Art. 3 
 
Caratteristiche generali del  sistema  informativo  e  tipologia  dei
                               flussi 
 
  1. Il SIND  e'  il  sistema  di  supporto  al  conseguimento  delle
finalita' definite nell'art. 1 e offre: 
    a) servizi per la trasmissione di dati dal  livello  regionale  a
quello nazionale; 
    b) servizi  volti  a  restituire  informazioni  analitiche  sulla
qualita' dei dati inviati rispetto ai valori  di  dominio  attesi  al
fine di consentire alla regione l'individuazione di valori  errati  o
anomali e facilitare l'eventuale correzione; 
    c) strumenti espressamente dedicati  all'analisi  dei  dati  resi
disponibili a livello nazionale e regionale; 
    d) la trasmissione dei  dati  aggregati  a  organismi  europei  e
internazionali. 
  2. L'insieme dei dati del SIND e' costituito da dati personali  non
direttamente identificativi, trattati ai sensi e in conformita'  alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, e relativi alle attivita' svolte  dai  servizi  per  le
dipendenze patologiche, raccolti a livello regionale, nonche' da dati
aggregati e pubblicati a livello nazionale. 
  3. Lo sviluppo evolutivo e la  gestione  operativa  del  SIND  sono
effettuati dal Ministero della salute - Direzione generale competente
in  materia  di  digitalizzazione,  sistemi  informativi  sanitari  e
statistica  -  sulla  base  degli  indirizzi   strategici   e   delle
indicazioni fornite dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  politiche  antidroga,  in   relazione   al   ruolo   di
coordinamento generale svolto dal Dipartimento relativamente  a  tali
politiche e che riguarda anche il sistema SIND, ai fini del  supporto
alla programmazione delle strategie governative, ai sensi dell'art. 1
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990,  e
successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 4,  del  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2008, n. 121. 
  4.  Le  caratteristiche  tecniche  del  SIND  sono  riportate   nel
disciplinare tecnico allegato al presente decreto. 
  5. Le regioni e le province autonome  mettono  a  disposizione  del
NSIS, presso il Ministero della salute, le informazioni riportate nel
disciplinare tecnico di cui al comma 4. I flussi informativi rilevano
le informazioni relative a strutture e attivita'. 
  6. Al SIND si applicano le  procedure  per  l'interconnessione  dei
sistemi informativi nell'ambito del  NSIS,  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.