Art. 2 
 
                       Aggiornamento del PNACC 
 
  1. Il PNACC e' aggiornato ogni 6 anni, tenendo  conto  anche  delle
tempistiche stabilite per il monitoraggio. 
  2. Gli aggiornamenti dei documenti tecnici allegati al  PNACC,  che
si rendessero eventualmente necessari, anche a seguito  di  eventuali
sopravvenute  disposizioni  normative,  sono  adottati  con   decreto
direttoriale dalla Direzione generale competente per materia.