Art. 6 Pubblicazione dell'elenco dei comuni ammessi al finanziamento 1. Con provvedimento dell'Ufficio I e' adottato l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea, con le relative quote di finanziamento. 2. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il termine di cinque giorni successivi all'adozione. 3. La pubblicazione dell'elenco, di cui al comma 1, vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica del soddisfacimento delle condizioni poste nel provvedimento dell'Ufficio I, relativo alle modalita' di presentazione delle domande e alle condizioni per l'erogazione del finanziamento di cui all'art. 4, comma 4.