi tecnica della situazione iniziale della costruzione, basata in primis su misurazioni della concentrazione media annua di radon. In questa fase e' da valutare l'opportunita' di eseguire anche test di permeabilita' del sottosuolo, o analisi delle pressioni in gioco (differenziale di pressione) e di misurazioni puntuali allo scopo di identificare i punti di ingresso del radon nell'ambiente che si sta considerando e, se del caso, anche misure in tempo reale di radon nel suolo; - progettazione di specifici interventi di risanamento mirati al caso concreto; - monitoraggio dei livelli di radon in tempo reale per valutare la risposta agli interventi in via di realizzazione, le dinamiche spaziali e temporali del gas e la possibilita' di ottimizzare l'efficacia dell'intervento quanto piu' possibile (ad esempio temporizzazione del funzionamento dei sistemi attivi); - misurazione della concentrazione di radon media annua in fase finale per valutare, nelle stesse condizioni dello screening iniziale, i livelli di radon raggiunti (verifica dell'efficacia degli interventi). Azione 2.1 - Situazione in Italia Per quanto riguarda la situazione degli edifici esistenti, in generale si puo' affermare che la presenza di concentrazioni elevate di radon e' legata a vari fattori come la localizzazione in aree di origine vulcanica o su suoli fortemente permeabili, l'impiego di materiali da costruzione quali tufo, pozzolane, graniti oppure il tipo di attacco a terra, la tecnica costruttiva, ecc. Infatti, dipendendo la concentrazione di radon da fattori caratterizzati da elevata variabilita', comprese persino le abitudini di vita, puo' non essere infrequente trovare edifici con elevata presenza di radon, pur in aree dove generalmente si riscontrano basse concentrazioni del gas. Allo stato attuale, non risulta che le problematiche connesse al rischio radon abbiano trovato, a livello nazionale, un campo comune di lavoro in ambito professionale e tecnico, ne' a livello di professionisti chiamati alla progettazione degli interventi, ne' a livello di imprese specializzate destinate alla realizzazione di tali interventi. Si segnala che vari enti pubblici, sia a livello centrale, sia a livello regionale, hanno approfondito le conoscenze, ivi comprese le modalita' tecniche di intervento per il risanamento di edifici esistenti. In definitiva, e' tangibile la necessita' di condividere le esperienze tecniche gia' maturate sia in ambito internazionale [61] sia nazionale/regionale [62,63,64], per fornire orientamenti nella pianificazione degli interventi e correttamente indirizzare nelle progettazioni di dettaglio, utili alle figure di riferimento identificate dalla norma ed in particolare all' "esperto in interventi di risanamento radon" ossia di colui che possiede le abilitazioni, la formazione e l'esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive. Azione 2.1 - Obiettivo L'obiettivo e' identificare una metodologia di lavoro per la progettazione di interventi di risanamento che preveda di procedere gradualmente, inizialmente con misure di risanamento semplici ed economiche, o comunque soluzioni tecniche di carattere provvisorio (ad esempio, stuccatura sistematica di giunti e fessure con materiali speciali, isolamento attraverso un sistema di porte a tenuta stagna, areazione dei vespai sotto il pavimento e delle intercapedini, apertura di vani per garantire la ventilazione a livello di scantinati) e se del caso, con misure piu' complesse e definitive, che possono anche consistere nel solo completamento di quelle gia' attuate. Tale obiettivo ha come finalita' la fattibilita' tecnica ed economica ossia poter favorire diverse migliaia di interventi di risanamento in Italia. D'altra parte, la superiore esigenza di garantire la sicurezza e la salute delle persone, finalita' del Piano stesso, come pure la continua ricerca di innovazione nell'ambito tecnico, costituisce un obiettivo importante, la cui realizzazione non puo' essere pienamente perseguita senza una stretta e simbiotica collaborazione tra mondo istituzionale e settore imprenditoriale e industriale. Pertanto, individuata una adeguata base di informazioni comuni, quale presupposto tecnico per un sistematico approfondimento delle varie problematiche operative e applicative connesse al rischio radon, il lavoro si inquadra a livello nazionale in un'azione univoca e coerente di