Art. 10 
 
                        Clausola finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio nazionale e  degli
osservatori locali non da' diritto  ad  alcun  compenso,  indennita',
gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia  altro  emolumento
comunque denominato.