Art. 3 
 
                   Composizione dell'Osservatorio 
 
  1. L'Osservatorio e' composto da quindici  esperti  dell'istruzione
tecnica  e  professionale  e  comunque  del  Sistema   nazionale   di
istruzione e formazione. 
  2.  I  componenti  dell'Osservatorio,  nominati  con  decreto   del
Ministro, sono cosi' individuati: 
    a) quattro esperti designati dal Ministero dell'istruzione e  del
merito, nel rispetto del principio della parita' di genere; 
    b) due esperti designati, di comune accordo, dalle organizzazioni
datoriali maggiormente rappresentative, nel  rispetto  del  principio
della parita' di genere; 
    c) due esperti designati, di comune accordo, dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, nel  rispetto  del  principio
della parita' di genere; 
    d) tre esperti designati dalla Conferenza delle regioni  e  delle
province autonome, garantendo adeguata  rappresentanza  alle  diverse
realta' regionali (Nord, Centro e Sud), nel  rispetto  del  principio
della parita' di genere; 
    e) un esperto designato,  di  comune  accordo,  dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI)  e  dall'Unione  delle  province
italiane (UPI); 
    f) un esperto designato  dall'Unione  italiana  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere); 
    g) un esperto designato dall'INVALSI; 
    h) un esperto designato dall'INDIRE. 
  3. Qualora le designazioni delle amministrazioni e  degli  enti  di
cui al precedente comma non dovessero pervenire nel termine di trenta
giorni dalla richiesta, il Ministro potra' procedere con l'emanazione
del decreto di cui al medesimo comma 2,  in  base  alle  designazioni
pervenute, salve  successive  integrazioni.  I  componenti  designati
successivamente al decreto di costituzione dell'Osservatorio, restano
in carica unicamente per il restante periodo di mandato. 
  4. L'incarico ha durata annuale e puo'  essere  rinnovato  per  una
sola volta. 
  5. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario non da' diritto ad  esonero  totale  o  parziale
dall'insegnamento e non  deve  in  ogni  caso  determinare  oneri  di
sostituzione. 
  6. I  componenti  dell'Osservatorio  sono  sostituiti  in  caso  di
dimissioni, decesso o revoca. 
  7. La ricorrenza di  una  delle  ipotesi  di  cui  al  comma  6  e'
comunicata, senza ritardo, dalle amministrazioni e dagli enti di  cui
al comma 2 al Presidente dell'Osservatorio (di seguito «Presidente»).
Le amministrazioni e gli enti all'atto della comunicazione provvedono
anche ad indicare il componente designato come sostituto. 
  8. I componenti nominati in sostituzione  restano  in  carica  fino
alla scadenza originaria del mandato dei componenti sostituiti.