coinvolgimento e di sensibilizzazione di tutti gli operatori del settore delle costruzioni: professionisti, imprese, PA ed enti appaltanti. Si sottolinea, ancora una volta, che gli interventi per la riduzione dell'ingresso del radon si avvalgono di tecniche di intervento abbastanza simili che rimandano agli stessi principi teorico- scientifici. In tal senso, diviene parimenti imprescindibile mettere a disposizione degli operatori strumenti metodologici di pianificazione degli interventi tecnici, che consentano di poter intervenire efficacemente nel campo della riduzione dei rischi da radon. Azione 2.1. Indicazioni riguardanti gli interventi di risanamento Parte di provvedimento in formato grafico Azione 2.2 Indicazioni per prevenire e ridurre l'ingresso del radon nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in Appendice Azione 2.2 - Premessa La principale fonte di radon indoor e' il suolo, ma anche i materiali da costruzione, il tipo di attacco a terra e la tecnica di costruzione hanno un ruolo importante nel favorire la diffusione naturale e l'accumulo di radon in aria degli ambienti interni. Inoltre, i principali meccanismi di richiamo dal sottosuolo e di trasporto all'interno dell'edificio (effetto camino, effetto vento) sono oramai noti da tempo. Queste conoscenze fanno si' che sia possibile, per le nuove costruzioni, individuare misure preventive atte a impedire l'ingresso o la diffusione del radon nell'edificio. Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, all'articolo 12 comma 1 lettera b), ha previsto che alle abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024 si applichi il livello di riferimento pari a 200 Bq/m3 , come contrazione di radon media annua. In un'ottica di pianificazione e di programmazione degli interventi di protezione preventiva (nuove costruzioni), si deve definire un approccio metodologico e una strategia di programmazione basata su elementi comuni: - analisi tecnica della situazione iniziale della costruzione, ivi compresa la caratterizzazione del sedime di fondazione e l'effettuazione di misurazioni del livello di radon presente. In questa fase e' da valutare l'opportunita' di eseguire anche test di permeabilita' del sottosuolo o di analisi delle pressioni in gioco e, se del caso, anche misure in tempo reale di radon nel suolo; - fase di pianificazione di massima degli interventi che comprendano, a seconda dei casi e ove possibile, la progettazione di misure di prevenzione rispetto all'ingresso del radon; - fase di monitoraggio della concentrazione di radon non appena l'edificio entra in uso, allo scopo di verificare l'efficacia degli interventi realizzati o l'eventuale necessita' di procedere alla loro ottimizzazione (ad esempio passando da un sistema passivo a uno attivo, gia' predisposto). Da un punto di vista operativo, nelle condizioni piu' comuni o frequenti, la protezione preventiva dal radon nelle nuove costruzioni, come pure il risanamento delle costruzioni esistenti, fanno capo ad analoghi principi teorico-scientifici e contemplano il ricorso a tecniche di intervento sostanzialmente comuni. In linea del tutto generale, pertanto, gli stessi accorgimenti progettuali considerati per le nuove costruzioni possono essere presi a riferimento anche nelle ristrutturazioni, ma nel caso di nuove costruzioni, le misure preventive possono essere opportunamente coordinate e individuate, presumibilmente anche con costi supplementari relativamente modesti. In generale, infatti, gli interventi preventivi costano meno dei risanamenti da effettuare sulle costruzioni gia' terminate. Azione 2.2 - Situazione in Italia Allo stato attuale, a livello nazionale non si dispone di un campo comune di lavoro in ambito professionale e tecnico, ne' a livello di professionisti chiamati alla progettazione degli interventi, ne' a livello di imprese specializzate destinate alla realizzazione di tali interventi. Si evidenzia, pertanto la necessita' di mettere a fattor comune le esperienze tecniche gia' maturate a livello nazionale e internazionale per fornire orientamenti nella pianificazione degli interventi e, al contempo, correttamente indirizzare nelle progettazioni di dettaglio. Azione 2.2 - Obiettivo Per quanto ora esposto, si pone l'esigenza di individuare una adeguata base di documenti e informazioni comuni, che possa costituire il necessario presupposto tecnico su cui