Art. 3 
 
                       Attivita' delle regioni 
 
  1.  Le  regioni  utilizzano  le  risorse  del  fondo  per   attuare
investimenti finalizzati alla realizzazione di misure  di  ripristino
attivo,  da  individuarsi   prioritariamente   tra   le   misure   di
conservazione sito specifiche  gia'  approvate  con  propri  atti,  o
comunque gia' definite, in coerenza con il processo di individuazione
di obiettivi e misure attualmente in corso,  secondo  la  metodologia
elaborata dal MASE  nell'ambito  della  procedura  di  infrazione  n.
2015/2163. Le risorse del fondo potranno altresi'  essere  utilizzate
per l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia
delle azioni di cui sopra e per il raggiungimento degli obiettivi  di
conservazione dei siti afferenti alla rete  Natura  2000  di  propria
competenza, anche al fine di agevolare la definizione della procedura
di infrazione n. 2015/2163. 
  2. Ai fini della rendicontazione, entro dodici  mesi  dall'avvenuta
erogazione del finanziamento relativo a ciascuna delle annualita', le
regioni presentano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica una relazione circa le attivita'  svolte  ed  i  risultati
ottenuti.  Detta  relazione  e'  corredata  dalla  documentazione   a
consuntivo delle spese sostenute per i predetti fini.