Art. 10 Clausola finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori locali non da' diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.