lanciare un sistematico approfondimento delle varie problematiche operative e applicative connesse al rischio radon. Nelle nuove costruzioni e' possibile limitare l'infiltrazione di radon con tecniche di costruzione a tenuta stagna e/o con misure sistematiche di sigillatura, queste misure solitamente hanno un impatto in termini economici e di fattibilita' molto ridotto, quasi trascurabile rispetto ai costi e alla complessita' di un progetto. Le misure preventive che fanno ricorso alla ventilazione mirano a modificare la ripartizione della pressione tra interno ed esterno della costruzione, in modo da ostacolare l'infiltrazione dell'aria ricca di radon, impedendone o comunque limitandone la forte concentrazione. Esse, tipicamente, si concentrano sulle seguenti metodologie: ventilazione dell'area sottostante l'edificio (ad esempio un sistema di aperture del vespaio o di "pozzetti radon" nel caso di attacco a terra); selezione e corretta applicazione di membrane a bassa permeabilita' a livello dell'attacco a terra; opportuna progettazione di sistemi di ventilazione forzata/climatizzazione, ecc. Nella progettazione di nuove costruzioni, il progettista ha necessita' di conoscere quali informazioni sono necessarie a livello geotecnico in relazione al sedime di fondazione, permeabilita' del suolo, ecc. In effetti, laddove si conosca perfettamente la situazione di partenza, si potra' meglio elaborare una strategia di intervento flessibile che permetta la scelta tra piu' soluzioni. Inoltre bisogna tener presente che nel caso di nuove costruzioni, almeno laddove permangano incertezze sulla reale significativita' del livello di rischio da radon da affrontare, un sano principio di efficiente pianificazione in termini progettuali, puo' essere quello di prevedere, in fase costruttiva, una serie coordinata di interventi e predisposizioni tali da poter realizzare, ove se ne presentasse la necessita', le misure per affrontare adeguatamente eventuali situazioni di criticita' da radon che dovessero nel tempo sopravvenire. Nel caso delle nuove costruzioni, molte scelte effettuate in fase di progettazione possono aumentare o diminuire l'ingresso del radon, per cui e' importante che l'attenzione del progettista sia volta, da subito, anche a tale problematica, al fine di attuare, qualora dovessero presentarsi le condizioni, le misure protettive o preventive piu' adeguate ed efficaci. Una corretta pianificazione delle metodologie progettuali riferite agli interventi di prevenzione dai rischi di radon nelle nuove costruzioni, come nei risanamenti negli edifici esistenti, deve essere inquadrata, a livello nazionale, in un'azione, univoca e coerente, di coinvolgimento e di sensibilizzazione di tutti gli operatori del settore delle costruzioni: professionisti, imprese, PA, enti appaltanti. Infine, in particolare per le nuove costruzioni, una corretta progettazione deve comprendere, gia' a livello di programmazione e di pianificazione del progetto di massima (secondo le definizioni del Codice degli appalti, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.5) la chiara identificazione dell'area di esecuzione delle opere, in termini di caratterizzazione rispetto alla concentrazione di radon (elevata, media, o irrilevante, con riferimento a una classificazione codificata a livello normativo nazionale). Nel caso in cui l'area ricadesse in zona a significativa concentrazione di radon, occorre sin dall'inizio programmare l'adozione di specifiche misure preventive. Azione 2.2 Individuazione di specifiche misure per prevenire l'ingresso del radon nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni Parte di provvedimento in formato grafico Azione 2.3. Identificazione di materiali da costruzione con maggiore esalazione di radon Azione 2.3 -Premessa I materiali da costruzione, se paragonati al sedime di fondazione, solitamente costituiscono una fonte assolutamente secondaria di radon negli edifici; anche se a volte ne possono rappresentare una fonte non trascurabile. Il radon prodotto dai materiali da costruzione puo' propagarsi negli ambienti degli edifici per diffusione (esalazione), qualora detti materiali siano ricchi di elementi radioattivi cosiddetti progenitori, appartenenti alla serie naturale dell'238 Uranio (in particolare226 Ra). Il226 Ra si puo' trovare nelle rocce ignee d'origine vulcanica quali tufi, porfidi, graniti, pozzolane