Art. 2 
 
                  Criteri di ripartizione del Fondo 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede
a trasferire le risorse disponibili di cui all'art. 1  alle  regioni,
secondo il  criterio  di  ripartizione  proporzionale  all'estensione
dell'area coperta dai siti Natura 2000 nelle  singole  regioni,  come
riportato  all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Entro quarantacinque giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  trasferisce  a
ciascuna regione le somme secondo la ripartizione di cui al comma 1.