Art. 5 
 
                   Funzionamento dell'Osservatorio 
 
  1. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno, in  tutti  i
casi in cui risulti necessario o su espressa richiesta del Ministro. 
  2. Le riunioni dell'Osservatorio sono convocate dal Presidente  con
un preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi i casi di urgenza. 
  3. L'Osservatorio  e'  convocato  mediante  apposita  comunicazione
trasmessa mediante posta elettronica, che dovra' indicare  il  luogo,
la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione. 
  4. Unitamente alla comunicazione  di  convocazione,  il  Presidente
invia ai componenti anche l'eventuale documentazione di supporto,  ai
fini di un'adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti  oggetto
della riunione. Ove il  Presidente  dovesse  ritenerlo  opportuno  in
relazione al contenuto dell'argomento trattato, la documentazione  di
supporto potra' essere fornita anche direttamente in riunione. 
  5. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal  Presidente  o
da un suo delegato e  possono  svolgersi  in  audio-conferenza  o  in
audio-videoconferenza, purche' risulti garantita la possibilita'  per
tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale,  sugli
argomenti oggetto di riunione. 
  6. Le riunioni dell'Osservatorio  sono  validamente  costituite  ai
fini  deliberativi,  se  risulta  presente  almeno   la   meta'   dei
componenti. L'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti. 
  7. Il  contenuto  di  ciascuna  riunione  e'  oggetto  di  apposita
verbalizzazione. 
  8. I verbali delle riunioni  dell'Osservatorio  sono  approvati  da
tutti i componenti presenti nella relativa seduta.