Art. 4 
 
      Modalita' per la messa a disposizione delle informazioni 
 
  1. Le informazioni sono messe a disposizione  del  NSIS  attraverso
l'utilizzo delle funzionalita' previste dal SIND. 
  2. Il sistema e' predisposto per permettere: 
    a) alle unita' organizzative delle regioni  e  province  autonome
individuate come competenti da provvedimenti regionali e provinciali,
di consultare la base dati centrale in forma  aggregata  al  fine  di
effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria per
le  dipendenze,  sulla  base  degli  indicatori  calcolati  ai  sensi
dell'art. 1; 
    b) alle unita' organizzative della Direzione generale  competente
in materia  di  prevenzione  sanitaria  e  della  Direzione  generale
competente  in  materia  di  digitalizzazione,  sistemi   informativi
sanitari e statistica del Ministero della  salute,  individuate  come
competenti dal regolamento di organizzazione, e all'Osservatorio  per
il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave, istituito ai  sensi  dell'art.  7,  comma  10,  del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito  dalla  legge  8
novembre 2012, n. 189 presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e
trasferito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 presso  il  Ministero
della salute, di consultare i dati presenti sulla base dati  centrale
in forma aggregata, per le finalita' indicate nell'art. 1; 
    c) alle unita' organizzative della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le  politiche  antidroga,  competenti  in
materia individuate dal decreto di organizzazione,  di  consultare  i
dati relativi alle dipendenze in forma aggregata, presenti sulla base
dati centrale nelle forme previste dalla normativa  vigente,  per  le
finalita' indicate dall'art. 1, comma 1, lettere e) e f). 
  3. Le modalita' di alimentazione del sistema informativo  nazionale
dipendenze sono specificate nel disciplinare tecnico di cui  all'art.
3, comma 4. 
  4. Le specifiche tecniche dei flussi informativi  sono  disponibili
sul sito internet del  Ministero  della  salute  (www.salute.gov.it),
anche in attuazione di  quanto  previsto  dall'art.  54  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  5. Eventuali adeguamenti delle modalita' delle  variabili  rilevate
nei flussi informativi, delle regole di acquisizione e di  controllo,
delle modalita' e  delle  tempistiche  di  trasmissione,  cosi'  come
indicate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 3,  comma  4,  sono
rese disponibili con le  medesime  modalita'  previste  al  comma  4,
previa approvazione della Cabina di regia del NSIS.