Art. 4 
 
                      Domanda di finanziamento 
 
  1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni
di cui all'allegato 1. 
  2.  Nel  caso  di  realizzazione   di   opere   complementari,   il
finanziamento e' destinato alla progettazione e alla realizzazione di
tali opere. 
  3. Le richieste possono prevedere cofinanziamenti. Nel caso di  cui
al   presente   comma,   il   comune   interessato   garantisce    il
cofinanziamento con delibera comunale,  da  trasmettere  in  allegato
alla domanda di finanziamento. 
  4. Le modalita' di presentazione delle domande di  finanziamento  e
le condizioni per l'erogazione del finanziamento sono  definite,  nel
rispetto e in attuazione di quanto disposto dal presente decreto, con
provvedimento  del  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e   le
autonomie - Ufficio I per le politiche urbane e  della  montagna,  la
modernizzazione  istituzionale  e  l'attivita'  internazionale  delle
autonomie regionali e locali (di seguito Ufficio I).