Art. 6 
 
    Pubblicazione dell'elenco dei comuni ammessi al finanziamento 
 
  1. Con provvedimento dell'Ufficio I e' adottato l'elenco dei comuni
ammessi al finanziamento per ogni macroarea, con le relative quote di
finanziamento. 
  2. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale  del  Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie, entro il  termine  di cinque
giorni successivi all'adozione. 
  3. La pubblicazione dell'elenco, di cui al comma 1, vale,  a  tutti
gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della  procedura  di
verifica del soddisfacimento delle condizioni poste nel provvedimento
dell'Ufficio  I,  relativo  alle  modalita'  di  presentazione  delle
domande e alle condizioni per l'erogazione del finanziamento  di  cui
all'art. 4, comma 4.