e in alcune argille; in Italia i materiali lapidei maggiormente radioattivi sono i materiali lavici del Vesuvio, la pozzolana, il peperino del Lazio e il tufo della Campania. Pertanto, i materiali da costruzione "naturali" (pietre naturali) impiegati in edilizia civile possono contenere concentrazioni di radon non trascurabili, in quanto direttamente provenienti dalle rocce d'origine. La presenza del radon si puo' riscontrare anche in materiali da costruzione ricavati dal riciclo o dal riutilizzo di residui di processi industriali che possono essere naturalmente ricchi di radionuclidi naturali soprattutto di 226Radio. Questi residui NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials) sono spesso impiegati come additivi: cementi e ceramiche prodotti con scorie di alto forno o additivati con ceneri di carbone volanti (fly ash, sottoprodotto delle centrali elettriche a combustibile solido), sabbie zirconifere impiegate nella produzione di piastrelle, mattoni prodotti con i cosiddetti fanghi rossi (scarti della produzione dell'alluminio), gessi in quanto sottoprodotti dell'industria dei fosfati, cementi di origine pozzolanica, intonaci pozzolanici deumidificanti, malte di calce additivata con pozzolana. Inoltre, quanto piu' i materiali impiegati sono porosi o fratturati, tanto piu' facilmente rilasceranno gas radioattivi. Naturalmente, la pericolosita' di un determinato materiale da costruzione dipende anche dal suo specifico impiego nell'ambito dell'opera da realizzare, se materiale strutturale o di rivestimento, ovvero se utilizzato per ambienti interni o per realizzazioni all'esterno: e' di tutta evidenza che nel secondo caso l'esposizione a radiazioni ionizzanti per la popolazione risulta certamente inferiore. Infine, seppure in modo non sistematico, e' stata analizzata la possibilita' di correlazione tra concentrazione di radon negli ambienti, di abitazione o di lavoro e tipo di struttura portante dell'edificio (in particolare cemento armato/muratura portante): le elaborazioni disponibili non sembrano far emergere significativi fattori di correlazione. Tutto cio' suggerisce la possibile suddivisione delle costruzioni in due categorie, come peraltro gia' codificato in diverse normative tecniche, sia europee che extraeuropee: edifici civili (a carattere in genere residenziale, ospedali, scuole, alberghi) ed edifici industriali (utilizzati per attivita' produttive). Inoltre, gli stessi materiali da costruzione possono essere distinti in materiali strutturali e materiali decorativi (o architettonici), concependo una loro suddivisione in classi, sulla base dei livelli di radioattivita' dei materiali. Per questa via si puo' ipotizzare (in analogia a normative gia' in atto), una sorta di "restrizione" all'impiego di determinati materiali, ovvero un loro impiego diversificato: ad esempio, per i materiali architettonici, un uso come materiali da decorazione o per finiture di superfici interne, ovvero limitato alle superfici esterne; il tutto incrociato con la destinazione d'uso dell'edificio (civile o industriale). Circa i parametri quantitativi su cui basare tale suddivisione dei materiali, si puo' ipotizzare il ricorso all'Indice di attivita' (I) individuato dalla Commissione Europea nel documento "Radiation Protection 112 -Radiological Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of Building Materials" [65], il quale tuttavia puo' rivelarsi non sempre utile nella definizione della reale pericolosita' di un materiale in quanto possono esistere rocce a bassa esalazione (exhalation rates) ed elevato Indice. Tale indice, infatti, e' usato come strumento di screening per valutare il contributo dei materiali da costruzione in termini di rateo di dose gamma. Dalle osservazioni piu' sopra esposte, discende anche l'esigenza di pervenire a una sorta di certificazione dei materiali edilizi, in cui siano riportate dettagliatamente le concentrazioni di attivita' dei singoli radionuclidi contenuti nel materiale o prodotto da costruzione. Da questo punto di vista le indicazioni presenti nell'articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 potrebbero costituire una base di partenza anche per le problematiche di esalazione da radon. Inoltre, l'opportunita' di individuare idonee procedure di certificazione dei materiali in relazione alla presenza di radon, mette in evidenza l'esistenza di