Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  si  applica  agli  interventi  sanitari  e
socio-sanitari erogati da operatori afferenti al  Servizio  sanitario
nazionale,  nell'ambito  dell'assistenza  rivolta  alle  persone  con
dipendenze o con comportamenti  a  rischio  di  uso  e  di  abuso  di
sostanze. 
  2. Ai fini di cui al presente decreto, per «dipendenza» si  intende
la   condizione   psichica,   talvolta   anche   fisica,    derivante
dall'interazione tra un organismo, una  sostanza  e/o  uno  specifico
comportamento,   caratterizzata   da   risposte   psicofisiche    che
comprendono un bisogno compulsivo di  assumere  la  sostanza  e/o  di
mettere in atto un determinato comportamento  disfunzionale  in  modo
continuativo o periodico,  allo  scopo  di  provare  i  suoi  effetti
psichici e di evitare il malessere conseguente alla sua privazione.