Art. 2 
 
                Funzioni e compiti dell'Osservatorio 
 
  1. L'Osservatorio svolge funzioni consultive e di proposta  per  il
miglioramento del settore dell'istruzione tecnica e professionale  e,
in particolare, compie le seguenti attivita': 
    a) propone  al  Ministro  ogni  iniziativa  idonea  a  rafforzare
l'efficacia dell'insegnamento ai fini  dell'adeguamento  dell'offerta
formativa alla domanda di nuove competenze attraverso  l'utilizzo  di
spazi di flessibilita' ordinamentale  e  dell'area  territoriale  del
curricolo; 
    b)   promuove   l'aggiornamento   di   indirizzi    di    studio,
articolazioni,  linee   guida   e   ogni   altra   iniziativa   volta
all'adeguamento  dell'offerta  formativa  alla   domanda   di   nuove
competenze  attraverso  l'utilizzo  degli  spazi   di   flessibilita'
ordinamentale e dell'area territoriale del curriculo; 
    c) svolge attivita' di analisi e supporto per la progettazione  e
l'attuazione di misure riguardanti l'offerta formativa  territoriale,
nell'ottica del consolidamento dei curricoli degli istituti tecnici e
dei percorsi professionali; 
    d) promuove lo scambio di esperienze e  di  informazioni  con  le
regioni, le altre amministrazioni centrali e locali interessate,  gli
organismi di ricerca e i portatori di interessi; 
    e) favorisce forme di raccordo organico con  enti  e  istituzioni
specializzati nell'analisi dell'evoluzione del  mondo  del  lavoro  e
delle professioni; 
    f) riceve, analizza ed elabora i dati e le  informazioni  fornite
dagli Osservatori locali relative al sistema dell'istruzione  tecnica
e professionale.