inevitabili problematiche di interazione con la regolamentazione europea in materia di marcatura CE per i prodotti da costruzione, di cui al Regolamento UE n.305/2011 - Regolamento Prodotti da Costruzione CPR) [66]. Al riguardo, si deve innanzitutto osservare che la direttiva 2013/59/Euratom e il suo recepimento con il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, includono le misure di protezione da emissioni da radon nei luoghi di lavoro e in edifici residenziali, ma non prevedono specifiche per la valutazione dei prodotti da costruzione. Pertanto, le indicazioni presenti nell'articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, che richiedono di indicare l'indice di concentrazione delle emissioni gamma nella dichiarazione di prestazione del produttore ai sensi del Regolamento UE n.305/2011, risultano attualmente inapplicabili per le emissioni da radon ma una base da percorrere seguendo le tappe in linea con il Regolamento. Il CPR, infatti, ha lo scopo di armonizzare le condizioni per l'immissione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo le disposizioni per la descrizione della prestazione di tali prodotti. Per raggiungere tale obiettivo occorre in prima battuta disporre di un sistema di specifiche tecniche armonizzate per definire i metodi di valutazione e di dichiarazione delle caratteristiche essenziali, che influiscono sulla capacita' di un prodotto da costruzione di soddisfare i sette requisiti di base riferiti alle opere di costruzione. Per le emissioni da radon ci si riferisce specificamente al punto c "emissioni di radiazioni pericolose" del Requisito n.3: "Igiene, salute e ambiente" in cui e' richiesto che le opere da costruzione siano concepite e realizzate per non presentare minacce per la salute e non generare un impatto ambientale elevato nell'intero ciclo di vita. Le specifiche tecniche armonizzate devono essere redatte percorrendo sinteticamente due strade: - attraverso la preparazione di norme armonizzate redatte dal European Committee for Standardization/European Committe for Electrotechnical Standardization (CEN/CENELEC) in base alle richieste («mandati») formulate dalla Commissione; - attraverso la preparazione di Documenti per la Valutazione Europea (EAD) redatte dalla European Organization for Technical Assessment (EOTA) in mancanza di una norma armonizzata, oppure nel caso un prodotto, generalmente innovativo, si discosti dal campo di applicazione di questa o richieda un particolare metodo di verifica. Solo attraverso queste due strade, sara' possibile per un produttore predisporre una Dichiarazione di Prestazione (DoP) per pervenire a una marcatura CE, che avra' caratteristiche di obbligatorieta' in presenza di una norma armonizzata e rimarra' invece volontaria qualora un prodotto da costruzione rientrasse nel campo di applicazione di un EAD. Dunque, in attesa di specifiche tecniche, l'obiettivo di pervenire a una certificazione dei prodotti da costruzione recante le informazioni sul contenuto da radon appare prematuro sebbene lo sviluppo di metodi di misura su tali e radiazioni sia previsto per un futuro a livello europeo in ambito CEN. Nel frattempo, le azioni riportate al paragrafo Obiettivo risultano strategiche e preparatorie per applicazioni future in linea con in CPR. Azione 2.3 - Situazione in Italia In questi ultimi anni ISS e INAIL hanno portato avanti un'attivita' di raccolta sistematica di informazioni circa l'emanazione e il rateo di esalazione di radon, oltre che sul contenuto di radioattivita' naturale nei materiali da costruzione utilizzati in Europa. Per questa attivita' ISS e INAIL hanno creato un database contenente informazioni su circa 23000 campioni di materiali: al suo interno sono stati raccolti dati di esalazione e di emanazione complessivamente su circa 2000 campioni (oltre 300 sono i dati sui materiali utilizzati in Italia). Quest'ultima raccolta costituisce di fatto il primo database europeo sui dati di emanazione e rateo di esalazione di radon da materiali da costruzione: i dati disponibili riguardano diverse categorie di materiali, in particolare mattoni, calcestruzzo, cemento, aggregati (fini e grossolani), materiali da costruzione di origine naturale sia per uso struttale che di rivestimento, residui industriali usati come componenti (fosfogesso, ceneri di carbone, scorie metallurgiche, ecc.), intonaci, ecc. [67, 68] La