Art. 4 Modalita' per la messa a disposizione delle informazioni 1. Le informazioni sono messe a disposizione del NSIS attraverso l'utilizzo delle funzionalita' previste dal SIND. 2. Il sistema e' predisposto per permettere: a) alle unita' organizzative delle regioni e province autonome individuate come competenti da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare la base dati centrale in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria per le dipendenze, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell'art. 1; b) alle unita' organizzative della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, sistemi informativi sanitari e statistica del Ministero della salute, individuate come competenti dal regolamento di organizzazione, e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasferito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 presso il Ministero della salute, di consultare i dati presenti sulla base dati centrale in forma aggregata, per le finalita' indicate nell'art. 1; c) alle unita' organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, competenti in materia individuate dal decreto di organizzazione, di consultare i dati relativi alle dipendenze in forma aggregata, presenti sulla base dati centrale nelle forme previste dalla normativa vigente, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 1, lettere e) e f). 3. Le modalita' di alimentazione del sistema informativo nazionale dipendenze sono specificate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 3, comma 4. 4. Le specifiche tecniche dei flussi informativi sono disponibili sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. Eventuali adeguamenti delle modalita' delle variabili rilevate nei flussi informativi, delle regole di acquisizione e di controllo, delle modalita' e delle tempistiche di trasmissione, cosi' come indicate nel disciplinare tecnico di cui all'art. 3, comma 4, sono rese disponibili con le medesime modalita' previste al comma 4, previa approvazione della Cabina di regia del NSIS.