Art. 2 Funzioni e compiti dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore dell'istruzione tecnica e professionale e, in particolare, compie le seguenti attivita': a) propone al Ministro ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo di spazi di flessibilita' ordinamentale e dell'area territoriale del curricolo; b) promuove l'aggiornamento di indirizzi di studio, articolazioni, linee guida e ogni altra iniziativa volta all'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilita' ordinamentale e dell'area territoriale del curriculo; c) svolge attivita' di analisi e supporto per la progettazione e l'attuazione di misure riguardanti l'offerta formativa territoriale, nell'ottica del consolidamento dei curricoli degli istituti tecnici e dei percorsi professionali; d) promuove lo scambio di esperienze e di informazioni con le regioni, le altre amministrazioni centrali e locali interessate, gli organismi di ricerca e i portatori di interessi; e) favorisce forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni; f) riceve, analizza ed elabora i dati e le informazioni fornite dagli Osservatori locali relative al sistema dell'istruzione tecnica e professionale.