Art. 3 Attivita' delle regioni 1. Le regioni utilizzano le risorse del fondo per attuare investimenti finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, da individuarsi prioritariamente tra le misure di conservazione sito specifiche gia' approvate con propri atti, o comunque gia' definite, in coerenza con il processo di individuazione di obiettivi e misure attualmente in corso, secondo la metodologia elaborata dal MASE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2015/2163. Le risorse del fondo potranno altresi' essere utilizzate per l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cui sopra e per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti afferenti alla rete Natura 2000 di propria competenza, anche al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163. 2. Ai fini della rendicontazione, entro dodici mesi dall'avvenuta erogazione del finanziamento relativo a ciascuna delle annualita', le regioni presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione circa le attivita' svolte ed i risultati ottenuti. Detta relazione e' corredata dalla documentazione a consuntivo delle spese sostenute per i predetti fini.