Art. 5 Termini per la messa a disposizione delle informazioni 1. La trasmissione delle informazioni ha cadenza annuale. 2. I termini dell'invio sono i seguenti: a) i dati relativi al flusso informativo «strutture» devono essere messi a disposizione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione; b) i dati relativi al flusso informativo «attivita'» devono essere messi a disposizione entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di rilevazione. 3. Qualsiasi variazione riguardante le modalita' di comunicazione e aggiornamento di cui ai commi 1 e 2, e' pubblicata sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.