Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'assistenza rivolta alle persone con dipendenze o con comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze. 2. Ai fini di cui al presente decreto, per «dipendenza» si intende la condizione psichica, talvolta anche fisica, derivante dall'interazione tra un organismo, una sostanza e/o uno specifico comportamento, caratterizzata da risposte psicofisiche che comprendono un bisogno compulsivo di assumere la sostanza e/o di mettere in atto un determinato comportamento disfunzionale in modo continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e di evitare il malessere conseguente alla sua privazione.