Art. 5 
 
         Verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento 
 
  1. L'ammissione al finanziamento e' subordinata alla  verifica  del
soddisfacimento delle condizioni poste, in  attuazione  del  presente
decreto, nel provvedimento dell'Ufficio I, relativo alle modalita' di
presentazione delle domande di finanziamento di cui all'art. 4. 
  2. La verifica di ammissibilita' e' effettuata dall'Ufficio I, che,
entro novanta giorni dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di  finanziamento,  redige  l'elenco  dei
comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree. 
  3. Per le opere complementari la verifica e' condotta con  riguardo
al progetto definitivo o esecutivo approvato dal Comune  e  trasmesso
all'Ufficio I,  in  allegato  alla  presentazione  della  domanda  di
finanziamento.