Art. 4 
 
                        Revoca del contributo 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  puo'
disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche  sulle  attivita'
connesse alla attuazione  delle  misure  e  al  raggiungimento  degli
obiettivi di conservazione effettivamente messe in atto. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  nel
caso di riscontrate irregolarita' delle  procedure  o,  comunque,  di
accertati comportamenti devianti rispetto  a  quanto  previsto  dalla
legge e dal presente decreto,  revoca  il  contributo  e  le  risorse
erogate sono recuperate e  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato su apposito capitolo individuato con successivo atto e  restano
acquisite definitivamente all'erario.