Art. 5 Verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento 1. L'ammissione al finanziamento e' subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni poste, in attuazione del presente decreto, nel provvedimento dell'Ufficio I, relativo alle modalita' di presentazione delle domande di finanziamento di cui all'art. 4. 2. La verifica di ammissibilita' e' effettuata dall'Ufficio I, che, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree. 3. Per le opere complementari la verifica e' condotta con riguardo al progetto definitivo o esecutivo approvato dal Comune e trasmesso all'Ufficio I, in allegato alla presentazione della domanda di finanziamento.