Art. 2 Aggiornamento del PNACC 1. Il PNACC e' aggiornato ogni 6 anni, tenendo conto anche delle tempistiche stabilite per il monitoraggio. 2. Gli aggiornamenti dei documenti tecnici allegati al PNACC, che si rendessero eventualmente necessari, anche a seguito di eventuali sopravvenute disposizioni normative, sono adottati con decreto direttoriale dalla Direzione generale competente per materia.