Art. 4 Revoca del contributo 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulle attivita' connesse alla attuazione delle misure e al raggiungimento degli obiettivi di conservazione effettivamente messe in atto. 2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel caso di riscontrate irregolarita' delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente decreto, revoca il contributo e le risorse erogate sono recuperate e versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito capitolo individuato con successivo atto e restano acquisite definitivamente all'erario.