Art. 5 Funzionamento dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno, in tutti i casi in cui risulti necessario o su espressa richiesta del Ministro. 2. Le riunioni dell'Osservatorio sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi i casi di urgenza. 3. L'Osservatorio e' convocato mediante apposita comunicazione trasmessa mediante posta elettronica, che dovra' indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione. 4. Unitamente alla comunicazione di convocazione, il Presidente invia ai componenti anche l'eventuale documentazione di supporto, ai fini di un'adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti oggetto della riunione. Ove il Presidente dovesse ritenerlo opportuno in relazione al contenuto dell'argomento trattato, la documentazione di supporto potra' essere fornita anche direttamente in riunione. 5. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e possono svolgersi in audio-conferenza o in audio-videoconferenza, purche' risulti garantita la possibilita' per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, sugli argomenti oggetto di riunione. 6. Le riunioni dell'Osservatorio sono validamente costituite ai fini deliberativi, se risulta presente almeno la meta' dei componenti. L'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti. 7. Il contenuto di ciascuna riunione e' oggetto di apposita verbalizzazione. 8. I verbali delle riunioni dell'Osservatorio sono approvati da tutti i componenti presenti nella relativa seduta.