Art. 3 
 
                Criteri per la ripartizione del Fondo 
 
  1. La ripartizione del Fondo e' effettuata sulla base dei  criteri,
di seguito riportati, introdotti dall'art. 3, comma  2,  del  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21  settembre  2020  ed
utilizzati per l'assegnazione del Fondo: 
    a) 42,5 per cento, per la macroarea Valle d'Aosta; 
    b) 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia. 
  3. Al fine di garantire  l'accesso  al  contributo  finanziario  di
tutti  i  comuni  beneficiari,  di  cui  all'art.  2,  per   ciascuna
macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun
intervento e' determinato dal rapporto tra le risorse  disponibili  e
il numero complessivo dei  comuni  individuati  nell'allegato  1  del
presente decreto, tenendo conto che per i comuni che hanno portato  a
compimento il percorso della  fusione  o  dell'incorporazione  in  un
altro Comune, a seguito dell'entrata in vigore della legge  7  aprile
2014, n. 56, e' conteggiato il numero dei comuni di confine  in  essi
confluiti  e  il  limite  massimo  di  finanziamento  ammissibile  e'
proporzionalmente definito. 
  4. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al
termine  della  realizzazione   degli   interventi   e   revoche   di
finanziamento, integrano la dotazione  del  Fondo  per  gli  esercizi
finanziari successivi al 2023. 
  5. Con provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni  del  presente
decreto e degli importi disponibili, le somme  destinate  a  ciascuna
macroarea.