Art. 4 Domanda di finanziamento 1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni di cui all'allegato 1. 2. Nel caso di realizzazione di opere complementari, il finanziamento e' destinato alla progettazione e alla realizzazione di tali opere. 3. Le richieste possono prevedere cofinanziamenti. Nel caso di cui al presente comma, il comune interessato garantisce il cofinanziamento con delibera comunale, da trasmettere in allegato alla domanda di finanziamento. 4. Le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento e le condizioni per l'erogazione del finanziamento sono definite, nel rispetto e in attuazione di quanto disposto dal presente decreto, con provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - Ufficio I per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attivita' internazionale delle autonomie regionali e locali (di seguito Ufficio I).