disponibilita' di queste informazioni costituisce un utile punto di partenza per mettere a punto attivita' efficaci da svolgere nell'ambito del PNAR. Azione 2.3 - Obiettivo Fine ultimo dell'azione e' quello di pervenire, attraverso l'approfondimento delle varie problematiche che possono conseguire all'impiego di quei materiali da costruzione che presentano maggiori rischi di esalazione di radon, alla individuazione degli strumenti per indirizzare un idoneo impiego dei materiali da costruzione, sia strutturali che architettonici. Tale attivita' deve poter interessare l'intera vita del prodotto/materiale, dalla sua produzione in fabbrica sino alla consegna, all'accettazione in cantiere e all'inserimento finale nell'opera. A tal fine diviene importante perseguire il coinvolgimento e il coordinamento dei Ministeri competenti nella costituzione di gruppi di lavoro per la redazione di specifici documenti preparatori che forniscano delle basi condivise di valutazione in linea per una futura e corretta applicazione del Regolamento UE n.305/2011. In termini operativi, le possibili attivita' possono essere cosi' individuate: - classificazione dei materiali da costruzione sulla base della potenziale esalazione di radon e conseguenti indicazioni tecniche sul loro utilizzo; - messa a punto di una metodologia per stimare il rateo di esalazione di radon da campioni di materiali da costruzione; - elaborazione di un modello per stimare il contributo dei materiali alla concentrazione di radon indoor (room model); - coinvolgimento e coordinamento dei Ministeri competenti. La costituzione di gruppi di lavoro per la redazione di specifici documenti dovra' tenere in considerazione gli approcci europei del CEN per una corretta applicazione del Regolamento UE n.305/2011, in vista di una auspicata armonizzazione. Azione 2.3. Identificazione di materiali da costruzione con maggiore esalazione di radon Parte di provvedimento in formato grafico Azione 2.4 Indicazioni riguardanti la formazione e la qualificazione degli esperti in interventi di risanamento radon Questa Azione prevede indicazioni di prima applicazione in Appendice Azione 2.4 - Premessa La figura dell'«esperto in interventi di risanamento radon» e' stata introdotta dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101. L'articolo 7, definizione n.40 di detto decreto legislativo identifica nell'esperto in interventi di risanamento radon, colui che possiede le abilitazioni, la formazione e l'esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101. L'allegato II dello stesso decreto legislativo fissa i requisiti minimi di cui devono essere in possesso gli esperti in interventi di risanamento radon. In particolare, vengono richieste: 1) abilitazione professionale per lo svolgimento di attivita' di progettazione di opere edili; 2) partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, universita', ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attivita' di radon negli edifici; 3) partecipazione a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti di cui al punto 2 da effettuarsi con cadenza triennale e della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all'interno delle normali attivita' di aggiornamento professionale; 4) iscrizione nell'albo professionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n.50. Azione 2.4 - Situazione in Italia I soggetti individuati dall'Allegato II, sezione I, punto 2, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, stanno organizzando molteplici corsi di formazione e aggiornamento in materia. Allo stato attuale non esiste concordanza sul programma didattico di detti corsi, oltre che sulla struttura (suddivisione tra parte teorica e pratica). Inoltre, i corsi di formazione per esperti in interventi di risanamento radon devono prevedere una verifica delle conoscenze acquisite durante il corso che vincoli il rilascio dell'attestato di partecipazione e contestualmente certifichi la formazione impartita e ricevuta dai partecipanti. Azione 2.4 - Obiettivo L'obiettivo e' definire i contenuti del programma didattico e la struttura dei corsi (durata complessiva 60 ore), affinche' siano assicurati una preparazione uniforme e uno standard di qualita' adeguati. Azione 2.4: Indicazioni riguardanti la formazione e la qualificazione degli esperti in interventi di risanamento radon Parte di provvedimento in formato grafico