Art. 8 Monitoraggio e revoca dei finanziamenti 1. La valutazione della conformita' e la verifica della realizzazione degli obiettivi delle opere principali, anche in relazione alla eventuale presenza di maggiori oneri per la realizzazione delle opere oggetto del presente decreto, nonche' la verifica della realizzazione delle opere complementari, sono eseguite dalle regioni competenti, in raccordo con l'Ufficio I. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie puo' stipulare con le singole regioni interessate specifico protocollo d'intesa per disciplinare le attivita' di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonche' quelle di rendicontazione delle spese sostenute. 3. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle opere oggetto del presente decreto che presentano maggiori oneri da sostenere per la realizzazione delle opere principali oppure delle opere complementari, il referente indicato dal comune che ha avanzato la domanda di finanziamento invia alla regione competente una relazione finale del progetto, corredata della rendicontazione delle spese effettuate ai fini delle attivita' di cui al comma 1 da parte della regione. 4. La regione trasmette all'Ufficio I le risultanze della valutazione di cui al comma 1 per la successiva approvazione da parte di quest'ultimo. L'Ufficio I da' comunicazione degli esiti al comune interessato. 5. Nel caso di esito negativo della valutazione e della verifica di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni interessate, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono all'Ufficio I una documentata relazione, proponendo la revoca totale o parziale del finanziamento statale. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca, l'Ufficio I richiede ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.