Art. 3 Caratteristiche generali del sistema informativo e tipologia dei flussi 1. Il SIND e' il sistema di supporto al conseguimento delle finalita' definite nell'art. 1 e offre: a) servizi per la trasmissione di dati dal livello regionale a quello nazionale; b) servizi volti a restituire informazioni analitiche sulla qualita' dei dati inviati rispetto ai valori di dominio attesi al fine di consentire alla regione l'individuazione di valori errati o anomali e facilitare l'eventuale correzione; c) strumenti espressamente dedicati all'analisi dei dati resi disponibili a livello nazionale e regionale; d) la trasmissione dei dati aggregati a organismi europei e internazionali. 2. L'insieme dei dati del SIND e' costituito da dati personali non direttamente identificativi, trattati ai sensi e in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e relativi alle attivita' svolte dai servizi per le dipendenze patologiche, raccolti a livello regionale, nonche' da dati aggregati e pubblicati a livello nazionale. 3. Lo sviluppo evolutivo e la gestione operativa del SIND sono effettuati dal Ministero della salute - Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, sistemi informativi sanitari e statistica - sulla base degli indirizzi strategici e delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche antidroga, in relazione al ruolo di coordinamento generale svolto dal Dipartimento relativamente a tali politiche e che riguarda anche il sistema SIND, ai fini del supporto alla programmazione delle strategie governative, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 4. Le caratteristiche tecniche del SIND sono riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto. 5. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione del NSIS, presso il Ministero della salute, le informazioni riportate nel disciplinare tecnico di cui al comma 4. I flussi informativi rilevano le informazioni relative a strutture e attivita'. 6. Al SIND si applicano le procedure per l'interconnessione dei sistemi informativi nell'ambito del NSIS, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.