Art. 5 
 
       Termini per la messa a disposizione delle informazioni 
 
  1. La trasmissione delle informazioni ha cadenza annuale. 
  2. I termini dell'invio sono i seguenti: 
    a) i dati  relativi  al  flusso  informativo  «strutture»  devono
essere messi a disposizione entro il 31 gennaio dell'anno  successivo
a quello di rilevazione; 
    b) i dati  relativi  al  flusso  informativo  «attivita'»  devono
essere messi a disposizione entro il 30 marzo dell'anno successivo  a
quello di rilevazione. 
  3. Qualsiasi variazione riguardante le modalita' di comunicazione e
aggiornamento di cui ai commi 1 e 2, e' pubblicata sul sito  internet
del Ministero della salute (www.salute.gov.it), anche  in  attuazione
di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.