Art. 8 
 
               Monitoraggio e revoca dei finanziamenti 
 
  1.  La  valutazione  della  conformita'   e   la   verifica   della
realizzazione  degli  obiettivi  delle  opere  principali,  anche  in
relazione  alla  eventuale  presenza  di  maggiori   oneri   per   la
realizzazione delle opere oggetto del presente  decreto,  nonche'  la
verifica della realizzazione delle opere complementari, sono eseguite
dalle regioni competenti, in raccordo con l'Ufficio I. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo,  il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  puo'  stipulare
con le singole regioni interessate specifico protocollo d'intesa  per
disciplinare  le  attivita'  di  monitoraggio  e  di  verifica  della
realizzazione  degli  interventi  ammessi  a  finanziamento,  nonche'
quelle di rendicontazione delle spese sostenute. 
  3. Entro trenta giorni dalla  data  di  realizzazione  delle  opere
oggetto  del  presente  decreto  che  presentano  maggiori  oneri  da
sostenere per la realizzazione delle opere  principali  oppure  delle
opere complementari, il referente indicato dal comune che ha avanzato
la  domanda  di  finanziamento  invia  alla  regione  competente  una
relazione finale del progetto, corredata della rendicontazione  delle
spese effettuate ai fini delle attivita' di cui al comma 1  da  parte
della regione. 
  4.  La  regione  trasmette  all'Ufficio  I  le   risultanze   della
valutazione di cui al comma 1 per la successiva approvazione da parte
di quest'ultimo. L'Ufficio I da' comunicazione degli esiti al  comune
interessato. 
  5. Nel caso di esito negativo della valutazione e della verifica di
cui al comma 1 del presente articolo, le regioni interessate, sentiti
i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono  all'Ufficio  I
una documentata relazione, proponendo la revoca totale o parziale del
finanziamento statale. A seguito dell'accettazione della proposta  di
revoca,  l'Ufficio   I   richiede   ai   soggetti   destinatari   dei
finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.